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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17557/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte di appello di Bologna;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo latrasmissione degli atti, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovadisamina.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa in data 13 settembre 2024 e depositata il 5 agosto2025, la Corte d'appello di Bologna, procedendo mediante trattazione cartolare,ha parzialmente riformato la pronuncia emessa all'esito di rito ordinario dalTribunale di Ferrara il 21 ottobre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].In primo grado, l'imputato era stato tratto a giudizio per rispondere dei reaticonnessi al fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", di cui era ritenutoamministratore di fatto.

In particolare, gli venivano contestate la bancarottafraudolenta documentale (capo A) e la bancarotta fraudolenta patrimoniale perdistrazione (capo B), con l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta.All'esito dell'istruttoria, il Tribunale aveva riqualificato il capo A) nell'ipotesi dibancarotta semplice per omessa tenuta delle scritture contabili (limitatamente altriennio antecedente il fallimento) e aveva ritenuto provata la responsabilità per ilcapo B) in relazione a distrazioni per complessivi 46.400,00 euro, perpetratemediante prelievi ingiustificati e bonifici a favore proprio e della propria compagna.Il giudice di primo grado, riconosciute le circostanze attenuanti generichecome equivalenti all'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.,aveva condannato l'imputato alla pena di anni tre di reclusione, applicandol'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e le ulteriori pene accessorie di cuiall'art. 216, ultimo comma, legge fall., per anni tre; aveva inoltre assolto loSchincaglia dal capo A) per le condotte anteriori al 2009, perché il fatto noncostituisce reato, e dal capo B) in relazione alla distrazione di euro 85.000 riferitaalla vicenda della Porsche/Ferrari, perché il fatto non sussiste, disponendo infineil dissequestro del materiale informatico.La Corte territoriale, dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capoA), ha rideterminato la pena per il residuo delitto di bancarotta fraudolentapatrimoniale di cui al capo B) in anni due e mesi quattro di reclusione, revocandola pena accessoria di cui all'art. 29 cod. pen. e riducendo la durata delle ulterioripene accessorie.

Nell'intestazione della sentenza di appello l'imputato risultaindicato come libero, con domicilio eletto presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazionel'imputato, formulando una singola e articolata doglianza.Con un unico motivo si deduce la nullità del decreto di citazione a giudizio inappello, nonché la conseguente nullità derivata della sentenza impugnata,lamentando l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza sia all'imputatoche all'effettivo difensore di fiducia.

La difesa espone che, sin dalla data dell'8maggio 2023, lo [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato quale unico difensore di fiducial'avvocato [OSCURATO:PERSONA], eleggendo altresì domicilio presso il suo studio in Ferrara.Tale nomina, recante l'espressa revoca di ogni precedente mandato, era stataritualmente trasmessa tramite posta elettronica certificata alla Corte d'appellobolognese.

Nonostante la formale costituzione – della quale, peraltro, si rilevatraccia nella stessa intestazione della sentenza di appello impugnata, che indicacorrettamente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale difensore –, la cancelleria della Corteterritoriale aveva proceduto, in data 19 marzo 2024, a notificare telematicamenteil decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 13 settembre 2024 al precedentedifensore revocato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sia nella sua inesistente qualità didomiciliatario, sia in quella di difensore di fiducia.

Parte ricorrente argomenta,pertanto, che il decreto di citazione non sia mai stato validamente notificato néall'imputato personalmente (o presso il corretto domicilio eletto) né all'effettivodifensore.

La difesa assume che, essendosi il giudizio di appello svolto intrattazione cartolare, l'erronea notificazione abbia determinato la nullità deldecreto di citazione e, in via derivata, della sentenza impugnata, configurando –secondo la prospettazione del ricorrente – una nullità di ordine generale ai sensidell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc.pen., rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.3.

Dal fascicolo allegato al ricorso risultano, inoltre, la nomina fiduciaria del5 maggio 2023, depositata l'8 maggio 2023, con elezione di domicilio presso l'avv.[OSCURATO:PERSONA] e revoca di ogni precedente nomina, il decreto di citazione per l'udienzadel 13 settembre 2024 e le relative attestazioni di notificazione del 19 marzo 2024,entrambe indirizzate all'avv. [OSCURATO:PERSONA], dapprima quale domiciliatario e poiquale difensore di fiducia dell'imputato.

