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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27578/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05738LZ nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visti i due ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05738LZ), tramite i difensori, avverso la sentenza del Tribunale di Verona pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con il pubblico ministero per il reato di furto aggravato continuato, pari ad un anno e due mesi di reclusione e 300 euro di multa, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod, pen. equivalente alla circostanza aggravante della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

2. Considerato che i motivi del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono formulati del tutto genericamente e volti a denunciare violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 444 e 448 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non incluse nel patto, e ad una solo evocata erronea qualificazione giuridica dei fatti, non meglio specificata, sono inammissibili, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In tema di patteggiamento, pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, citato limita l'impugnabilità della pronuncia, come poc'anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.

F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

Invero, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277102; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Rv. 256359; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, dep. 03/08/2011, Rv. 250902; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Rv. 252085).

Quanto alla qualificazione giuridica, si è detto della sua mera, generica enunciata violazione; deve solo aggiungersi che è consolidato il principio secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza - anche sotto il profilo del suo atteggiarsi dal punto di o vista delle circostanze del reato, per quanto già esposto - è limitai:a ai soli casi di errore manifesto - ai quali non può rapportarsi la fattispecie in esame, che vede una valutazione della tipicità normativa del tutto coerente con i fatti accaduti - e conseguentemente è inammissibile la denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti, con indiscussa immediatezza, dal testo del provvedimento impugnato o dall'imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 15553 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Maugeri, Rv. 272619).

3. Ritenuto che anche il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poichè proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto incentrato, ancora una volta, sulla violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., peraltro solo evocata, nonchè sulla mancata comparazione con bilanciamento più favorevole dell'attenuante ex art. 62, comrna 1, n. 4, cod. pen., rispetto alla recidiva qualificata, e sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] rileva come sia evidente che il ricorrente non deduce alcuna delle ragioni di ricorso consentite.

Il giudice del patteggiamento, peraltro, ha spiegato dettagliatamente la sussistenza di un quadro probatorio adeguato e idoneo a pronunciare la sentenza di patteggiamento, il che esclude l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.: tanto è sufficiente ai fini del sindacato positivo sulla legittimità della decisione.

Il motivo è privo di specificità al riguardo, poiché non indica neppure quali siano gli elementi favorevoli all'imputato acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati, ai fini di un proscioglimento; esso, comunque, è manifestamente infondato, dal momento che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso, complessivamente considerati motivi dei due atti di impugnazione, deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ric:orrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in / favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).fl P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05738LZ nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visti i due ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05738LZ), tramite i difensori, avverso la sentenza del Tribunale di Verona pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con il pubblico ministero per il reato di furto aggravato continuato, pari ad un anno e due mesi di reclusione e 300 euro di multa, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod, pen. equivalente alla circostanza aggravante della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Considerato che i motivi del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono formulati del tutto genericamente e volti a denunciare violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 444 e 448 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non incluse nel patto, e ad una solo evocata erronea qualificazione giuridica dei fatti, non meglio specificata, sono inammissibili, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In tema di patteggiamento, pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, citato limita l'impugnabilità della pronuncia, come poc'anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Invero, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277102; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Rv. 256359; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, dep. 03/08/2011, Rv. 250902; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Rv. 252085). Quanto alla qualificazione giuridica, si è detto della sua mera, generica enunciata violazione; deve solo aggiungersi che è consolidato il principio secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza - anche sotto il profilo del suo atteggiarsi dal punto di o vista delle circostanze del reato, per quanto già esposto - è limitai:a ai soli casi di errore manifesto - ai quali non può rapportarsi la fattispecie in esame, che vede una valutazione della tipicità normativa del tutto coerente con i fatti accaduti - e conseguentemente è inammissibile la denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti, con indiscussa immediatezza, dal testo del provvedimento impugnato o dall'imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 15553 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Maugeri, Rv. 272619). 3. Ritenuto che anche il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poichè proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto incentrato, ancora una volta, sulla violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., peraltro solo evocata, nonchè sulla mancata comparazione con bilanciamento più favorevole dell'attenuante ex art. 62, comrna 1, n. 4, cod. pen., rispetto alla recidiva qualificata, e sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] rileva come sia evidente che il ricorrente non deduce alcuna delle ragioni di ricorso consentite. Il giudice del patteggiamento, peraltro, ha spiegato dettagliatamente la sussistenza di un quadro probatorio adeguato e idoneo a pronunciare la sentenza di patteggiamento, il che esclude l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.: tanto è sufficiente ai fini del sindacato positivo sulla legittimità della decisione. Il motivo è privo di specificità al riguardo, poiché non indica neppure quali siano gli elementi favorevoli all'imputato acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati, ai fini di un proscioglimento; esso, comunque, è manifestamente infondato, dal momento che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso, complessivamente considerati motivi dei due atti di impugnazione, deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ric:orrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in / favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000).fl P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della
Sentenza Cassazione n. 27578/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris