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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41084/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; lette le conclusioni della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente riproduttivi di profili di censura, in merito alla valutazione del compendio probatorio, alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al diniego della continuazione, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 5, 6 e 7); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000); ritenuto che nulla spetta alla parte civile a titolo di rifusione delle spese processuali stante l'assenza nelle conclusioni depositate dì alcun utile contributo alla decisione (cfr. Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; lette le conclusioni della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente riproduttivi di profili di censura, in merito alla valutazione del compendio probatorio, alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al diniego della continuazione, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 5, 6 e 7); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000); ritenuto che nulla spetta alla parte civile a titolo di rifusione delle spese processuali stante l'assenza nelle conclusioni depositate dì alcun utile contributo alla decisione (cfr. Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 20
Sentenza Cassazione n. 41084/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris