CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39436/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti 'gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore.' [OSCURATO:PERSONA] il motivo prospettato nel ricorso, in cui . si contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego-- della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sul punto, avendo la Corte di merito posto in rilievo le due precedenti condanne annoverate dal ricorrente. Considerato che la Corte di merito ha dato conto in modo logico e coerente delle ragioni poste a fondamento della previsione negativa in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati da parte dell'imputato; ritenuto che, ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di altra condanna per reato poi estinto ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati (cfr. Sez. 4, n. 41291 del 11/09/2019, Pagani, Rv. 277355); considerato che la prognosi negativa effettuata dal giudice di merito è fondata anche su altra recente condanna per tentato furto riportata dall'imputato. Considerato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 131-bis cod. pen., che la motivazione offerta in sentenza è immune da censure: facendo buon governo dell'istituto, la Corte di merito ha ritenuto che il fatto non fosse connotato da speciale tenuità per le modalità professionali della condotta serbata dal ricorrente nell'attività di spaccio osservata dai Carabinieri. Si tratta di motivazione riguardante aspetti valutativi di merito, non meritevole di essere censurata in questa sede, conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi e Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015 Mazzarotto, non massimate sul punto, nelle quali si afferma che il giudice è tenuto a rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e 'del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 l