CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 1999
Cassazione n. 25737/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/6/1999 avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Gela 3/11/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 3.11.2025, il G.i.p. del Tribunale di Gela ha rigettato una richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra alcuni reati - di cui agli artt. 624-bis, comma 3, 648 cod. pen. - , già unificati con precedente ordinanza del 22.1.2024, e un reato di rapina aggravata commesso il 4.2.2023. Il provvedimento ha dato atto che la difesa ha dedotto la natura comune dei reati contro il patrimonio, il fatto che siano stati commessi nel medesimo territorio,la detenzione dell'imputato nel periodo intermedio tra i reati in questione e l'esistenza di un'ulteriore pendenza per furto in abitazione tra il 2018 e il 2023. Il giudice ha ritenuto che tali elementi, «pur sintomatici di una certa continuità criminosa», non fossero idonei a dimostrare un disegno criminoso unitario deliberato sin dalla commissione del primo reato, in quanto, di contro, la distanza temporale dei fatti, la diversa gravità delle condotte, l'evoluzione del profilo criminale del condannato e l'assenza di elementi concreti dimostrativi dell'unicità della deliberazione facevano propendere piuttosto per la conclusione che le condotte siano espressione di una mera reiterazione criminosa, frutto di scelte contingenti. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, da considerarsi apparente perché in sostanza è stato assertivamente ritenuto che gli indici sintomatici indicati nelle istanze deponessero per una reiterazione criminosa delle condotte. A fronte di questi indici, il giudice dell'esecuzione ha opposto argomenti astratti e disancorati dalle vicende giudiziarie del ricorrente, come può desumersi dal mancato riferimento alle sentenze e ai fatti in essi giudicati nonostante siano state richiamate le diverse modalità delle condotte. Non è stato nemmeno preso in considerazione il periodo di detenzione intermedia e la pendenza di un altro furto, né poteva essere valorizzata l'assenza di elementi concreti diversi da quelli puntualmente prospettati. 2.2 Con il secondo motivo, deduce erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. Il giudice dell'esecuzione ha preteso la indicazione di elementi concreti dimostrativi della iniziale deliberazione unitaria, così introducendo un elemento non contemplato dalla disciplina della continuazione che è ispirata a sicuro favore per il condannato. Ha reso una motivazione apodittica, omettendo di trarre dalle sentenze di condanna le circostanze favorevoli al riconoscimento della continuazione. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 16.2.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 21. Il ricorso è infondato per le ragioni che saranno di seguito esposte, non prima, però, di avere precisato - anche perché la circostanza non risulta precisamente dal provvedimento impugnato - che i reati già unificati sotto il vincolo della continuazione dalla prima ordinanza del giudice dell'esecuzione sono stati commessi in Gela in un periodo temporale compreso tra il 13.3.2018 e il 14.7.2018, mentre il reato oggetto della seconda sentenza irrevocabile è stato commesso in Gela il 4.3.2023. 2. Ciò premesso, la valutazione della adeguatezza della motivazione dell'ordinanza impugnata deve muovere dal rilievo che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01). In questa prospettiva, la motivazione dell'ordinanza impugnata è da considerarsi adeguata, perché fa convenientemente riferimento sia alla distanza cronologica dei reati, sia alla non del tutto coincidente omogeneità tipologica degli stessi, per farne discendere in modo nient'affatto illogico la conclusiva valutazione della riconducibilità degli illeciti ad una generale inclinazione a delinquere del condannato piuttosto che a un preciso disegno criminoso iniziale. Il giudice dell'esecuzione, dunque, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica non solo della sussistenza di concreti indicatori, ma anche del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). L'identità del disegno criminoso, infatti, non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, i quali, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni esistenziali (Sez. 1, n. 15955 dell'8/1/2016. P.M. in proc. Elounnari, Rv. 266615 - 01). 33. In questo quadro, allora, la enfatizzazione, nell'ordinanza impugnata, della distanza di tempo intercorsa tra il primo gruppo di reati e l'ultimo reato risponde adeguatamente al principio per cui la continuazione non coincide con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato, sicché tale intervallo cronologico vale a introdurre una significativa soluzione di continuità tra episodi delittuosi, che esclude la loro riconducibilità ad un'unica deliberazione iniziale. Dal canto suo, il ricorso resta alquanto generico e reiterativo e pretende di trarre da un elemento che di solito viene usato per negare la continuazione - ovvero il periodo di detenzione intermedio, che costituisce inevitabilmente una cesura per l'attuazione di disegni criminosi eventualmente predisposti in precedenza - un medesimo disegno criminoso tra reati che hanno in comune solo una parziale omogeneità tipologica. Sotto questo profilo, quanto più si voglia estendere - come propugna il ricorrente - l'arco temporale da prendere in considerazione, tanto più si deve essere in grado di escludere che intervengano medio tempore situazioni suscettibili di integrare una divergenza essenziale rispetto ad un eventuale programma di massima, che, proprio perché proiettato su tempi lunghi o addirittura indeterminati, è concepito solo nelle sue linee basilari. Di conseguenza, il mutamento significativo delle condizioni in cui era stato asseritamente concepito un programma criminoso solo tendenzialmente unitario è idoneo a dare ingresso all'eventualità che i reati successivi ai primi siano in realtà il frutto di determinazione solo estemporanea e occasionale, imposta dalla contingente evoluzione di una situazione provvisoria. 4. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q P.Q.MCORTE SUPREMA 0! CASSAZIONE Pr3eziorie P_uad:2, Depositata ifariwi':,ni °agì RO+Thia, lì LOG. 02 IL FUNZiO [OSCURATO:PERSONA] 4