CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2024
Cassazione n. 28874/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per i reati di cui agli artt. 582 e 583 comma primo n.2 cod. pen. Considerato che il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta l'assenza e/o l'illogicità della motivazione in relazione all'attendibilità della testimonianza resa dalla persona offesa: - è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. - è manifestamente infondato nella parte in cui non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi nen fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità. (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609); nonché con la sentenza impugnata cha ha fornito una motivazione in fatto immune da vizi logici (si veda pag. 3) che ha considerato puntualmente i rilievi difensivi contenuti nell'atto di appello superandoli in una valutazione complessiva confortata anche dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta l'assenza e/o l'illogicità della motivazione in relazione alla quantificazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche è generico non indicando elementi concretamente favorevoli all'imputato che siano stati trascurati dal giudice della impugnazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. ' Così deciso il 3 luglio 2024 cfs I nsigli efiia-ystensore