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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35062/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA] rlino.

Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio d i motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Considerato che il motivo dedotto è manifestamente infond ato, essendo stato il beneficio invocato concesso sin dal primo grado.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inam missibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dE !l'a somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pac lamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della i Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA] rlino. Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio d i motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Considerato che il motivo dedotto è manifestamente infond ato, essendo stato il beneficio invocato concesso sin dal primo grado. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inam missibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dE !l'a somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pac lamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della i Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 35062/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris