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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 46309/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso: [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Milano, in sede cautelare, rigettava la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano il 28 febbraio del 2022 in relazione ai reati di appropriazione indebita, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 2.936.915,31 (capo A) e della ricettazione della somma di euro 200 mila (capo C) [OSCURATO:PERSONA], secondo il Tribunale, si sarebbe impadronito indebitamente, con le condotte descritte al capo A, di una società di diritto lussemburghese (la [OSCURATO:PERSONA] SCA), incamerando la somma di circa 3 milioni di euro, anche attraverso il concorso del ricorrente, che aveva partecipato, quale socio di uno studio di consulenza, ad un procedimento penale riguardante [OSCURATO:PERSONA] ed altri offrendo la propria attività professionale e con quest'ultimo aveva concordato il pagamento di parcelle non dovute da parte della società lussemburghese.

Inoltre, il ricorrente avrebbe ricettato la somma di 200 mila euro proveniente dal reato di appropriazione indebita commesso da [OSCURATO:PERSONA].

Il sequestro aveva ad oggetto documentazione cartacea nonché dati informatici estratti da telefoni cellulari e computer che erano stati restituiti all'interessato.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato di appropriazione indebita.

Il ricorrente deduce la violazione dell'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio, che si rifà a documenti non allegati e non conosciuti dal ricorrente se non in un momento successivo al decreto e fa riferimento ad elementi non rilevanti per la sussistenza del fumus commissi delicti (il procedimento penale e quello per misura di prevenzione a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA]).

Il Tribunale avrebbe reso motivazione solo apparente, non confrontandosi con le deduzioni difensive volte a contestare, in sede di riesame, la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato di appropriazione indebita, tenuto conto che l'assegnazione della somma di danaro allo studio del quale il ricorrente era socio non sarebbe ancora avvenuta per il fatto che pende una causa civile presso il Tribunale di Novara volta alla verifica della legittimità della pretesa del ricorrente, sicché il reato non sarebbe configurabile allo stato stante il mai avvenuto impossessamento della somma di danaro da parte sua.

Il Tribunale non avrebbe dato risposta ad ulteriori censure difensive sempre in ordine alla astratta configurabilità del reato di cui all'art. 646 cod.pen., quali il fatto che le pretese del ricorrente fossero ancorate ad altra attività professionale svolta nei confronti della controparte ed il ricorrente, essendo fuoriuscito nel 2016 dalla studio di consulenza parte in causa nel contenzioso civile, avrebbe perso ogni ruolo nella vicenda; 2) violazione di legge in ordine alla astratta configurabilità del reato di ricettazione di cui al capo C. Il ricorrente rileva la mancanza assoluta di motivazione sul punto, e, ancor prima, la nullità del decreto di sequestro probatorio per lo stesso vizio.Il Tribunale non avrebbe dato contezza della sussistenza del reato presupposto di appropriazione indebita compiuto da ielmoni ed avente ad oggetto la [OSCURATO:PERSONA]; il coindagato si sarebbe impadronito, attraverso un aumento di capitale, di una quota della società, condotta non idonea ad avere rilevanza penale tenuto conto della natura immateriale del bene e del fatto, altrettanto dimostrato, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva il possesso del bene (cfr. sul punto, fg. 19 del ricorso).

Nel decreto di perquisizione e sequestro non vi è alcun cenno alla ricettazione, né il Tribunale ha risposto alle deduzioni difensive, limitandosi ad affermazioni del tutto generiche.

Inoltre, il ricorrente non faceva più parte dello studio di consulenza TCFCT allorquando questo intentava la causa civile per il pagamento delle parcelle ed incassava le somme provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA], sicché non poteva ritenersi maturato in lui il possesso del danaro di asserita provenienza illecita trasferito nel periodo di cui alla imputazione, dal maggio del 2016 al 2019, indicazione che non renderebbe rilevante penalmente la percezione di somme in epoca precedente, quando, peraltro, il reato presupposto non era stato portato a consumazione; 3) violazione di legge per lesione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità nella adozione del provvedimento di sequestro, laddove il Pubblico ministero non aveva selezionato adeguatamente quanto sarebbe stato oggetto del provvedimento ablativo rispetto al fatto storico contenuto nei capi di imputazione, sicché, in sede di perquisizione, sarebbe stata data alla polizia giudiziaria una delega in bianco, dimostrata dalla non pertinenzialità dei documenti sottoposti a sequestro rispetto al tema di prova, essendosi proceduto ad una acquisizione massiva e indiscriminata dei dati contenuti nei computer e nell'Iphone del ricorrente.

