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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23298/2026

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O TURTUR;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità a carico del ricorrente per il reato di cui agli artt. 629, 61, n. 7, 81, cpv., cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi disattese, ed è anche manifestamente infondato perché censura vizi che tuttavia non emergono dalla sentenza impugnata, la quale puntualmente prende in rassegna il compendio probatorio confermando l'addebito già formulato in primo grado e fondato su elementi non scrutinabili in questa sede, giacché valutati alla luce di passaggi logicamente ineccepibili; che la Corte d'appello ha motivato adeguatamente con riferimento alle dichiarazioni rese dal ricorrente al momento della perquisizione del 8.4.2021 (si vedano, in particolare, pagg. 7-9 della sentenza impugnata, ove il giudice adito confuta le obiezioni della difesa in merito ai rapporti tra il ricorrente e la persona offesa, anche in relazione alle produzioni documentali in atti, statuendo l'irrilevanza di quanto dichiarato dal ricorrente ai fini della richiesta assolutoria presentata in appello e reiterata in questa sede); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O TURTUR;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità a carico del ricorrente per il reato di cui agli artt. 629, 61, n. 7, 81, cpv., cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi disattese, ed è anche manifestamente infondato perché censura vizi che tuttavia non emergono dalla sentenza impugnata, la quale puntualmente prende in rassegna il compendio probatorio confermando l'addebito già formulato in primo grado e fondato su elementi non scrutinabili in questa sede, giacché valutati alla luce di passaggi logicamente ineccepibili; che la Corte d'appello ha motivato adeguatamente con riferimento alle dichiarazioni rese dal ricorrente al momento della perquisizione del 8.4.2021 (si vedano, in particolare, pagg. 7-9 della sentenza impugnata, ove il giudice adito confuta le obiezioni della difesa in merito ai rapporti tra il ricorrente e la persona offesa, anche in relazione alle produzioni documentali in atti, statuendo l'irrilevanza di quanto dichiarato dal ricorrente ai fini della richiesta assolutoria presentata in appello e reiterata in questa sede); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M
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