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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35994/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza n. 2961 / 3 5 / 20 1 4 della Co mmissione tributaria regionale della Sicilia, depositata in data 8 ottobre2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13dicembre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Tributi-[OSCURATO:PERSONA].6, comma 3, d.lgs. n.442 del 1997.nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso con cui erano state accertati il mancato versamento di ritenute di acconto Irpef , per l’anno di imposta 2003, e sanzioni ai sensi degli artt.3, 7, 12 e 17 del d.lgs. n.462 del 1997, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva ritenuto non dovute dal contribuente le sanzioni; in particolare, il Giudice di appello ribadiva che il contribuente non fosse punibile, ai sensi dell’art.6, comma 3, del d.lgs. n.462 del 1997 emergendo inequivocabilmente dagli atti del processo che il pagamento del tributo non fosse stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi; avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su unico motivo; [OSCURATO:PERSONA], cui il ricorso risulta ritualmente e tempestivamente notificato, non ha svolto attività difensiva; il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art-380 bis.1 cod.proc. civ., in camera di consiglio.

Considerato che: 1.con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 cod.proc. civ. la violazione di legge (art.6, terzo comma, del d.lgs. n.472 del 1997 e art. 1228 cod. civ.) nella quale sarebbe incorsa la C.T.R. nel ritenere che non fossero dovute le sanzioni dal contribuente sulla base dell’unica circostanza data dall’avvenuta presentazione di denuncia penale a carico del consulente di questi. 1.1 La censura è manifestamente fondata alla luce del costante orientamento di questa Corte in materia.

Si è, invero, ripetutamente statuito (v., tra le altre di recente Cass, Sez. 5, n. 19422 del 20/07/2018; Cass. n. 6930 del 2017; Cass. n. 24535 del 2017) che in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso, nonché il comportamento fraudolento del medesimo professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento, mediante la falsificazione di modelli F24 ovvero di altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che il contribuente non avesse assolto a tale onere probatorio, essendosi limitato a presentare una denuncia nei confronti del commercialista, senza neppure allegare le modalità con le quali avrebbe celato il proprio comportamento fraudolento) ; nel caso in esame, la C.T.R., nel ritenere sufficiente, al fine dell’applicazione dell’esimente, che il pagamento delle imposte non fosse stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi, si è discostata da tali principi onde la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito affinché provveda al riesame adeguandosi.

P.Q.M.

Accoglieil ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza n. 2961 / 3 5 / 20 1 4 della Co mmissione tributaria regionale della Sicilia, depositata in data 8 ottobre2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13dicembre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Tributi-[OSCURATO:PERSONA].6, comma 3, d.lgs. n.442 del 1997.nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso con cui erano state accertati il mancato versamento di ritenute di acconto Irpef , per l’anno di imposta 2003, e sanzioni ai sensi degli artt.3, 7, 12 e 17 del d.lgs. n.462 del 1997, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva ritenuto non dovute dal contribuente le sanzioni; in particolare, il Giudice di appello ribadiva che il contribuente non fosse punibile, ai sensi dell’art.6, comma 3, del d.lgs. n.462 del 1997 emergendo inequivocabilmente dagli atti del processo che il pagamento del tributo non fosse stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi; avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su unico motivo; [OSCURATO:PERSONA], cui il ricorso risulta ritualmente e tempestivamente notificato, non ha svolto attività difensiva; il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art-380 bis.1 cod.proc. civ., in camera di consiglio. Considerato che: 1.con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 cod.proc. civ. la violazione di legge (art.6, terzo comma, del d.lgs. n.472 del 1997 e art. 1228 cod. civ.) nella quale sarebbe incorsa la C.T.R. nel ritenere che non fossero dovute le sanzioni dal contribuente sulla base dell’unica circostanza data dall’avvenuta presentazione di denuncia penale a carico del consulente di questi. 1.1 La censura è manifestamente fondata alla luce del costante orientamento di questa Corte in materia. Si è, invero, ripetutamente statuito (v., tra le altre di recente Cass, Sez. 5, n. 19422 del 20/07/2018; Cass. n. 6930 del 2017; Cass. n. 24535 del 2017) che in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso, nonché il comportamento fraudolento del medesimo professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento, mediante la falsificazione di modelli F24 ovvero di altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che il contribuente non avesse assolto a tale onere probatorio, essendosi limitato a presentare una denuncia nei confronti del commercialista, senza neppure allegare le modalità con le quali avrebbe celato il proprio comportamento fraudolento) ; nel caso in esame, la C.T.R., nel ritenere sufficiente, al fine dell’applicazione dell’esimente, che il pagamento delle imposte non fosse stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi, si è discostata da tali principi onde la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito affinché provveda al riesame adeguandosi. P.Q.M. Accoglieil ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. C
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