Si dà atto che nell'interesse di quest'ultimo sono stati depositati motivi nuovi, attraverso i quali si rileva che il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso del ricorrente avverso il parallelo decreto di sequestro preventivo della somma di tre milioni di euro, dal momento che non è stato riconosciuto in capo al Tonolo alcun titolo alla sua restituzione per essere egli fuoriuscito dallo studio di consulenza che aveva intentato la causa civile, così da attestare la sua estraneità ai fatti oggetto delle contestazioni accusatorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.Va, in primo luogo, rilevato, che in esso si fa breve e generico cenno alla competenza territoriale, questione ampiamente trattata nell'ordinanza impugnata con argomenti con i quali il ricorrente non si confronta.2.

In ordine alla legittimità del provvedimento di sequestro probatorio, deve rilevarsi che il ricorrente è sottoposto ad indagine in concorso con [OSCURATO:PERSONA], giudicato anche in altra sede per reati diversi richiamati nella stessa imputazione provvisoria, sicché le indicazioni alla posizione processuale dello [OSCURATO:PERSONA] non potevano costituire una novità per il ricorrente ed erano a lui note.

3. Quanto alla sussistenza del fumus comnnissi delicti, deve ricordarsi il principio secondo il quale, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Rv. 278542).

Tutte le deduzioni del ricorrente sono volte a contestare non sussistenza della astratta configurabilità del reato ma i vizi motivazionali relativi alla tenuta della contestazione accusatoria rispetto alle contrarie deduzioni difensive che ineriranno al merito del giudizio.

Infatti, il Tribunale, tenendo fede alla imputazione riprodotta nel provvedimento impugnato, ha messo in luce che il ricorrente avrebbe coadiuvato lo [OSCURATO:PERSONA] nello svuotamento della [OSCURATO:PERSONA] attraverso l'accordo volto alla predisposizione di parcelle non riferibili ad attività professionale prestata in favore della [OSCURATO:PERSONA], del quale lo Jelnnoni era divenuto amministratore.

Tale ipotesi di reato, perfettamente compatibile con l'ipotesi accusatoria che sarà oggetto di eventuale giudizio, risultava essere quella descritta nella denuncia querela sporta dalla persona offesa e, sostanziandosi su un accordo occulto tra [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente, consente di ritenere irrilevante che formalmente non era il ricorrente ad avere agito ma lo studio professionale del quale faceva parte e dal quale era fuoriuscito nel 2016 per poi rientravi nel 2021, epoca ultima alla quale, comunque, è rapportata la contestazione accusatoria; fermo restando che la circostanza della sua fuoriuscita dallo studio professionale, idonea a rendere inammissibile la sua richiesta di restituzione dei beni in sequestro proposta nel parallelo procedimento di riesame di sequestro preventivo cui si fa cenno nei motivi nuovi, è cosa diversa dalla astratta configurabilità del fumus del reato, ipotizzato enucleando un accordo con [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale non ha reso, sul punto, alcuna motivazione apparente, sottolineando anche la presenza di un contenzioso civile, di una procedura esecutiva in corso e di un diverso procedimento penale a carico dello Jelnnoni per il reato di appropriazione indebita presupposto a quello di ricettazione, che rendono ragione, nella attuale e limitata fase cognitiva riservata a questa Corte, della astratta configurabilità di entrambe le contestazioni elevate al ricorrente, con il riferimento in imputazione alle esatte dimensioni della condotta analizzata nel provvedimento impugnato anche in relazione al reato di ricettazione, eseguito attraverso bonifici di danaro non contestati in ricorso provenienti dallo [OSCURATO:PERSONA] verso il conto corrente dello studio professionale del quale il ricorrente faceva parte.

Deve ricordarsi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua).

La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov).

Tanto assorbe ogni ulteriore deduzione difensiva in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti.

3. Quanto alla legittimità formale del provvedimento di sequestro, nel corpo di esso risulta indicata l'estensione della misura alla documentazione attestante i complessi rapporti tra lo [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente e sulla causale di essi, tenuto conto della presenza di società straniere e di rapporti professionali esistenti tra le parti.

Si evidenziano, quindi, le ragioni per cui tali beni fossero pertinenti al reato e non vi è stato, in astratto, alcuno sconfinamento ad altre categorie di beni eccentrici rispetto allo scopo, dovendosi sottolineare anche che la polizia giudiziaria ha provveduto a riprodurre documenti contenuti in supporti informatici restituiti all'interessato.

In punto di diritto, deve rammentarsi che, l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781).

La censura difensiva sul punto è anche generica poiché ci si duole di una presunta sproporzione tra la mole dei documenti sequestrati e quanto effettivamente utile alle indagini senza indicare i contenuti specifici dei documenti in ipotesi sganciati dal perimetro delle investigazioni, che potranno formare oggetto di richiesta più analitica di restituzione.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso: [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Milano, in sede cautelare, rigettava la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano il 28 febbraio del 2022 in relazione ai reati di appropriazione indebita, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 2.936.915,31 (capo A) e della ricettazione della somma di euro 200 mila (capo C) [OSCURATO:PERSONA], secondo il Tribunale, si sarebbe impadronito indebitamente, con le condotte descritte al capo A, di una società di diritto lussemburghese (la [OSCURATO:PERSONA] SCA), incamerando la somma di circa 3 milioni di euro, anche attraverso il concorso del ricorrente, che aveva partecipato, quale socio di uno studio di consulenza, ad un procedimento penale riguardante [OSCURATO:PERSONA] ed altri offrendo la propria attività professionale e con quest'ultimo aveva concordato il pagamento di parcelle non dovute da parte della società lussemburghese. Inoltre, il ricorrente avrebbe ricettato la somma di 200 mila euro proveniente dal reato di appropriazione indebita commesso da [OSCURATO:PERSONA]. Il sequestro aveva ad oggetto documentazione cartacea nonché dati informatici estratti da telefoni cellulari e computer che erano stati restituiti all'interessato. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato di appropriazione indebita. Il ricorrente deduce la violazione dell'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio, che si rifà a documenti non allegati e non conosciuti dal ricorrente se non in un momento successivo al decreto e fa riferimento ad elementi non rilevanti per la sussistenza del fumus commissi delicti (il procedimento penale e quello per misura di prevenzione a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA]). Il Tribunale avrebbe reso motivazione solo apparente, non confrontandosi con le deduzioni difensive volte a contestare, in sede di riesame, la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato di appropriazione indebita, tenuto conto che l'assegnazione della somma di danaro allo studio del quale il ricorrente era socio non sarebbe ancora avvenuta per il fatto che pende una causa civile presso il Tribunale di Novara volta alla verifica della legittimità della pretesa del ricorrente, sicché il reato non sarebbe configurabile allo stato stante il mai avvenuto impossessamento della somma di danaro da parte sua. Il Tribunale non avrebbe dato risposta ad ulteriori censure difensive sempre in ordine alla astratta configurabilità del reato di cui all'art. 646 cod.pen., quali il fatto che le pretese del ricorrente fossero ancorate ad altra attività professionale svolta nei confronti della controparte ed il ricorrente, essendo fuoriuscito nel 2016 dalla studio di consulenza parte in causa nel contenzioso civile, avrebbe perso ogni ruolo nella vicenda; 2) violazione di legge in ordine alla astratta configurabilità del reato di ricettazione di cui al capo C. Il ricorrente rileva la mancanza assoluta di motivazione sul punto, e, ancor prima, la nullità del decreto di sequestro probatorio per lo stesso vizio.Il Tribunale non avrebbe dato contezza della sussistenza del reato presupposto di appropriazione indebita compiuto da ielmoni ed avente ad oggetto la [OSCURATO:PERSONA]; il coindagato si sarebbe impadronito, attraverso un aumento di capitale, di una quota della società, condotta non idonea ad avere rilevanza penale tenuto conto della natura immateriale del bene e del fatto, altrettanto dimostrato, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva il possesso del bene (cfr. sul punto, fg. 19 del ricorso). Nel decreto di perquisizione e sequestro non vi è alcun cenno alla ricettazione, né il Tribunale ha risposto alle deduzioni difensive, limitandosi ad affermazioni del tutto generiche. Inoltre, il ricorrente non faceva più parte dello studio di consulenza TCFCT allorquando questo intentava la causa civile per il pagamento delle parcelle ed incassava le somme provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA], sicché non poteva ritenersi maturato in lui il possesso del danaro di asserita provenienza illecita trasferito nel periodo di cui alla imputazione, dal maggio del 2016 al 2019, indicazione che non renderebbe rilevante penalmente la percezione di somme in epoca precedente, quando, peraltro, il reato presupposto non era stato portato a consumazione; 3) violazione di legge per lesione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità nella adozione del provvedimento di sequestro, laddove il Pubblico ministero non aveva selezionato adeguatamente quanto sarebbe stato oggetto del provvedimento ablativo rispetto al fatto storico contenuto nei capi di imputazione, sicché, in sede di perquisizione, sarebbe stata data alla polizia giudiziaria una delega in bianco, dimostrata dalla non pertinenzialità dei documenti sottoposti a sequestro rispetto al tema di prova, essendosi proceduto ad una acquisizione massiva e indiscriminata dei dati contenuti nei computer e nell'Iphone