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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06412/2023

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gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10551/2016proposto da: Quota 200 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso per cassazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Luciani, n. 1. -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella SARDEGNA, n. 362/2015, depositata in data 3 novembre 2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 8 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 novembre 2015 , la Commissione t ributaria regionale della Sardegna ha rigettato l'appello proposto dalla società Quota 200 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esercente l'attività di costruzioni di edifici residenziali e non residenziali, avverso la sentenza di primo grado, che aveva confermato l'avviso di accertamento n.

TW3030900555, relativi ad IRES, IVA e IRAP, anno di imposto 2009, emesso in seguito alla vendita di due villini bifamiliari situati ad Olbia. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha affermato che: -) il primo motivo di appello, con il quale si contestava la legittimità dell'atto di accertamento sottoscritto da soggetto privo dei requisiti di cui a ll'art. 42 del d.

P .

R . n. 600/73 , era infondato, essendo la sottoscrizione perfettamente legittima, in quanto il sottoscrittore era ed è un funzionario della PA appartenente all'area 3^/F5 qualifica Funzionario, così come era dato rilevare dalla scheda personale del dipendente allegata agli atti, che il sottoscrittore era all'epoca [OSCURATO:PERSONA] controlli della [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari appartenente come tale all'area direttiva cui facevaespresso riferimento l'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, che richiamava le qualifiche in vigore all'epoca del provvedimento normativo e che si riportavano alle dizioni stabilite dall'allora vigente d.P.R.n. 748/1972 ; il dott. [OSCURATO:PERSONA] risulta va essere specificamente investito di delega specifica come risultava dal curriculumessendo egli [OSCURATO:PERSONA] reggente dall'1 m arzo 2005 e dall'8 luglio 2013 [OSCURATO:PERSONA]; l'atto di delega con cui il funzionario esercitavail suo servizio apparteneva alla funzionalità interna dell'Ufficio e il funzionario risultava essere esplicitamente delegato dal dirigente,con atto dispositivo dell'8 marzo 2010, come da curriculum, con livello posizione dirigenziale; non po t eva essere ritenuta rilevante la pronuncia Costituzionale n.37/2015 , poiché tale pronuncia faceva riferimento esclusivamente alle nomine dirigenziali attribuite per legge e non per concorso e non faceva riferimento a deleghe che fosserostate attribuite da dirigenti a sottoposti funzionari come era avvenuto nel caso in esame ; il dott. [OSCURATO:PERSONA] , dunque, non aveva ricoperto illegittimamente alcun incarico dirigenziale (rectius : non era stato investito di funzione dirigenziale senza concorso apposito) proprio perché investito esclusivamente della qualifica di funzionario come da delega conferitagli dal proprio dirigente generale, con atto dispositivo del 31gennaio 20 1 3; la delega attribuita ex art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 trova va la propria giustificazione nella normativa medesima e costituiva una forma di regolamentazione generale dei servizi finanziari, come tale la motivazione da una parte apparivameramente superflua e in secondo luogo la motivazione cui facevariferimento la legge sulla trasparenza amministrativa risultava del tutto fuori logica dell'istituto di cui si discuteva che risulta va atto organizzativo di cui si avvale l'Ufficio nella discrezionalità propria con cui gestivala funzionalità dei servizi; -) il secondo motivo di appello, con il quale si impugn av a la decisione della sentenza che avevarespinto l'eccezione di nullità riguardante la irritualità dell'avvenuto accesso, ritenuto dalla sentenza avvenuto il 22 novembre 2012, mentre il PVC riportavala data del 21novembre 2012, era infondato, in quanto dal l'esame accurato della documentazione offerta come prova era emerso che apparivacerto che l'accesso fosse iniziato il 21novembre e che lo stesso si fosse concluso il 22 novembre , senza violazione dell'art. 52 del d.P.R. n.633/72 e dell'art. 12, comma 2, della legge n. 212/2000; ciò appar iva vero perché documentato dall'Ufficio e dalla ricorrente che aveva dato contezza del fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevutoformale incarico da parte della Società verificata della controfirma del verbale di accesso il giorno 22 novembre; le normative sopra indicate non erano, peraltro, contrastanti, anche perché l'accesso nei locali di esercizio di attività di impresa era effettuato dai funzionari incaricati anche senza e contro il consenso di chi ne avevala disponibilità; la verifica , poi, si era svolta tra le parti senza che venisse sollevata difficoltà alcuna, né assumeva rilievo il fatto che al momento dell'accesso il sig. [OSCURATO:PERSONA] (soggetto presente presso la sede societaria) fosse o meno delegato dal rappresentante legale della persona giuridica, atteso che poi aveva ricevuto effettivamente tale funzione il giorno 22novembre, così come chiaramente aveva ammesso laricorrente; -) erano infondati anche il terzo e quarto motivo di appello , con i quali si censuravala sentenza che non aveva rilevato la violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, per omessa allegazione del provvedimento datato 27 luglio 2007, Banca dati OMI ; l'avvenuta classificazione catastale dei due immobili frutto di cessione come categoria A/7, ancorché il certificato catastale allegato agli atti li definiva come appartamenti categoria catastale A/2; l'assenza di presunzioni gravi precise e concordanti tali da confermare e confortare i dati OMI, che, alla luce della legge c omunitaria n. 88/2009 , costitui vano mere presunzioni semplici inidonee, quindi , di per se sole a giustificare l'accertamento svolto ex art. 39,comma primo, d.P.R. n. 600/73 ; nel provvedimento risultava analiticamente illustrato il calcolo del valore normale degli immobili in linea con quanto previsto nel provvedimento del 27luglio 2007 che la ricorrente richiamava e che mostra va, quindi , di conoscere; nessuna censura poteva essere mossa, sul punto, all a sentenza anche perché, come specificato nella parte motivazionale dell'avviso di accertamento,per i dati non rintracciabili nella banca dati (OMI) il valore normale degli immobili era stato ottenuto secondo le indicazioni e le istruzioni impartite con il provvedimento emesso dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, secondo un calcolo illustrato in termini analitici nel PVC; nel caso in esame, la motivazione del provvedimento di cui si contestavala legittimità, d ava ampio valore a dati extra indicatori OMI, quale era il riferimento alla circolare dell'Ufficio del 27 luglio 2007 ; q uanto poi alla erronea attribuzione al sig [OSCURATO:PERSONA] di frasi allo stesso non riferibili secondo quanto lamentavala ricorrente, era agevole rilevare dal semplice esame del PVC che l'affermazione contenuta eraespressa in negativo, nel senso che non risultavano sottolineate dal rappresentante della società difficoltà di mercato, il tutto in linea con il posizionamento geografico degli immobili situati nella zona di Pittolongu a nord di Olbia, zona di particolare pregio urbanistico e ambientale, che certamente aveva sofferto molto meno di altre la crisi economica che nel 2009 si stava affacciando (fatto assolutamente notorio che non necessitava di ulteriori approfondimenti); anche per quanto riguarda la categoria catastale assegnata in sede di verifica era suffi ciente sottolineare i rilievi che l'[OSCURATO:PERSONA] muoveva nella caratterizzazione degli immobili ceduti, facenti parte di unità dotate di giardini esclusivi, ingressi esclusivi, rifiniture di livello in linea con le richieste di mercato e della zona di grande pregio ambientale e diretto accesso alla spiaggia; quanto poi allo scostamento dai valori OMI, la valutazione era derivata dall’emersione di dati assolutamente significativi, gravi, precisi e concordanti di attribuzione di valori non in linea col mercato perché il valore di cessione dei due immobili pari ad euro550.000,00 (equivalenti a euro 2.477,00 mq) era risultato addirittura inferiore al costo di costruzione (vendita antieconomica), al prezzo di vendita praticato per immobili ceduti dalla medesima società aventi eguale tipologia e al prezzo di mercato praticato nella zona per tipologie immobiliari identiche; tali elementi, sui quali la ricorrente non aveva saputo o potuto dare smentite significative, avevano rappresentato il substrato grave preciso e concordante che ex art. 39 del d.P.R. n.600/73 avevaindotto l'accertamento dell'[OSCURATO:PERSONA]; il « prezzo valutativo all'ingrosso», per le vendite ad imprese appartenenti al medesimo gruppo, non appariva praticato nel campo e, comunque, in altra occasione la ricorrente aveva avuto modo di cedere proprio ad altra società del Gruppo ([OSCURATO:SOCIETA].), nel 2007, un immobile identico a quelli oggetto di verifica, ad un prezzo assolutamente più elevato (euro 330.000,00) , come puntualmente sta to segnalato nella motivazione dell'accertamento; -) le eccezioni relative al mancato riconoscimento di oneri sostenuti dalla società rappresentati da fatture emesse nei suoi confronti per costi derivanti da prestito di lavoroe alla conseguente violazione di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, erano prive di pregio, in quanto la normativa citata prevedeva solamente che il contribuente dopo il rilascio del PVC potevaproporre osservazioni e richieste, il cui diniego implicito, potevaessere eventualmente fonte di impugnazione (come avvenuto in primo grado); quando al merito, la sentenza di primo grado aveva dato ampia motivazione del mancato riconoscimento dei documenti prodotti, trattandosi di recupero di somme derivanti da deduzioni di costi del personale dipendente relativi a imprese facenti parte del medesimo gruppo; nelle fatture era precisato che si trattava di costi di diverse società e per tale motivo correttamente l'Ufficio avevaritenuto che il costo ribaltabile fosse solo quello sostenuto dal datore di lavoro, ossia dalla soc.

ParFin, per i due dipendenti impiegati, ciò in quanto un eventuale maggior onere avrebbe rappresentato solo uno spostamento di imponibile tra società appartenenti al medesimo gruppo con finalità di mera elusione (tutte le società del gruppo avrebbero potuto fruire della medesima deduzione di costi, in realtà imputabile ad una sola di queste); l'Ufficio, in assenza di elementi oggettivi che potessero consentire una quantificazione effettiva dell'onere deducibile dalla società ricorrente, avevariconosciuto la deducibilità del costo rappresentato solo per la parte ad essa spettante, secondo un complesso calcolo, sulla base di fatture (allegate al ricorso) di altre società e de gli importi in esse rappresentati(anche se emergevano costi pure per utilizzo di locali e attrezzature), in mancanza di parametri atti a quantificarne l'utilizzazione, per cui i costi del personale erano stati quantificati al 50% dell'importo rilevato in fattura, recuperando a tassazione quanto illegittimamente detratto; -)l'ultimo motivo di appello, con il quale si era lamentato una illegittima ripresa operata nell'accertamento IVA sul valore dei cespiti immobiliari ceduti nel 2009, era infondato, in quanto, nel caso in questione I'IVA recuperata a tassazione non eraIVA detratta sugli acquisti, ma imposta dovuta sul maggior valore delle cessioni operate.

3. Quota 200 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. h a proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.

4. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/73,in relazione all'art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto l'avviso di accertamento impugnato era privo della sottoscrizione del capo dell'Ufficio o di un soggetto legittimamente delegato,e l'illegittimità della delega contenuta nell'atto dispositivo n. 10 del 31 gennaio 2013 del [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate di Cagliari; la Commissione tributaria di Cagliari, nel ritenere che «l'ufficio ha agito nel pieno rispetto della disposizione del c. 1 dell'art. 42 del DPR 600 ....», aveva palesemente violato la stessa norma che prevedevaespressamente la sanzione della nullità dell'atto laddove gli atti non fosserofirmati dal capo dell'ufficio (come nel caso che ci occupa) o fossero firmati da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato sulla base di una delega connotata dalle caratteristiche indicate dalla Suprema Corte; a tal fine, nella delega del Direttore della D.P. di Cagliari (Atto dispositivo n. 10 del 31 gennaio 2013) prodotta dall'Agenzia delle Entrate di Cagliarinon erano indicate a) le ragioni per cui era stata conferita; b) il termine di validità; c) il nominativo del soggetto delegato; la delega(atto dispositivo n. 10 del 31gennaio 2013) individuava esclusivamente ed in modo impersonale ([OSCURATO:PERSONA], Capo area etc) gli atti e i provvedimenti delegati indicando i limiti di importo, per cui non corrispondeva né al det tato legislativo (art. 42 richiamato), né alla consolidata giurisprudenza di codesta Suprema Corte e delle Corti di merito. 1.1Il motivo è infondato, dovendosi richiamare il principio statuito da questa Corte, al quale si intende dare continuità, secondo cui « l a delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competenteex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di fu nzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa» (Cass., 19 aprile 2019, n. 11013; Cass., 8 novembre 2019, n. 28850). 1.2In particolare, questa Corte, nella sentenza richiamata n. 11013 del 2019, ha affermato che: - non era condivisibile l'affermazione (v.

