CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 19881/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da: ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] Ad.30/01/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4350/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 3567/2019 depositata il 17/06/2019. Numero registro generale 4350/2020 Numero sezionale 673/2025 Numero di raccolta generale 19881/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR ha rigettato l’appello della contribuente; 2. ricorre per cassazione la ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con cinque motivi di ricorso; 3. resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che chiede il rigetto del ricorso; il Comune è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La contribuente ha depositato istanza di estinzione per cessata materia del contendere avendo aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali di cui alla l. n. 197 del 2022, con il pagamento dell’intera somma dovuta, in un’unica soluzione. Deve, quindi, dichiararsi l’estinzione del processo per la definizione agevolata in considerazione dell’avvenuto pagamento; spese a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M Dichiara l’estinzione; spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, il 30/01/2025. La Presidente ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 4350/2020 Numero sezionale 673/2025 Numero di raccolta generale 19881/2025 Data pubblicazione 17/07/2025