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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35668/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, in persona d el direttore pro tempore , rappresentato e difesodall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].), in persona del curatore -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma , depositatain data 25 maggio 2015 ; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 6 dicembre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino.

Fatti di causa Emerge dagli atti e dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:SOCIETA], poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA], ancora dopo denominata [OSCURATO:SOCIETA]: [OSCURATO:SOCIETA].

Pretesa fondata su polizza fideiussoria- Omessa notifica di richiesta di pagamento e di avviso di accertamento- Conseguenze.RG n. 16350/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:SOCIETA]., prestò garanzia, con due polizze fideiussorie, in favore di s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell’ottenimento di rimborsi di eccedenze iva, a norma degli artt. 30 e 38-bisdel d.P.R. n. 633/72 .

In esito alla verifica della non spettanza dei rimborsi erogati, l’Agenzia delle entrate indirizzò alla contribuente due avvisi di disconoscimento dei crediti iva e alla garante una richiesta di pagamento degli importi garantiti.

Intervenuto il fallimento della garante, l’Agenzia chiese di essere ammessa al passivo ex art. 101 l.fall. in base alle fotocopie degli avvisi di accertamento concernenti i crediti iva, ma il Tribunale di Roma rigettò la domanda, da un lato perché la richiesta di pagamento, speditaa un indirizzo non più attuale, non era pervenuta alla società fallita, e, dall’altro, perché ritenne che non si fosse perfezionato il procedimento di notificazione degli avvisi di accertamento alla società contribuente.

La C orte d’appello di Roma ha rigettato l’appello successivamente proposto, richiamando a sostegno della decisione le motivazioni addotte in primo grado .

Pur stigmatizzando la mancata allegazione del fascicolo di parte e della relativa documentazione, la corte territoriale ha ritenuto che la mancanza della previa notificazione al la garante dell’avviso di pagamento richiesto dal contratto di garanzia intercorso con l’amministrazione avesse reso non operativa la garanzia fideiussoria, in mancanza di prova anche della tempestività della relativa richiesta.

Del pari, ha aggiunto, la mancata prova del perfezionamento della notificazione degli avvisi di accertamento alla società garantita concorreva all’inoperatività della polizza.

Contro questa sentenza l’Agenzia propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, cui non v’è replica.

Ragioni della decisione RG n. 16350/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore 1.- Il primo motivo di ricorso , col quale si denuncia la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, in quanto supposta parafrasi delle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, è infondato.

Anzitutto, in via generale, secondo le sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 642/15) la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari, perfino senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili al giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esauriente: in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato. 1.1.- Inoltre, in particolare, non è nulla per difetto di motivazione la sentenza d’appello che, pur in mancanza di un esplicito richiamo di quella impugnat a , svolga i medesimi passaggi logico-argomentativi e indichi i medesimi elementi di prova valorizzati dal primo giudice, purché il giudice del gravame confuti le censure formulate contro la sentenza di primo grado (Cass. n. 16504/19; n. 19158/23); e nel caso di esame la Corte d’appello di Roma ha appunto dato conto della censura svolta, risolvendola con gli argomenti sintetizzati in narrativa. 2.- Col secondo e col terzo motivo , da esaminare congiuntamente, perché connessi, l’Agenzia lamenta: -la violazione o falsa applicazione dell’art. 38- bis del d.P.R. n. 633/72, là dove la corte d’appello ha ritenuto che il mancato perfezionamento della richiesta di pagamento fosse condizione di efficacia della garanzia (secondo motivo), nonché RG n. 16350/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore -la violazione o falsa applicazione degli artt. 38 - bis del d.P.R. n. 633/72 e 1362 c.c., perché la corte d’appello ha trascurato la piena autonomia della polizza fideiussoria rispetto al rapporto sottostante, la quale esclude ogni rilevanza, rispetto al garante, del mancato perfezionamento della notificazione degli avvisi di accertamento rivolti alla società garantita(terzo motivo).

La censura complessivamente proposta è fondata.

Anzitutto, è del tutto irrilevante, nei rapporti Agenzia/garante, che siano stati, o no, notificati alla società garantita gli avvisi di accertamento con i quali sono stati disconosciuti i crediti iva oggetto dei rimborsi garantiti.

Le sezioni unite di questa Corte (con sentenze nn. 18520, 18521 e 18522/19) hanno difatti chiarito che la polizza fideiussoria mira a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore: la prestazione che ne è oggetto è quindi qualitativamente altra rispetto a quella oggetto dell'obbligazione principale.

Di qui l'autonomia della garanzia, che risponde appunto a funzione indennitaria e non satisfattoria, perché è volta al trasferimento da un soggetto a un altro del rischio economico derivante dalla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale oppure dall'insussistenza dei presupposti per ottenere il rimborso dell'iva (in termini, Cass., sez. un., n. 3947/10; sez. un., n. 1125/23). 2.1.-La funzione della polizza fideiussoria prevista dall'art. 38- bisdel d.P.R. n. 633/72 non sta quindi nella sostituzione e garanzia del versamento dell'imposta, bensì nel rimettere le parti nella posizione anteriore al rimborso (Cass., sez. un., n. 3519/1994; sez. un., n. 8592/96; sez. un., n. 10188/98, tutte richiamate da sez. un., nn. 18520, 18521 e 18522/19, cit.).

Non v'è, quindi, accessorietà della polizza fideiussoria rispetto al rapporto d'imposta.RG n. 16350/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] dei titoli e dei conseguenti rapporti, d'imposta e di garanzia, danno vita a prestazioni diverse, non sempre equivalenti e non necessariamente corrispondenti (Cass. n. 5508/20; n. 20024/23).E l’autonomia dei rapporti comporta la totale irrilevanza, rispetto allagarante, della notificazione degli avvisi di accertamento alla garantita, che riguardano il rapporto d’imposta Fisco/contribuente, al quale la garante è estranea. 3.- Neanche rileva l’omessa notificazione alla garante della richiesta di pagamento.

Nella polizza fideiussoria l'impegno del garante è di estensione tale da consentire al creditore principale di soddisfarsi in via di autotutela, ossia di realizzare il proprio credito sui beni oggetto della garanzia mediante un atto unilaterale costituito da una richiesta della somma (contemplata dalla clausola "a semplice" o "prima richiesta"), in esito a un accertamento unilaterale e insindacabile dello stesso creditore in ordine alla ricorrenza delle condizioni previste per l'escussione(ancora Cass., sez. un., n. 3947/10, cit.). 3.1.- La richiesta della somma è, in definitiva, l’atto di esercizio del diritto potestativo del creditore beneficiario di escutere la garanzia; e con quella richiesta il creditore fissa al garante il termine entro il quale corrispondere la somma oggetto della polizza.

Coerentemente,dal testo della clausola della polizza trascritta in ricorsoappunto emerge che la comunicazione dell’Agenzia doveva prevedere, tra l’altro, la «data entro la quale il relativo pagamento dovrà essere effettuato». 4.- Ma quando sia stato dichiarato il fallimento del garante, come nel caso in esame, nessun termine è configurabile, in base all’art. 55 comma 2, l.fall., a norma del quale «i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento»: la previsione è attuazione, in ambito RG n. 16350/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore fallimentare, dell'istituto della decadenza dal beneficio del termine previsto dall’art. 1186 c.c. (Cass. n. 24296/17). 4.1.-È del tutto irrilevante, quindi, ai fini dell’operatività della polizza, il mancato perfezionamento della notificazione della richiesta di pagamento, posto che, da un lato, l’esercizio del diritto potestativo di escussione è ravvisabile nella domanda di ammissione al passivo e, dall’altro, non è tutelabile l’interesse della garante ad ottenere un termine per il pagamento, in considerazione dell’intervenuto fallimento e della conseguente applicazione dell’art. 55, comma 2, l.fall.