Risultano, altresì, una comunicazione PECdel 26 luglio 2024, inviata dalla Procura generale all'avv. [OSCURATO:PERSONA] e alla cancelleriadella Corte d'appello, recante il dissenso rispetto alla proposta di concordatoformulata per la medesima udienza; l'istanza, della stessa data, con cui l'avv.[OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice speciale dell'imputato, chiedeva la definizione delprocedimento ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; un'ulteriore istanza,depositata l'8 agosto 2024, con la quale, previa rinuncia ai primi due motivi diappello in punto di responsabilità, la difesa sollecitava l'accoglimento del solomotivo inerente al trattamento sanzionatorio; nonché la procura speciale del 24luglio 2024 conferita allo stesso difensore per la formulazione della richiesta diconcordato in appello e per l'eventuale consenso alla sostituzione della penadetentiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Poiché la censura deduce un error in procedendo, questa Corte puòaccedere direttamente agli atti del fascicolo processuale.

Dall'esame di essi risultache lo [OSCURATO:PERSONA], con atto del 5 maggio 2023 depositato in data 8 maggio 2023presso la Corte d'appello di Bologna, ha nominato quale unico difensore di fiducial'avv. [OSCURATO:PERSONA], eleggendo domicilio presso il suo studio e revocandoespressamente ogni precedente nomina.

Nondimeno, il decreto di citazione perl'udienza del 13 settembre 2024 è stato notificato il 19 marzo 2024 soltantoall'avv. [OSCURATO:PERSONA], già revocato, indicato sia quale domiciliatario sia qualedifensore di fiducia; nessuna notificazione del decreto risulta invece eseguita néall'imputato presso il domicilio validamente eletto, né all'effettivo difensore.3.

Il vizio così determinatosi non integra una mera irregolarità concernenteil luogo della notificazione, ma attinge il soggetto stesso legittimato a riceverel'atto. [OSCURATO:PERSONA].

U, n. 119 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Palumbo, la nullitàassoluta prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre non solo quando lanotificazione della citazione sia stata omessa, ma anche quando, pur compiuta informe diverse da quelle prescritte, risulti concretamente inidonea a determinarel'effettiva conoscenza dell'atto; e, a maggior ragione, quando la stessa modalitàprescelta sia, già in astratto, priva di attitudine a raggiungere tale scopo.

LeSezioni Unite hanno infatti distinto l'ipotesi della mera deviazione dal modellolegale, ancora astrattamente idonea a veicolare l'atto, da quella in cui l'atto vengaindirizzato a un soggetto o secondo un modulo ormai privo del presupposto chene giustifica l'efficacia.4.

È questa la situazione in esame.

Dopo la rituale revoca del mandatoall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e la contestuale elezione di domicilio presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], ilprecedente difensore aveva cessato ogni legittimazione a ricevere notificazioni perconto dell'imputato.

La notificazione eseguita nei suoi confronti non si è, dunque,risolta in un errore relativo al luogo di consegna all'interno di un canale ancoravalido, ma è stata indirizzata a un destinatario ormai estraneo al rapportoprocessuale sotto il duplice profilo, sia della difesa sia della domiciliazione.

Neconsegue che la citazione in appello è rimasta, nella sostanza, omessa, perchécompiuta mediante una forma che, già ex ante, non era idonea a realizzare laconoscenza legale dell'atto da parte dell'imputato.5.

Né vale, in senso contrario, richiamare la successiva comunicazione del26 luglio 2024 proveniente dalla Procura generale ovvero le istanze ex art. 599-bis cod. proc. pen. depositate dalla difesa nei giorni seguenti.

Tali atti dimostrano,al più, una conoscenza di fatto, aliunde acquisita, dell'esistenza di una udienza giàfissata, ma non elidono l'originaria omissione della notificazione del decreto dicitazione, che costituisce l'atto genetico della vocatio in ius.

Nella prospettivatracciata da Sez.

U, Palumbo, la verifica deve avere riguardo alla idoneità dellaforma notificatoria concretamente utilizzata, non alla eventuale sopravvenienza dinotizie informali sul processo.

Diversamente, la garanzia legale del contraddittorioverrebbe rimessa a conoscenze casuali o indirette, incapaci di surrogare la regolareinstaurazione del rapporto processuale.6.

Tale conclusione si impone con particolare evidenza nel giudizio di appellocelebrato in trattazione cartolare.

In questo modulo processuale, infatti, latempestiva e rituale conoscenza del decreto di citazione costituisce il presuppostonecessario per l'esercizio consapevole delle facoltà difensive, ivi comprese lavalutazione circa la richiesta di trattazione orale, la modulazione delle conclusioniscritte e le scelte processuali correlate.

La successiva interlocuzione difensiva,intervenuta senza previa valida citazione e per il solo fatto che il difensore abbiaappreso aliunde della fissazione dell'udienza, non vale a sanare una nullitàassoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento ai sensidell'art. 179 cod. proc. pen.7.

Sussiste, pertanto, la nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio inappello e, per derivazione, della sentenza impugnata.

