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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 1984

Cassazione n. 20410/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/05/1984 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, DPR 309/1990 (capo A), (fatto commesso in Montecopiolo il 18 dicembre 2019), 497-bis, comma 1 e 2, cod. pen. (capo B), (fatto commesso in Montecopiolo il 18 dicembre 2019) e 477 e 482 cod. pen. (capo C), (fatto commesso in luogo imprecisato in epoca antecedente al 18 dicembre 2019), aggravati dalla recidiva reiterata e specifica; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che la censura che denuncia il vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti di cui ai capi A) e B), non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni generiche, in quanto del tutto prive di confronto critico con le ragioni argomentate a sostegno delle statuizioni impugnate, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu ocu/i di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pagg. 6 - 10 della sentenza impugnata); - che l'ulteriore censura, in ordine alla mancata esclusione della contestata e ritenuta recidiva, è generica e manifestamente infondata, perché formulata senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 8 della sentenza impugnata), che, nonostante la genericità del motivo di appello, nel quale l'appellante si limitava a sostenere in maniera assertiva l'insussistenza della sua maggiore pericolosità, ha dato conto, nella motivazione ostesa in ordine al trattamento sanzionatorio, tramite congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come fosse intensa l'inclinazione a delinquere dell'imputato, per quanto desumibile dai precedenti specifici di cui lo stesso risultava gravato; - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/05/1984 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, DPR 309/1990 (capo A), (fatto commesso in Montecopiolo il 18 dicembre 2019), 497-bis, comma 1 e 2, cod. pen. (capo B), (fatto commesso in Montecopiolo il 18 dicembre 2019) e 477 e 482 cod. pen. (capo C), (fatto commesso in luogo imprecisato in epoca antecedente al 18 dicembre 2019), aggravati dalla recidiva reiterata e specifica; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che la censura che denuncia il vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti di cui ai capi A) e B), non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni generiche, in quanto del tutto prive di confronto critico con le ragioni argomentate a sostegno delle statuizioni impugnate, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu ocu/i di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pagg. 6 - 10 della sentenza impugnata); - che l'ulteriore censura, in ordine alla mancata esclusione della contestata e ritenuta recidiva, è generica e manifestamente infondata, perché formulata senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 8 della sentenza impugnata), che, nonostante la genericità del motivo di appello, nel quale l'appellante si limitava a sostenere in maniera assertiva l'insussistenza della sua maggiore pericolosità, ha dato conto, nella motivazione ostesa in ordine al trattamento sanzionatorio, tramite congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come fosse intensa l'inclinazione a delinquere dell'imputato, per quanto desumibile dai precedenti specifici di cui lo stesso risultava gravato; - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così
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