del ricorrente. Si dà atto che nell'interesse di quest'ultimo sono stati depositati motivi nuovi, attraverso i quali si rileva che il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso del ricorrente avverso il parallelo decreto di sequestro preventivo della somma di tre milioni di euro, dal momento che non è stato riconosciuto in capo al Tonolo alcun titolo alla sua restituzione per essere egli fuoriuscito dallo studio di consulenza che aveva intentato la causa civile, così da attestare la sua estraneità ai fatti oggetto delle contestazioni accusatorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.Va, in primo luogo, rilevato, che in esso si fa breve e generico cenno alla competenza territoriale, questione ampiamente trattata nell'ordinanza impugnata con argomenti con i quali il ricorrente non si confronta.2. In ordine alla legittimità del provvedimento di sequestro probatorio, deve rilevarsi che il ricorrente è sottoposto ad indagine in concorso con [OSCURATO:PERSONA], giudicato anche in altra sede per reati diversi richiamati nella stessa imputazione provvisoria, sicché le indicazioni alla posizione processuale dello [OSCURATO:PERSONA] non potevano costituire una novità per il ricorrente ed erano a lui note. 3. Quanto alla sussistenza del fumus comnnissi delicti, deve ricordarsi il principio secondo il quale, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Rv. 278542). Tutte le deduzioni del ricorrente sono volte a contestare non sussistenza della astratta configurabilità del reato ma i vizi motivazionali relativi alla tenuta della contestazione accusatoria rispetto alle contrarie deduzioni difensive che ineriranno al merito del giudizio. Infatti, il Tribunale, tenendo fede alla imputazione riprodotta nel provvedimento impugnato, ha messo in luce che il ricorrente avrebbe coadiuvato lo [OSCURATO:PERSONA] nello svuotamento della [OSCURATO:PERSONA] attraverso l'accordo volto alla predisposizione di parcelle non riferibili ad attività professionale prestata in favore della [OSCURATO:PERSONA], del quale lo Jelnnoni era divenuto amministratore. Tale ipotesi di reato, perfettamente compatibile con l'ipotesi accusatoria che sarà oggetto di eventuale giudizio, risultava essere quella descritta nella denuncia querela sporta dalla persona offesa e, sostanziandosi su un accordo occulto tra [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente, consente di ritenere irrilevante che formalmente non era il ricorrente ad avere agito ma lo studio professionale del quale faceva parte e dal quale era fuoriuscito nel 2016 per poi rientravi nel 2021, epoca ultima alla quale, comunque, è rapportata la contestazione accusatoria; fermo restando che la circostanza della sua fuoriuscita dallo studio professionale, idonea a rendere inammissibile la sua richiesta di restituzione dei beni in sequestro proposta nel parallelo procedimento di riesame di sequestro preventivo cui si fa cenno nei motivi nuovi, è cosa diversa dalla astratta configurabilità del fumus del reato, ipotizzato enucleando un accordo con [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale non ha reso, sul punto, alcuna motivazione apparente, sottolineando anche la presenza di un contenzioso civile, di una procedura esecutiva in corso e di un diverso procedimento penale a carico dello Jelnnoni per il reato di appropriazione indebita presupposto a quello di ricettazione, che rendono ragione, nella attuale e limitata fase cognitiva riservata a questa Corte, della astratta configurabilità di entrambe le contestazioni elevate al ricorrente, con il riferimento in imputazione alle esatte dimensioni della condotta analizzata nel provvedimento impugnato anche in relazione al reato di ricettazione, eseguito attraverso bonifici di danaro non contestati in ricorso provenienti dallo [OSCURATO:PERSONA] verso il conto corrente dello studio professionale del quale il ricorrente faceva parte. Deve ricordarsi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). Tanto assorbe ogni ulteriore deduzione difensiva in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti. 3. Quanto alla legittimità formale del provvedimento di sequestro, nel corpo di esso risulta indicata l'estensione della misura alla documentazione attestante i complessi rapporti tra lo [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente e sulla causale di essi, tenuto conto della presenza di società straniere e di rapporti professionali esistenti tra le parti. Si evidenziano, quindi, le ragioni per cui tali beni fossero pertinenti al reato e non vi è stato, in astratto, alcuno sconfinamento ad altre categorie di beni eccentrici rispetto allo scopo, dovendosi sottolineare anche che la polizia giudiziaria ha provveduto a riprodurre documenti contenuti in supporti informatici restituiti all'interessato. In punto di diritto, deve rammentarsi che, l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781). La censura difensiva sul punto è anche generica poiché ci si duole di una presunta sproporzione tra la mole dei documenti sequestrati e quanto effettivamente utile alle indagini senza indicare i contenuti specifici dei documenti in ipotesi sganciati dal perimetro delle investigazioni, che potranno formare oggetto di richiesta più analitica di restituzione. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di co
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