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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26912/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che ha confermato la responsabilità dei suddetti imputati tutti per il reato di lesioni aggravate e le sole [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di furto pluriaggravato (riqualificato nella forma tentata) ; - che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ed il terzo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che la norma in esame presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto (vedi pag. 3 del provvedimento impugnato) - che le doglianze di cui al quarto motivo di ricorso, con le quali i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen. sono inammissibili, in quanto il riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. implica un apprezzamento di merito, volto a riscontrare la sussistenza dei presupposti applicativi richiesti dalla norma, suscettibile di esame in sede di impugnazione esclusivamente in ordine alla coerenza e completezza dell'argomentazione adottata, e la Corte territoriale ha dato atto delle ragioni fondanti la ritenuta inapplicabilità (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); - che la contestazione in fatto dell'aggravante delle più persone riunite (alla luce della chiara formulazione del capo d'imputazione) determina il permanere della procedibilità d'ufficio anche all'esito delle modifiche normative introdotte con il d.lgs. n. 150 del 2022; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che ha confermato la responsabilità dei suddetti imputati tutti per il reato di lesioni aggravate e le sole [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di furto pluriaggravato (riqualificato nella forma tentata) ; - che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ed il terzo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che la norma in esame presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto (vedi pag. 3 del provvedimento impugnato) - che le doglianze di cui al quarto motivo di ricorso, con le quali i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen. sono inammissibili, in quanto il riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. implica un apprezzamento di merito, volto a riscontrare la sussistenza dei presupposti applicativi richiesti dalla norma, suscettibile di esame in sede di impugnazione esclusivamente in ordine alla coerenza e completezza dell'argomentazione adottata, e la Corte territoriale ha dato atto delle ragioni fondanti la ritenuta inapplicabilità (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); - che la contestazione in fatto dell'aggravante delle più persone riunite (alla luce della chiara formulazione del capo d'imputazione) determina il permanere della procedibilità d'ufficio anche all'esito delle modifiche normative introdotte con il d.lgs. n. 150 del 2022; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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