CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 35171/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3405-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Bertoloni, 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 977/2019 della Corte d'appello di Ancona, depositata il 11/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dalla [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Ancona che ha rigettato l'appello dalla stessa proposto e confermato la pronuncia del Tribunale di Ancona che aveva dichiarato infondata la di lei domanda di pagamento di forniture rimaste insolute ed eseguite a favore della società [OSCURATO:SOCIETA].; -in particolare, il primo giudice aveva revocato il decreto ingiuntivo di euro 45.550,25 notificato dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla Foma, accogliendo l'opposizione da quest'ultima articolata in ragione dell'intervenuta compensazione fra il credito vantato da parte [OSCURATO:SOCIETA] con le note di debito emesse da Foma nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] a seguito dell'accertamento di vizi sul materiale fornitole; - avverso tale sentenza la soccombente [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto gravame; -la corte d'appello ha confermato la decisione del primo giudice respingendo la contestazione della pronunciai d'appello là dove aveva ritenuto che le fatture di addebito emesse dalla Foma in seguito alla presenza dei vizi presenti sui beni forniti da [OSCURATO:SOCIETA] essendo state contabilizzate nelle scritture dell'appellante consentissero di compensare i crediti fra le due società; -in proposito la corte ha argomentato che era provato che una volta ricevute le note di debito la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva sollevato alcuna contestazione ma provvedeva a contabilizzarle nelle proprie scritture contabili ai fini Iva; - tale comportamento è stato ritenuto dal giudice d'appello idoneo a configurare un atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art.2720 cod. civ.; Ric. 2020 n. 03405 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -2- -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso, pure illustrato da memoria, la [OSCURATO:SOCIETA].; considerato che:-con l'unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art.360, comam 1,n.3, cod.proc.civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2720 cod.civ. e dell'art. 115 cod.proc.civ. per errata valutazione delle prove; -secondo il ricorrente, la corte d'appello erra nel ritenere che l'annotazione delle fatture di addebito inoltrate a Foma nel libro Iva da parte di [OSCURATO:SOCIETA] equivalga a comportamento ricognitivo del debito e confesso rio; -la doglianza è inammissibile ex art. 360 bis cod. proc. civ.(cfr. Cass. Sez. Un. 7751/2017); -posto infatti che nessuna circostanza risulta essere stata allegata nella fase di merito a prova dell'erronea contabilizzazione, l'apprezzamento svolto dalla corte d'appello è conforme al richiamato principio interpretativo di questa Corte secondo cui le annotazioni nel registro IVA costituiscono idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c. (Cass. n.32935/2018; Cass.3383/2005) oltre che coerente con le premesse in fatto ritenute rilevanti ai fini della decisione così come sopra illustrate e non censurabili ex art.115 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. Un. 20867/2020); -atteso l'esito sfavorevole del ricorso e in applicazione del principio di soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti Ric. 2020 n. 03405 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -3- processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro 5000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sestasezioen civile-2 il 10 giugno 2021. DEPOSITA