Ne consegue l'annullamentosenza rinvio della decisione impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte diappello di Bologna per l'ulteriore corso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.Così è deciso, 07/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Bologna;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo latrasmissione degli atti, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovadisamina.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 13 settembre 2024 e depositata il 5 agosto2025, la Corte d'appello di Bologna, procedendo mediante trattazione cartolare,ha parzialmente riformato la pronuncia emessa all'esito di rito ordinario dalTribunale di Ferrara il 21 ottobre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].In primo grado, l'imputato era stato tratto a giudizio per rispondere dei reaticonnessi al fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", di cui era ritenutoamministratore di fatto. In particolare, gli venivano contestate la bancarottafraudolenta documentale (capo A) e la bancarotta fraudolenta patrimoniale perdistrazione (capo B), con l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta.All'esito dell'istruttoria, il Tribunale aveva riqualificato il capo A) nell'ipotesi dibancarotta semplice per omessa tenuta delle scritture contabili (limitatamente altriennio antecedente il fallimento) e aveva ritenuto provata la responsabilità per ilcapo B) in relazione a distrazioni per complessivi 46.400,00 euro, perpetratemediante prelievi ingiustificati e bonifici a favore proprio e della propria compagna.Il giudice di primo grado, riconosciute le circostanze attenuanti generichecome equivalenti all'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.,aveva condannato l'imputato alla pena di anni tre di reclusione, applicandol'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e le ulteriori pene accessorie di cuiall'art. 216, ultimo comma, legge fall., per anni tre; aveva inoltre assolto loSchincaglia dal capo A) per le condotte anteriori al 2009, perché il fatto noncostituisce reato, e dal capo B) in relazione alla distrazione di euro 85.000 riferitaalla vicenda della Porsche/Ferrari, perché il fatto non sussiste, disponendo infineil dissequestro del materiale informatico.La Corte territoriale, dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capoA), ha rideterminato la pena per il residuo delitto di bancarotta fraudolentapatrimoniale di cui al capo B) in anni due e mesi quattro di reclusione, revocandola pena accessoria di cui all'art. 29 cod. pen. e riducendo la durata delle ulterioripene accessorie. Nell'intestazione della sentenza di appello l'imputato risultaindicato come libero, con domicilio eletto presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazionel'imputato, formulando una singola e articolata doglianza.Con un unico motivo si deduce la nullità del decreto di citazione a giudizio inappello, nonché la conseguente nullità derivata della sentenza impugnata,lamentando l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza sia all'imputatoche all'effettivo difensore di fiducia. La difesa espone che, sin dalla data dell'8maggio 2023, lo [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato quale unico difensore di fiducial'avvocato [OSCURATO:PERSONA], eleggendo altresì domicilio presso il suo studio in Ferrara.Tale nomina, recante l'espressa revoca di ogni precedente mandato, era stataritualmente trasmessa tramite posta elettronica certificata alla Corte d'appellobolognese. Nonostante la formale costituzione – della quale, peraltro, si rilevatraccia nella stessa intestazione della sentenza di appello impugnata, che indicacorrettamente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale difensore –, la cancelleria della Corteterritoriale aveva proceduto, in data 19 marzo 2024, a notificare telematicamenteil decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 13 settembre 2024 al precedentedifensore revocato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sia nella sua inesistente qualità didomiciliatario, sia in quella di difensore di fiducia. Parte ricorrente argomenta,pertanto, che il decreto di citazione non sia mai stato validamente notificato néall'imputato personalmente (o presso il corretto domicilio eletto) né all'effettivodifensore. La difesa assume che, essendosi il giudizio di appello svolto intrattazione cartolare, l'erronea notificazione abbia determinato la nullità deldecreto di citazione e, in via derivata, della sentenza impugnata, configurando –secondo la prospettazione del ricorrente – una nullità di ordine generale ai sensidell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc.pen., rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.3. Dal fascicolo allegato al ricorso risultano, inoltre, la nomina fiduciaria del5 maggio 2023, depositata l'8 maggio 2023, con elezione di domicilio presso l'avv.[OSCURATO:PERSONA] e revoca di ogni precedente nomina, il decreto di citazione per l'udienzadel 13 settembre 2024 e le relative attestazioni di notificazione del 19 marzo 2024,entrambe indirizzate all'avv. [OSCURATO:PERSONA], dapprima quale domiciliatario e poiquale difensore di fiducia dell'imputato. Risultano, altresì, una comunicazione PECdel 26 luglio 2024, inviata dalla Procura generale all'avv. [OSCURATO:PERSONA] e alla cancelleriadella Corte d'appello, recante il dissenso rispetto alla proposta di concordatoformulata per la medesima udienza; l'istanza, della stessa data, con cui l'avv.[OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice speciale dell'imputato, chiedeva la definizione delprocedimento ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; un'ulteriore istanza,depositata l'8 agosto 2024, con la quale, previa rinuncia ai primi due motivi diappello in punto di responsabilità, la difesa sollecitava l'accoglimento del solomotivo inerente al trattamento sanzionatorio; nonché la procura speciale del 24luglio 2024 conferita allo stesso difensore per la formulazione della richiesta diconcordato in appello e per l'eventuale consenso alla sostituzione della penadetentiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Poiché la censura deduce un error in procedendo, questa Corte puòaccedere direttamente agli atti del fascicolo processuale. Dall'esame di essi risultache lo [OSCURATO:PERSONA], con atto del 5 maggio 2023 depositato in data 8 maggio 2023presso la Corte d'appello di Bologna, ha nominato quale unico difensore di fiducial'avv. [OSCURATO:PERSONA], eleggendo domicilio presso il suo studio e revocandoespressamente ogni precedente nomina. Nondimeno, il decreto di citazione perl'udienza del 13 settembre 2024 è stato notificato il 19 marzo 2024 soltantoall'avv. [OSCURATO:PERSONA], già revocato, indicato sia quale domiciliatario sia qualedifensore di fiducia; nessuna notificazione del decreto risulta invece eseguita néall'imputato presso il domicilio validamente eletto, né all'effettivo difensore.3. Il vizio così determinatosi non integra una mera irregolarità concernenteil luogo della notificazione, ma attinge il soggetto stesso legittimato a riceverel'atto. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 119 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Palumbo, la nullitàassoluta prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre non solo quando lanotificazione della citazione sia stata omessa, ma anche quando, pur compiuta informe diverse da quelle prescritte, risulti concretamente inidonea a determinarel'effettiva conoscenza dell'atto; e, a maggior ragione, quando la stessa modalitàprescelta sia, già in astratto, priva di attitudine a raggiungere tale scopo. LeSezioni Unite hanno infatti distinto l'ipotesi della mera deviazione dal modellolegale, ancora astrattamente idonea a veicolare l'atto, da quella in cui l'atto vengaindirizzato a un soggetto o secondo un modulo ormai privo del presupposto chene giustifica l'efficacia.4. È questa la situazione in esame. Dopo la rituale revoca del mandatoall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e la contestuale elezione di domicilio presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], ilprecedente difensore aveva cessato ogni legittimazione a ricevere notificazioni perconto dell'imputato. La notificazione eseguita nei suoi confronti non si è, dunque,risolta in un errore relativo al luogo di consegna all'interno di un canale ancoravalido, ma è stata indirizzata a un destinatario ormai estraneo al rapportoprocessuale sotto il duplice profilo, sia della difesa sia della domiciliazione. Neconsegue che la citazione in appello è rimasta, nella sostanza, omessa, perchécompiuta mediante una forma che, già ex ante, non era idonea a realizzare laconoscenza legale dell'atto da parte dell'imputato.5. Né vale, in senso contrario, richiamare la successiva comunicazione del26 luglio 2024 proveniente dalla Procura generale ovvero le istanze ex art. 599-bis cod. proc. pen. depositate dalla difesa nei giorni seguenti. Tali atti dimostrano,al più, una conoscenza di fatto, aliunde acquisita, dell'esistenza di una udienza giàfissata, ma non elidono l'originaria omissione della notificazione del decreto dicitazione, che costituisce l'atto genetico della vocatio in ius. Nella prospettivatracciata da Sez. U, Palumbo, la verifica deve avere riguardo alla idoneità dellaforma notificatoria concretamente utilizzata, non alla eventuale sopravvenienza dinotizie informali sul processo. Diversamente, la garanzia legale del contraddittorioverrebbe rimessa a conoscenze casuali o indirette, incapaci di surrogare la regolareinstaurazione del rapporto processuale.6. Tale conclusione si impone con particolare evidenza nel giudizio di appellocelebrato in trattazione cartolare. In questo modulo processuale, infatti, latempestiva e rituale conoscenza del decreto di citazione costituisce il presuppostonecessario per l'esercizio consapevole delle facoltà difensive, ivi comprese lavalutazione circa la richiesta di trattazione orale, la modulazione delle conclusioniscritte e le scelte processuali correlate. La successiva interlocuzione difensiva,intervenuta senza previa valida citazione e per il solo fatto che il difensore abbiaappreso aliunde della fissazione dell'udienza, non vale a sanare una nullitàassoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento ai sensidell'art. 179 cod. proc. pen.7. Sussiste, pertanto, la nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio inappello e, per derivazione, della sentenza impugnata. Ne consegue l'annullamentosenza rinvio della decisione impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte diappello di Bologna per l'ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.Così è deciso, 07/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
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