La censura è per conseguenza accolta. 5.-Ne risulta assorbito il quarto motivo di ricorso, proposto in via gradata. 5.1.- La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione ai profili accolti, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Per questi motivi la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e il terzo, dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti e rinvia, anche per le spese, alla C orte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, in persona d el direttore pro tempore , rappresentato e difesodall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].), in persona del curatore -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma , depositatain data 25 maggio 2015 ; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 6 dicembre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Fatti di causa Emerge dagli atti e dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:SOCIETA], poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA], ancora dopo denominata [OSCURATO:SOCIETA]: [OSCURATO:SOCIETA]. Pretesa fondata su polizza fideiussoria- Omessa notifica di richiesta di pagamento e di avviso di accertamento- Conseguenze.RG n. 16350/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:SOCIETA]., prestò garanzia, con due polizze fideiussorie, in favore di s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell’ottenimento di rimborsi di eccedenze iva, a norma degli artt. 30 e 38-bisdel d.P.R. n. 633/72 . In esito alla verifica della non spettanza dei rimborsi erogati, l’Agenzia delle entrate indirizzò alla contribuente due avvisi di disconoscimento dei crediti iva e alla garante una richiesta di pagamento degli importi garantiti. Intervenuto il fallimento della garante, l’Agenzia chiese di essere ammessa al passivo ex art. 101 l.fall. in base alle fotocopie degli avvisi di accertamento concernenti i crediti iva, ma il Tribunale di Roma rigettò la domanda, da un lato perché la richiesta di pagamento, speditaa un indirizzo non più attuale, non era pervenuta alla società fallita, e, dall’altro, perché ritenne che non si fosse perfezionato il procedimento di notificazione degli avvisi di accertamento alla società contribuente. La C orte d’appello di Roma ha rigettato l’appello successivamente proposto, richiamando a sostegno della decisione le motivazioni addotte in primo grado . Pur stigmatizzando la mancata allegazione del fascicolo di parte e della relativa documentazione, la corte territoriale ha ritenuto che la mancanza della previa notificazione al la garante dell’avviso di pagamento richiesto dal contratto di garanzia intercorso con l’amministrazione avesse reso non operativa la garanzia fideiussoria, in mancanza di prova anche della tempestività della relativa richiesta. Del pari, ha aggiunto, la mancata prova del perfezionamento della notificazione degli avvisi di accertamento alla società garantita concorreva all’inoperatività della polizza. Contro questa sentenza l’Agenzia propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, cui non v’è replica. Ragioni della decisione RG n. 16350/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore 1.- Il primo motivo di ricorso , col quale si denuncia la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, in quanto supposta parafrasi delle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, è infondato. Anzitutto, in via generale, secondo le sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 642/15) la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari, perfino senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili al giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esauriente: in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato. 1.1.- Inoltre, in particolare, non è nulla per difetto di motivazione la sentenza d’appello che, pur in mancanza di un esplicito richiamo di quella impugnat a , svolga i medesimi passaggi logico-argomentativi e indichi i medesimi elementi di prova valorizzati dal primo giudice, purché il giudice del gravame confuti le censure formulate contro la sentenza di primo grado (Cass. n. 16504/19; n. 19158/23); e nel caso di esame la Corte d’appello di Roma ha appunto dato conto della censura svolta, risolvendola con gli argomenti sintetizzati in narrativa. 2.