CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24768/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; v OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, ha dedotto l'errata applicazione dell'art. 385, primo e terzo comma, cod. pen. sotto il profilo della carenza dell'elemento psicologico, e, con il secondo motivo, l'inosservanza degli artt. 54 e 59 cod. pen., con riferimento alla mancata applicazione della scriminante dello stato di bisogno; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono in una sollecitazione ad una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 20