Cass. n. 22803 del 2015, richiamata anche dalla società ricorrente) secondo cui, ai fini di valutare la portata della disposizione contenuta nell'art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, dovesse prescindersi dalla natura della delega, sia essa di funzioni o di firma, dovendo in ogni caso essere nominativa;- in tal modo, oltre ad operarsi una sovrapposizione fra le figure in esame, si contraddiceva la portata della norma testé richiamata, che chiaramente, anche in base al tenore letterale, era riferibile a una delega per la sottoscrizione, e, soprattutto, veniva ad applicarsi a una fattispecie, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni; -sotto tale profilo doveva osservarsi che l'art. 17, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si riferiva espressamente ed inequivocabilmente alla «delega di funzioni», laddove prescriveva che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, potevano delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprivano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidate; -tale rigore non si addicevaalla delega di firma, nella quale il delegato non esercitava alcun potere o competenza riservata al delegante e che trovava titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all'ufficio (art. 11, comma 1, lett. c) e d), [OSCURATO:PERSONA].

Entrate - approvato con Delib. 13 novembre 2000, n. 6; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4 del 2000) nell'ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio; -pur dovendosi ribadire l'orientamento, sopra richiamato, in relazione agli oneri probatori in capo all'amministrazione in caso di contestazione della sottoscrizione dell'avviso di accertamento, dovevaaffermarsi che non erarichiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione della c.d. delega di firma potesseavvenire ( come nella specie ) , attraverso l'emanazione di ordini di servizio aventivalore di delega e che individuavano il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale parimenti consentiva la successiva ve rifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa. 1.3In proposito, vanno pure richiamati i seguenti principi statuiti da questa Corte, al quale si intende dare continuità, secondo cui: -in tema d'imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'avviso di accertamento, a norma degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il cit. art. 42), deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, cioè, secondo la classificazione prevista dall'art. 17 del c.c.n.l. comparto «agenzie fiscali» per il quadriennio 2002-2005, da un funzionario di terza area, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente (Cass., 10 dicembre 2019, n. 32172); - l'avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, nel caso in cui la sottoscrizione non sia quella del capo dell'ufficio titolare, ma di altro funzionario, incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio o l'appartenenza dell'impiegato delegato alla carriera direttiva, cioè alla terza area funzionale dell'attuale sistema classificatorio delpersonale delle Agenzie fiscali.

Il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione, dovendo il dovere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell'ufficio.

Infatti, la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, atto della P.A. a rilevanza esterna, da parte di un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo, ovvero da parte di un soggetto da detto funzionario non validamente ed efficacemente delegato, non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità dall'art. 42, commi 1 e 3, dinanzi citato (Cass., 19 gennaio 2022, n. 1527; Cass., 15 marzo 2022, n. 8351); con riguardo alla legittimità della delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, è necessario distinguere tra delega di funzioni e di firma, chiarendo che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 ha naturadi delega di firma e non di funzioni, poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità d'indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa.

A fronte di un eventuale eccezione di carenza di delega alla sottoscrizione da parte del titolare dell'Ufficio sollevata dal contribuente, scatta l'onere in capo all'Amministrazione erariale di documentare la delega di firma ed il conseguente obbligo da parte del giudice di merito di verificare tale documentazione per pronunciarsi sull'accoglimento o sul rigetto della relativa eccezione (Cass., 17 maggio 2022, n. 15898; Cass., 28 luglio 2022, n. 23651; Cass., 29 luglio 2022, n. 23735). 1.4Dunque, l 'avviso di accertamento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, ex post, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto; l'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, richiamato anche dall'art. 56 del d.P.R. n. 633/1972, esige semplicemente che, in caso di contestazione, l'Amministrazione produca, anche in giudizio, l'ordine di servizio recante l'indicazione del nominativo del delegato e dei limiti oggettivi della delega, trattandosi di un semplice atto di organizzazione interno; se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento (come nel caso in esame), l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega, che pure è solo di firma e non di funzioni. 1.5 Ciò posto, nel caso di specie, n ella sentenza resa dalla Commissione regionale tributaria, si dà atto che il sottoscrittore era un funzionario appartenente all'area 3^/F5 qualifica Funzionarioe che il sottoscrittore era all'epoca [OSCURATO:PERSONA] controlli della [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari, giusta atto dispositivo del [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate di Cagliari dell'8 marzo 2010; il dott.[OSCURATO:PERSONA] risultava, inoltre, essere stato specificamente investito di delega specifica, con atto dispositivo del 31 gennaio 2013.

2. Il secondo motivo deduce la v iolazione dell 'art. 24 della l egge comunitaria n. 88 del 7 luglio 2009, in relazione all'art. 360 , comma primo, n. 5, cod. proc. civ., per vizio logico di motivazione, in quanto le valutazioni OMI non potevanopiù costituire prova sufficiente ex se a dimostrare le inattendibilità del prezzo indicato dalle parti del contrattoe l'i nsussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti tali da costituire prova ex. art. 2729 cod. civ.; la Commissione tributaria regionale, condividendo in toto l'avviso di accertamento, aveva rigettato l'eccezione sollevata dalla difesa, sia nel giudizio di primo grado,sia nel giudizio di secondo grado, in ordine al fatto che i dati della banca OMI di per sé integravano una circostanza che da sola era insufficiente a dare prova del valore degli immobili venduti, in quanto si trattavadi presunzioni semplici; come era noto, infatti, l'art.24 della legge comunitaria n. 88 del 2009 aveva affermato che qualsiasi riferimento al valore normale e lo scostamento tra valore dichiarato e valore OMI era tornato ad essere ex tuncuna presunzione semplice, che in assenza di ulteriori elementi non poteva sorreggere la pretesa impositiva, come confermato anche dalla stessa Agenzia delle Entrate con la Circolare 14 Aprile 2011 n. 18/E; nella sentenza impugnata non erano stati individuati gli ulteriori elementi di prova necessari a supportare i parametri OMI utilizzati dall'ufficio, a fronte della perizia estimativa dell'Ing. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale si evinceva che i prezzi dichiarati nelle transazioni erano conformi al valore degli immobili; nel ricorso di primo grado e in quello di secondo grado era stato pure sottolineato come l' U fficio fosse incorso in un grave errore dal momento che nell'avviso di accertamento, riprendendo il PVC, ai fini di raffrontare le vendite con altre cessioni di immobili effettuate dalla società, aveva richiamato una vendita effettuata dalla società nel 2007 (ai sigg.ri Marotta e Aievola) sostenendo che si trattassedi un «villino bifamiliare» che però non era classificato in Cat.

A/7 come sarebbe stato logico e corretto se fosse stato realmente un villino, ma era viceversa accatastato in A/2 trattandosi di appartamenti per civile abitazione (come risultava evidente dal certificato catastaleallegato in ambedue i gradi di giudizio) e determinavasotto il profilo del calcolo OMI un gravissimo errore dal momento che anche per gli immobili oggetto di ripresa a tassazione, confrontato con la cessione ai sigg.ri Marotta e Aievola, erano stati utilizzati i parametri previsti per gli immobili censiti in Cat.

A/7 che erano superiori a quelli previsti per gli immo bili censiti in A/2 ( i dati OMI riferiti al 2013 prevedevano per le abitazioni Cat.

A/2 quotazioni da un minimo di euro2.400,00 ad un massimo di euro 3.500,00 al mq, mentre per la cat.

A/7, ville e villini, si andava da un minimo di euro 2.800,00 ad un massimo di euro 4.000,00 al mq ); la banca dati OMI per l'anno 2009 riportava, comunque, un calo nel settore delle compravendite dell'11,3%; non sussistevano, dunque, le presunzioni gravi, precise e concordanti, dal momento che, al di là dello scostamento dei parametri OMI, l'Agenzia non aveva fornito u lteriori elementi di prova, né potevano essere ritenuti tali le cessioni effettuate tra le società dello stesso gruppo; anche il richiamato «valore normale» di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 luglio 2007 non era utilizzabile per i ricavi derivanti da cessioni di beni intervenute tra la società del medesimo gruppo, perché, ai fini della determinazione dei redditi e delle perdite, l'art. 9,comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, fissava la nozione di valore normale come il prezzo o «il corrispettivo mediamente praticato per i beni ed i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, stabilendo che per la sua determinazione si faccia riferimento, per quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi.., tenendo conto degli sconti d'uso»; il giudice non avevapreso in alcuna considerazione il fatto, dedotto a pag. 13 del ricorso in appello, che, in un periodo in cui il mercato non tirava,tra le società dello stesso gruppo potevano intervenire transazioni in forza delle quali i beni immobili potevano essere ceduti anche al prezzo di produzione o ad un prezzo anche inferiore; non sussistevano, dunque, le presunzioni gravi, precise e concordanti ex art. 2729 cod. civ. e il giudice a quoera incorso nel vizio logico di motivazione, per cui la sentenza, anche sotto questo profilo, dovevaessere cassata. 2.1 Il motivo è inammissibile, trovando applicazione, nel caso in esame, la previsione di cui all'art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata (Cass., 18 dicembre 2014, n. 26860; Cass., 11 maggio 2018, n. 11439);l'appello risulta, infatti, depositato in data 10 ottobre 2014 (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata).

Ed invero, ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilitàdella censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice; non osta, dunque, alla configurazione della cd.

«doppia conforme»il fatto che il giudice di appello, nel condividere e confermare la decisione impugnata, abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice(Cass., 9 marzo 2022, n. 7724, anche in motivazione). 2.2Nel caso in esame, la Commissione territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, le cui motivazioni sono state espressamente riportate a pag. 2 della sentenza di primo grado, ribadite poi nella sentenza impugnata, per quanto sopra diffusamente rilevato. 2.3Il motivo è pure infondato. 2.4 Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso di ritenere che «Nell'ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, la reintroduzione, con effetto retroattivo, della presunzione semplice, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), che ha modificato l'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sopprimendo la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dall'art. 35 del d.l. n. 223 del 2006,conv. in l. n. 248 del 2006, non impedisce al giudice tributario di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e di gravità, elemento che non può, tuttavia, essere costituito dai soli valoriOMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di "presumptio de presumpto"» (da ultimo, Cass., 25 gennaio 2019, n. 2155). 2.5La Commissione tributaria regionale ha fatto corretta applicazione del principio sopra richiamato, poiché ha tenuto conto che, nel caso concreto, l'Ufficio, oltre che i valori OMI, nell'atto impositivo e nelle difese del giudizio di merito di primo e secondo grado, aveva messo in evidenza ulteriori elementi, puntualmente riportati in ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza (dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] , categoria catastale degli immobili; la cessione di un immobile identico a quelli oggetto di verifica, nel 2007, ad altra società del gruppo, la [OSCURATO:SOCIETA]., al prezzo di euro 330.000,00), e che il recupero derivava da ulteriori presunzioni poste a fondamento dell'avviso di accertamento e, in particolare, dall'antieconomicità del comportamento posto in essere dalla società contribuente, in quanto il valore di cessione dei due immobili pari ad euro 550.000,00 (equivalenti a euro 2.477,00 mq) era risultato addirittura inferiore al costo di costruzione, al prezzo di vendita praticato per immobili ceduti dalla medesima società aventi uguale tipologia e al prezzo di mercato praticato nella zona per tipologie immobiliari identiche. 2.6 I giudici di secondo grado , dunque, esclusa la dignità di presunzione legale dei valori OMI, hannorilevato che l'accertamento non si era fondato soltanto sui valori OMI, ma anche su ulteriori elementi di incongruenza specificamente individuati dall'Ufficio e, tra questi, anche l'antieconomicità del comportamento della società contribuente, e alla luce di ciò, conformemente ai principi sopra richiamati, hanno evidenziato che la somma di tutti gli elementi contestati contribuiva a creare un quadro complessivo che legittimava la rettifica operata ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973. 2.7 In proposito, g iova rilevare che, nel giudizio tributario, una volta contestata dall'Erario l'antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombe sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo, in difetto , pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass., 22 luglio 2021, n. 21128)ed anche in materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973e dell'art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633 / 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni (Cass., 30 dicembre 2015,n. 26036; Cass., 25 ottobre 2017, n. 25257; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24017).

3. In conclusione, il ricorso va rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dall a Amministrazione controricorrent e e liqui date come in dispositivo, nonchéal pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Amministrazione contro ricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.300,00 per compensi, oltre alle spese prenot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10551/2016proposto da: Quota 200 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso per cassazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Luciani, n. 1. -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella SARDEGNA, n. 362/2015, depositata in data 3 novembre 2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 8 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 novembre 2015 , la Commissione t ributaria regionale della Sardegna ha rigettato l'appello proposto dalla società Quota 200 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esercente l'attività di costruzioni di edifici residenziali e non residenziali, avverso la sentenza di primo grado, che aveva confermato l'avviso di accertamento n. TW3030900555, relativi ad IRES, IVA e IRAP, anno di imposto 2009, emesso in seguito alla vendita di due villini bifamiliari situati ad Olbia. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha affermato che: -) il primo motivo di appello, con il quale si contestava la legittimità dell'atto di accertamento sottoscritto da soggetto privo dei requisiti di cui a ll'art. 42 del d. P . R . n. 600/73 , era infondato, essendo la sottoscrizione perfettamente legittima, in quanto il sottoscrittore era ed è un funzionario della PA appartenente all'area 3^/F5 qualifica Funzionario, così come era dato rilevare dalla scheda personale del dipendente allegata agli atti, che il sottoscrittore era all'epoca [OSCURATO:PERSONA] controlli della [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari appartenente come tale all'area direttiva cui facevaespresso riferimento l'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, che richiamava le qualifiche in vigore all'epoca del provvedimento normativo e che si riportavano alle dizioni stabilite dall'allora vigente d.P.R.n. 748/1972 ; il dott. [OSCURATO:PERSONA] risulta va essere specificamente investito di delega specifica come risultava dal curriculumessendo egli [OSCURATO:PERSONA] reggente dall'1 m arzo 2005 e dall'8 luglio 2013 [OSCURATO:PERSONA]; l'atto di delega con cui il funzionario esercitavail suo servizio apparteneva alla funzionalità interna dell'Ufficio e il funzionario risultava essere esplicitamente delegato dal dirigente,con atto dispositivo dell'8 marzo 2010, come da curriculum, con livello posizione dirigenziale; non po t eva essere ritenuta rilevante la pronuncia Costituzionale n.37/2015 , poiché tale pronuncia faceva riferimento esclusivamente alle nomine dirigenziali attribuite per legge e non per concorso e non faceva riferimento a deleghe che fosserostate attribuite da dirigenti a sottoposti funzionari come era avvenuto nel caso in esame ; il dott. [OSCURATO:PERSONA] , dunque, non aveva ricoperto illegittimamente alcun incarico dirigenziale (rectius : non era stato investito di funzione dirigenziale senza concorso apposito) proprio perché investito esclusivamente della qualifica di funzionario come da delega conferitagli dal proprio dirigente generale, con atto dispositivo del 31gennaio 20 1 3; la delega attribuita ex art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 trova va la propria giustificazione nella normativa medesima e costituiva una forma di regolamentazione generale dei servizi finanziari, come tale la motivazione da una parte apparivameramente superflua e in secondo luogo la motivazione cui facevariferimento la legge sulla trasparenza amministrativa risultava del tutto fuori logica dell'istituto di cui si discuteva che risulta va atto organizzativo di cui si avvale l'Ufficio nella discrezionalità propria con cui gestivala funzionalità dei servizi; -) il secondo motivo di appello, con il quale si impugn av a la decisione della sentenza che avevarespinto l'eccezione di nullità riguardante la irritualità dell'avvenuto accesso, ritenuto dalla sentenza avvenuto il 22 novembre 2012, mentre il PVC riportavala data del 21novembre 2012, era infondato, in quanto dal l'esame accurato della documentazione offerta come prova era emerso che apparivacerto che l'accesso fosse iniziato il 21novembre e che lo stesso si fosse concluso il 22 novembre , senza violazione dell'art. 52 del d.P.R. n.633/72 e dell'art. 12, comma 2, della legge n. 212/2000; ciò appar iva vero perché documentato dall'Ufficio e dalla ricorrente che aveva dato contezza del fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevutoformale incarico da parte della Società verificata della controfirma del verbale di accesso il giorno 22 novembre; le normative sopra indicate non erano, peraltro, contrastanti, anche perché l'accesso nei locali di esercizio di attività di impresa era effettuato dai funzionari incaricati anche senza e contro il consenso di chi ne avevala disponibilità; la verifica , poi, si era svolta tra le parti senza che venisse sollevata difficoltà alcuna, né assumeva rilievo il fatto che al momento dell'accesso il sig. [OSCURATO:PERSONA] (soggetto presente presso la sede societaria) fosse o meno delegato dal rappresentante legale della persona giuridica, atteso che poi aveva ricevuto effettivamente tale funzione il giorno 22novembre, così come chiaramente aveva ammesso laricorrente; -) erano infondati anche il terzo e quarto motivo di appello , con i quali si censuravala sentenza che non aveva rilevato la violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, per omessa allegazione del provvedimento datato 27 luglio 2007, Banca dati OMI ; l'avvenuta classificazione catastale dei due immobili frutto di cessione come categoria A/7, ancorché il certificato catastale allegato agli atti li definiva come appartamenti categoria catastale A/2; l'assenza di presunzioni gravi precise e concordanti tali da confermare e confortare i dati OMI, che, alla luce della legge c omunitaria n. 88/2009 , costitui vano mere presunzioni semplici inidonee, quindi , di per se sole a giustificare l'accertamento svolto ex art. 39,comma primo, d.P.R. n. 600/73 ; nel provvedimento risultava analiticamente illustrato il calcolo del valore normale degli immobili in linea con quanto previsto nel provvedimento del 27luglio 2007 che la ricorrente richiamava e che mostra va, quindi , di conoscere; nessuna censura poteva essere mossa, sul punto, all a sentenza anche perché, come specificato nella parte motivazionale dell'avviso di accertamento,per i dati non rintracciabili nella banca dati (OMI) il valore normale degli immobili era stato ottenuto secondo le indicazioni e le istruzioni impartite con il provvedimento emesso dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, secondo un calcolo illustrato in termini analitici nel PVC; nel caso in esame, la motivazione del provvedimento di cui si contestavala legittimità, d ava ampio valore a dati extra indicatori OMI, quale era il riferimento alla circolare dell'Ufficio del 27 luglio 2007 ; q uanto poi alla erronea attribuzione al sig [OSCURATO:PERSONA] di frasi allo stesso non riferibili secondo quanto lamentavala ricorrente, era agevole rilevare dal semplice esame del PVC che l'affermazione contenuta eraespressa in negativo, nel senso che non risultavano sottolineate dal rappresentante della società difficoltà di mercato, il tutto in linea con il posizionamento geografico degli immobili situati nella zona di Pittolongu a nord di Olbia, zona di particolare pregio urbanistico e ambientale, che certamente aveva sofferto molto meno di altre la crisi economica che nel 2009 si stava affacciando (fatto assolutamente notorio che non necessitava di ulteriori approfondimenti); anche per quanto riguarda la categoria catastale assegnata in sede di verifica era suffi ciente sottolineare i rilievi che l'[OSCURATO:PERSONA] muoveva nella caratterizzazione degli immobili ceduti, facenti parte di unità dotate di giardini esclusivi, ingressi esclusivi, rifiniture di livello in linea con le richieste di mercato e della zona di grande pregio ambientale e diretto accesso alla spiaggia; quanto poi allo scostamento dai valori OMI, la valutazione era derivata dall’emersione di dati assolutamente significativi, gravi, precisi e concordanti di attribuzione di valori non in linea col mercato perché il valore di cessione dei due immobili pari ad euro550.000,00 (equivalenti a euro 2.477,00 mq) era risultato addirittura inferiore al costo di costruzione (vendita antieconomica), al prezzo di vendita praticato per immobili ceduti dalla medesima società aventi eguale tipologia e al prezzo di mercato praticato nella zona per tipologie immobiliari identiche; tali elementi, sui quali la ricorrente non aveva saputo o potuto dare smentite significative, avevano rappresentato il substrato grave preciso e concordante che ex art. 39 del d.P.R. n.600/73 avevaindotto l'accertamento dell'[OSCURATO:PERSONA]; il « prezzo valutativo all'ingrosso», per le vendite ad imprese appartenenti al medesimo gruppo, non appariva praticato nel campo e, comunque, in altra occasione la ricorrente aveva avuto modo di cedere proprio ad altra società del Gruppo ([OSCURATO:SOCIETA].), nel 2007, un immobile identico a quelli oggetto di verifica, ad un prezzo assolutamente più elevato (euro 330.000,00) , come puntualmente sta to segnalato nella motivazione dell'accertamento; -) le eccezioni relative al mancato riconoscimento di oneri sostenuti dalla società rappresentati da fatture emesse nei suoi confronti per costi derivanti da prestito di lavoroe alla conseguente violazione di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, erano prive di pregio, in quanto la normativa citata prevedeva solamente che il contribuente dopo il rilascio del PVC potevaproporre osservazioni e richieste, il cui diniego implicito, potevaessere eventualmente fonte di impugnazione (come avvenuto in primo grado); quando al merito, la sentenza di primo grado aveva dato ampia motivazione del mancato riconoscimento dei documenti prodotti, trattandosi di recupero di somme derivanti da deduzioni di costi del personale dipendente relativi a imprese facenti parte del medesimo gruppo; nelle fatture era precisato che si trattava di costi di diverse società e per tale motivo correttamente l'Ufficio avevaritenuto che il costo ribaltabile fosse solo quello sostenuto dal datore di lavoro, ossia dalla soc. ParFin, per i due dipendenti impiegati, ciò in quanto un eventuale maggior onere avrebbe rappresentato solo uno spostamento di imponibile tra società appartenenti al medesimo gruppo con finalità di mera elusione (tutte le società del gruppo avrebbero potuto fruire della medesima deduzione di costi, in realtà imputabile ad una sola di queste); l'Ufficio, in assenza di elementi oggettivi che potessero consentire una quantificazione effettiva dell'onere deducibile dalla società ricorrente, avevariconosciuto la deducibilità del costo rappresentato solo per la parte ad essa spettante, secondo un complesso calcolo, sulla base di fatture (allegate al ricorso) di altre società e de gli importi in esse rappresentati(anche se emergevano costi pure per utilizzo di locali e attrezzature), in mancanza di parametri atti a quantificarne l'utilizzazione, per cui i costi del personale erano stati quantificati al 50% dell'importo rilevato in fattura, recuperando a tassazione quanto illegittimamente detratto; -)l'ultimo motivo di appello, con il quale si era lamentato una illegittima ripresa operata nell'accertamento IVA sul valore dei cespiti immobiliari ceduti nel 2009, era infondato, in quanto, nel caso in questione I'IVA recuperata a tassazione non eraIVA detratta sugli acquisti, ma imposta dovuta sul maggior valore delle cessioni operate. 3. Quota 200 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. h a proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi. 4. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/73,in relazione all'art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto l'avviso di accertamento impugnato era privo della sottoscrizione del capo dell'Ufficio o di un soggetto legittimamente delegato,e l'illegittimità della delega contenuta nell'atto dispositivo n. 10 del 31 gennaio 2013 del [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate di Cagliari; la Commissione tributaria di Cagliari, nel ritenere che «l'ufficio ha agito nel pieno rispetto della disposizione del c. 1 dell'art. 42 del DPR 600 ....», aveva palesemente violato la stessa norma che prevedevaespressamente la sanzione della nullità dell'atto laddove gli atti non fosserofirmati dal capo dell'ufficio (come nel caso che ci occupa) o fossero firmati da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato sulla base di una delega connotata dalle caratteristiche indicate dalla Suprema Corte; a tal fine, nella delega del Direttore della D.P. di Cagliari (Atto dispositivo n. 10 del 31 gennaio 2013) prodotta dall'Agenzia delle Entrate di Cagliarinon erano indicate a) le ragioni per cui era stata conferita; b) il termine di validità; c) il nominativo del soggetto delegato; la delega(atto dispositivo n. 10 del 31gennaio 2013) individuava esclusivamente ed in modo impersonale ([OSCURATO:PERSONA], Capo area etc) gli atti e i provvedimenti delegati indicando i limiti di importo, per cui non corrispondeva né al det tato legislativo (art. 42 richiamato), né alla consolidata giurisprudenza di codesta Suprema Corte e delle Corti di merito. 1.1Il motivo è infondato, dovendosi richiamare il principio statuito da questa Corte, al quale si intende dare continuità, secondo cui « l a delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competenteex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di fu nzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa» (Cass., 19 aprile 2019, n. 11013; Cass., 8 novembre 2019, n. 28850). 1.2In particolare, questa Corte, nella sentenza richiamata n. 11013 del 2019, ha affermato che: - non era condivisibile l'affermazione (v. Cass. n. 22803 del 2015, richiamata anche dalla società ricorrente) secondo cui, ai fini di valutare la portata della disposizione contenuta nell'art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, dovesse prescindersi dalla natura della delega, sia essa di funzioni o di firma, dovendo in ogni caso essere nominativa;- in tal modo, oltre ad operarsi una sovrapposizione fra le figure in esame, si contraddiceva la portata della norma testé richiamata, che chiaramente, anche in base al tenore letterale, era riferibile a una delega per la sottoscrizione, e, soprattutto, veniva ad applicarsi a una fattispecie, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni; -sotto tale profilo doveva osservarsi che l'art. 17, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si riferiva espressamente ed inequivocabilmente alla «delega di funzioni», laddove prescriveva che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, potevano delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprivano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidate; -tale rigore non si addicevaalla delega di firma, nella quale il delegato non esercitava alcun potere o competenza riservata al delegante e che trovava titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all'ufficio (art. 11, comma 1, lett. c) e d), [OSCURATO:PERSONA]. Entrate - approvato con Delib. 13 novembre 2000, n. 6; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4 del 2000) nell'ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio; -pur dovendosi ribadire l'orientamento, sopra richiamato, in relazione agli oneri probatori in capo all'amministrazione in caso di contestazione della sottoscrizione dell'avviso di accertamento, dovevaaffermarsi che non erarichiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione della c.d. delega di firma potesseavvenire ( come nella specie ) , attraverso l'emanazione di ordini di servizio aventivalore di delega e che individuavano il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale parimenti consentiva la successiva ve rifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa. 1.3In proposito, vanno pure richiamati i seguenti principi statuiti da questa Corte, al quale si intende dare continuità, secondo cui: -in tema d'imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'avviso di accertamento, a norma degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il cit. art. 42), deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, cioè, secondo la classificazione prevista dall'art. 17 del c.c.n.l. comparto «agenzie fiscali» per il quadriennio 2002-2005, da un funzionario di terza area, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente (Cass., 10 dicembre 2019, n. 32172); - l'avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, nel caso in cui la sottoscrizione non sia quella del capo dell'ufficio titolare, ma di altro funzionario, incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio o l'appartenenza dell'impiegato delegato alla carriera direttiva, cioè alla terza area funzionale dell'attuale sistema classificatorio delpersonale delle Agenzie fiscali. Il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione, dovendo il dovere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell'ufficio. Infatti, la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, atto della P.A. a rilevanza esterna, da parte di un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo, ovvero da parte di un soggetto da detto funzionario non validamente ed efficacemente delegato, non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità dall'art. 42, commi 1 e 3, dinanzi citato (Cass., 19 gennaio 2022, n. 1527; Cass., 15 marzo 2022, n. 8351); con riguardo alla legittimità della delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, è necessario distinguere tra delega di funzioni e di firma, chiarendo che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 ha naturadi delega di firma e non di funzioni, poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità d'indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa. A fronte di un eventuale eccezione di carenza di delega alla sottoscrizione da parte del titolare dell'Ufficio sollevata dal contribuente, scatta l'onere in capo all'Amministrazione erariale di documentare la delega di firma ed il conseguente obbligo da parte del giudice di merito di verificare tale documentazione per pronunciarsi sull'accoglimento o sul rigetto della relativa eccezione (Cass., 17 maggio 2022, n. 15898; Cass., 28 luglio 2022, n. 23651; Cass., 29 luglio 2022, n. 23735). 1.4Dunque, l 'avviso di accertamento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, ex post, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto; l'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, richiamato anche dall'art. 56 del d.P.R. n. 633/1972, esige semplicemente che, in caso di contestazione, l'Amministrazione produca, anche in giudizio, l'ordine di servizio recante l'indicazione del nominativo del delegato e dei limiti oggettivi della delega, trattandosi di un semplice atto di organizzazione interno; se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento (come nel caso in esame), l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega, che pure è solo di firma e non di funzioni. 1.5 Ciò posto, nel caso di specie, n ella sentenza resa dalla Commissione regionale tributaria, si dà atto che il sottoscrittore era un funzionario appartenente all'area 3^/F5 qualifica Funzionarioe che il sottoscrittore era all'epoca [OSCURATO:PERSONA] controlli della [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari, giusta atto dispositivo del [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate di Cagliari dell'8 marzo 2010; il dott.[OSCURATO:PERSONA] risultava, inoltre, essere stato specificamente investito di delega specifica, con atto dispositivo del 31 gennaio 2013. 2. Il secondo motivo deduce la v iolazione dell 'art. 24 della l egge comunitaria n. 88 del 7 luglio 2009, in relazione all'art. 360 , comma primo, n. 5, cod. proc. civ., per vizio logico di motivazione, in quanto le valutazioni OMI non potevanopiù costituire prova sufficiente ex se a dimostrare le inattendibilità del prezzo indicato dalle parti del contrattoe l'i nsussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti tali da costituire prova ex. art. 2729 cod. civ.; la Commissione tributaria regionale, condividendo in toto l'avviso di accertamento, aveva rigettato l'eccezione sollevata dalla difesa, sia nel giudizio di primo grado,sia nel giudizio di secondo grado, in ordine al fatto che i dati della banca OMI di per sé integravano una circostanza che da sola era insufficiente a dare prova del valore degli immobili venduti, in quanto si trattavadi presunzioni semplici; come era noto, infatti, l'art.24 della legge comunitaria n. 88 del 2009 aveva affermato che qualsiasi riferimento al valore normale e lo scostamento tra valore dichiarato e valore OMI era tornato ad essere ex tuncuna presunzione semplice, che in assenza di ulteriori elementi non poteva sorreggere la pretesa impositiva, come confermato anche dalla stessa Agenzia delle Entrate con la Circolare 14 Aprile 2011 n. 18/E; nella sentenza impugnata non erano stati individuati gli ulteriori elementi di prova necessari a supportare i parametri OMI utilizzati dall'ufficio, a fronte della perizia estimativa dell'Ing. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale si evinceva che i prezzi dichiarati nelle transazioni erano conformi al valore degli immobili; nel ricorso di primo grado e in quello di secondo grado era stato pure sottolineato come l' U fficio fosse incorso in un grave errore dal momento che nell'avviso di accertamento, riprendendo il PVC, ai fini di raffrontare le vendite con altre cessioni di immobili effettuate dalla società, aveva richiamato una vendita effettuata dalla società nel 2007 (ai sigg.ri Marotta e Aievola) sostenendo che si trattassedi un «villino bifamiliare» che però non era classificato in Cat. A/7 come sarebbe stato logico e corretto se fosse stato realmente un villino, ma era viceversa accatastato in A/2 trattandosi di appartamenti per civile abitazione (come risultava evidente dal certificato catastaleallegato in ambedue i gradi di giudizio) e determinavasotto il profilo del calcolo OMI un gravissimo errore dal momento che anche per gli immobili oggetto di ripresa a tassazione, confrontato con la cessione ai sigg.ri Marotta e Aievola, erano stati utilizzati i parametri previsti per gli immobili censiti in Cat. A/7 che erano superiori a quelli previsti per gli immo bili censiti in A/2 ( i dati OMI riferiti al 2013 prevedevano per le abitazioni Cat. A/2 quotazioni da un minimo di euro2.400,00 ad un massimo di euro 3.500,00 al mq, mentre per la cat. A/7, ville e villini, si andava da un minimo di euro 2.800,00 ad un massimo di euro 4.000,00 al mq ); la banca dati OMI per l'anno 2009 riportava, comunque, un calo nel settore delle compravendite dell'11,3%; non sussistevano, dunque, le presunzioni gravi, precise e concordanti, dal momento che, al di là dello scostamento dei parametri OMI, l'Agenzia non aveva fornito u lteriori elementi di prova, né potevano essere ritenuti tali le cessioni effettuate tra le società dello stesso gruppo; anche il richiamato «valore normale» di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 luglio 2007 non era utilizzabile per i ricavi derivanti da cessioni di beni intervenute tra la società del medesimo gruppo, perché, ai fini della determinazione dei redditi e delle perdite, l'art. 9,comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, fissava la nozione di valore normale come il prezzo o «il corrispettivo mediamente praticato per i beni ed i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, stabilendo che per la sua determinazione si faccia riferimento, per quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi.., tenendo conto degli sconti d'uso»; il giudice non avevapreso in alcuna considerazione il fatto, dedotto a pag. 13 del ricorso in appello, che, in un periodo in cui il mercato non tirava,tra le società dello stesso gruppo potevano intervenire transazioni in forza delle quali i beni immobili potevano essere ceduti anche al prezzo di produzione o ad un prezzo anche inferiore; non sussistevano, dunque, le presunzioni gravi, precise e concordanti ex art. 2729 cod. civ. e il giudice a quoera incorso nel vizio logico di motivazione, per cui la sentenza, anche sotto questo profilo, dovevaessere cassata. 2.1 Il motivo è inammissibile, trovando applicazione, nel caso in esame, la previsione di cui all'art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata (Cass., 18 dicembre 2014, n. 26860; Cass., 11 maggio 2018, n. 11439);l'appello risulta, infatti, depositato in data 10 ottobre 2014 (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata). Ed invero, ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilitàdella censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice; non osta, dunque, alla configurazione della cd. «doppia conforme»il fatto che il giudice di appello, nel condividere e confermare la decisione impugnata, abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice(Cass., 9 marzo 2022, n. 7724, anche in motivazione). 2.2Nel caso in esame, la Commissione territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, le cui motivazioni sono state espressamente riportate a pag. 2 della sentenza di primo grado, ribadite poi nella sentenza impugnata, per quanto sopra diffusamente rilevato. 2.3Il motivo è pure infondato. 2.4 Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso di ritenere che «Nell'ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, la reintroduzione, con effetto retroattivo, della presunzione semplice, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), che ha modificato l'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sopprimendo la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dall'art. 35 del d.l. n. 223 del 2006,conv. in l. n. 248 del 2006, non impedisce al giudice tributario di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e di gravità, elemento che non può, tuttavia, essere costituito dai soli valoriOMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di "presumptio de presumpto"» (da ultimo, Cass., 25 gennaio 2019, n. 2155). 2.5La Commissione tributaria regionale ha fatto corretta applicazione del principio sopra richiamato, poiché ha tenuto conto che, nel caso concreto, l'Ufficio, oltre che i valori OMI, nell'atto impositivo e nelle difese del giudizio di merito di primo e secondo grado, aveva messo in evidenza ulteriori elementi, puntualmente riportati in ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza (dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] , categoria catastale degli immobili; la cessione di un immobile identico a quelli oggetto di verifica, nel 2007, ad altra società del gruppo, la [OSCURATO:SOCIETA]., al prezzo di euro 330.000,00), e che il recupero derivava da ulteriori presunzioni poste a fondamento dell'avviso di accertamento e, in particolare, dall'antieconomicità del comportamento posto in essere dalla società contribuente, in quanto il valore di cessione dei due immobili pari ad euro 550.000,00 (equivalenti a euro 2.477,00 mq) era risultato addirittura inferiore al costo di costruzione, al prezzo di vendita praticato per immobili ceduti dalla medesima società aventi uguale tipologia e al prezzo di mercato praticato nella zona per tipologie immobiliari identiche. 2.6 I giudici di secondo grado , dunque, esclusa la dignità di presunzione legale dei valori OMI, hannorilevato che l'accertamento non si era fondato soltanto sui valori OMI, ma anche su ulteriori elementi di incongruenza specificamente individuati dall'Ufficio e, tra questi, anche l'antieconomicità del comportamento della società contribuente, e alla luce di ciò, conformemente ai principi sopra richiamati, hanno evidenziato che la somma di tutti gli elementi contestati contribuiva a creare un quadro complessivo che legittimava la rettifica operata ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973. 2.7 In proposito, g iova rilevare che, nel giudizio tributario, una volta contestata dall'Erario l'antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombe sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo, in difetto , pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass., 22 luglio 2021, n. 21128)ed anche in materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973e dell'art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633 / 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni (Cass., 30 dicembre 2015,n. 26036; Cass., 25 ottobre 2017, n. 25257; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24017). 3. In conclusione, il ricorso va rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dall a Amministrazione controricorrent e e liqui date come in dispositivo, nonchéal pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Amministrazione contro ricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.300,00 per compensi, oltre alle spese prenot