- Col secondo e col terzo motivo , da esaminare congiuntamente, perché connessi, l’Agenzia lamenta: -la violazione o falsa applicazione dell’art. 38- bis del d.P.R. n. 633/72, là dove la corte d’appello ha ritenuto che il mancato perfezionamento della richiesta di pagamento fosse condizione di efficacia della garanzia (secondo motivo), nonché RG n. 16350/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore -la violazione o falsa applicazione degli artt. 38 - bis del d.P.R. n. 633/72 e 1362 c.c., perché la corte d’appello ha trascurato la piena autonomia della polizza fideiussoria rispetto al rapporto sottostante, la quale esclude ogni rilevanza, rispetto al garante, del mancato perfezionamento della notificazione degli avvisi di accertamento rivolti alla società garantita(terzo motivo). La censura complessivamente proposta è fondata. Anzitutto, è del tutto irrilevante, nei rapporti Agenzia/garante, che siano stati, o no, notificati alla società garantita gli avvisi di accertamento con i quali sono stati disconosciuti i crediti iva oggetto dei rimborsi garantiti. Le sezioni unite di questa Corte (con sentenze nn. 18520, 18521 e 18522/19) hanno difatti chiarito che la polizza fideiussoria mira a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore: la prestazione che ne è oggetto è quindi qualitativamente altra rispetto a quella oggetto dell'obbligazione principale. Di qui l'autonomia della garanzia, che risponde appunto a funzione indennitaria e non satisfattoria, perché è volta al trasferimento da un soggetto a un altro del rischio economico derivante dalla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale oppure dall'insussistenza dei presupposti per ottenere il rimborso dell'iva (in termini, Cass., sez. un., n. 3947/10; sez. un., n. 1125/23). 2.1.-La funzione della polizza fideiussoria prevista dall'art. 38- bisdel d.P.R. n. 633/72 non sta quindi nella sostituzione e garanzia del versamento dell'imposta, bensì nel rimettere le parti nella posizione anteriore al rimborso (Cass., sez. un., n. 3519/1994; sez. un., n. 8592/96; sez. un., n. 10188/98, tutte richiamate da sez. un., nn. 18520, 18521 e 18522/19, cit.). Non v'è, quindi, accessorietà della polizza fideiussoria rispetto al rapporto d'imposta.RG n. 16350/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] dei titoli e dei conseguenti rapporti, d'imposta e di garanzia, danno vita a prestazioni diverse, non sempre equivalenti e non necessariamente corrispondenti (Cass. n. 5508/20; n. 20024/23).E l’autonomia dei rapporti comporta la totale irrilevanza, rispetto allagarante, della notificazione degli avvisi di accertamento alla garantita, che riguardano il rapporto d’imposta Fisco/contribuente, al quale la garante è estranea. 3.- Neanche rileva l’omessa notificazione alla garante della richiesta di pagamento. Nella polizza fideiussoria l'impegno del garante è di estensione tale da consentire al creditore principale di soddisfarsi in via di autotutela, ossia di realizzare il proprio credito sui beni oggetto della garanzia mediante un atto unilaterale costituito da una richiesta della somma (contemplata dalla clausola "a semplice" o "prima richiesta"), in esito a un accertamento unilaterale e insindacabile dello stesso creditore in ordine alla ricorrenza delle condizioni previste per l'escussione(ancora Cass., sez. un., n. 3947/10, cit.). 3.1.- La richiesta della somma è, in definitiva, l’atto di esercizio del diritto potestativo del creditore beneficiario di escutere la garanzia; e con quella richiesta il creditore fissa al garante il termine entro il quale corrispondere la somma oggetto della polizza. Coerentemente,dal testo della clausola della polizza trascritta in ricorsoappunto emerge che la comunicazione dell’Agenzia doveva prevedere, tra l’altro, la «data entro la quale il relativo pagamento dovrà essere effettuato». 4.- Ma quando sia stato dichiarato il fallimento del garante, come nel caso in esame, nessun termine è configurabile, in base all’art. 55 comma 2, l.fall., a norma del quale «i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento»: la previsione è attuazione, in ambito RG n. 16350/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore fallimentare, dell'istituto della decadenza dal beneficio del termine previsto dall’art. 1186 c.c. (Cass. n. 24296/17). 4.1.-È del tutto irrilevante, quindi, ai fini dell’operatività della polizza, il mancato perfezionamento della notificazione della richiesta di pagamento, posto che, da un lato, l’esercizio del diritto potestativo di escussione è ravvisabile nella domanda di ammissione al passivo e, dall’altro, non è tutelabile l’interesse della garante ad ottenere un termine per il pagamento, in considerazione dell’intervenuto fallimento e della conseguente applicazione dell’art. 55, comma 2, l.fall. La censura è per conseguenza accolta. 5.-Ne risulta assorbito il quarto motivo di ricorso, proposto in via gradata. 5.1.- La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione ai profili accolti, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Per questi motivi la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e il terzo, dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti e rinvia, anche per le spese, alla C orte d’appello di Roma. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023 .
Sentenza Cassazione n. 35668/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris