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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38111/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 25/01/2019- dep. 9/09/2019, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di VERONA in data 12/10/2017 aveva condannato PRADA [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente, a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di concorso in appropriazione indebita continuata, così qualificando il delitto di truffa contestato al capo a), e di concorso nell'illecito di cui all'art. 166 co. 1 e 2 d.

Igs. n. 58/1998, contestato al capo c), accertati a VERONA fino all'aprile 2014.

La CORTE assolveva dal reato sub c) e dal reato sub a) quanto ai n. 7 e 8 perché il fatto non sussiste.

Dichiarava non doversi procedere perché estinti per prescrizione i reati di cui al capo a), come riqualificati dal TRIBUNALE, con riferimento ai numeri 1 (quanto all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), 3, 4, 5, 6, 9, 10 e

11. Per conseguenza rideterminava la pena, riducendola, in relazione ai reati di cui al capo a), per gli episodi del 18/05, 22/05 e 15/06/2012, con esclusione delle aggravanti di cui all'art. 61 n. 5 e n. 7 cod. pen., con sospensione della pena e con conferma delle statuizioni civili.

La condotta di cui alla residua condanna era consistita nell'avere PRADA, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] Marina, promotrice finanziaria, ricevuto a fini di investimento i risparmi di una serie di persone, senza provvedere alla loro restituzione.

2. PRADA Giovanni propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la illogicità della motivazione quanto all'aver ritenuto nella specie il reato di appropriazione indebita perché le somme ricevute dai risparmiatori non erano state consegnate al ricorrente e ai coimputati a titolo di mutuo, bensì perché fossero fatte fruttare nell'interesse dei committenti.

Il reato sarebbe pertanto consistito nella violazione della destinazione di scopo impressa dal proprietario: PRADA tuttavia aveva ben chiaro che quelle somme non erano state da lui trattenute a titolo di mutuo, e anzi egli era convinto di poterle trasformare in un investimento redditizio per coloro che gliele avevano conferite, avendo peraltro contestualmente subito una truffa da [OSCURATO:PERSONA] Marina e dal fratello di costei; - come secondo, la carenza di motivazione sulla sussistenza del reato, non avendo egli mai inteso realizzare la contestata interversione del possesso delle somme in denaro; - come terzo, la manifesta contraddittorietà della motivazione quanto al diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche, che è stata fondata dalla CORTEsulla estensione alla sua posizione delle valutazioni espresse per la differente posizione di [OSCURATO:PERSONA] Marina; come quarto, la motivazione inesistente quanto al mancato accoglimento del motivo di appello riguardante la determinazione della pena; - come quinto, la carenza di motivazione quanto alla liquidazione disposta in favore delle parti civili, che sarebbe avvenuta in modo approssimativo; - come sesto, la violazione di legge circa la mancata revoca delle statuizioni civili per le imputazioni in ordine alle quali egli era stato assolto, e quindi per il reato di cui al capo c) e per il reato di cui al capo a), n. 7 e n. 8. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.

Manifestamente infondati sono i primi due motivi, dal momento che la CORTEterritoriale ha ben chiarito come il reato di appropriazione indebita non è escluso dall'intento dell'autore di restituire in un secondo momento il denaro indebitamente prelevato, in attesa di percepire la relativa provvista da crediti verso terzi, come il ricorrente assume che dovesse avvenire nel caso di specie.

Il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. è nel senso che la consumazione avviene al momento dell'inversione del possesso, cioè quando il possessore compie un atto di dominio sulla res, così manifestando l'intenzione dì tenere questa come propria; il reato, pertanto, non è escluso né dal proposito del soggetto attivo di restituire la cosa o di risarcirne il danno, né dalla possibilità di recupero o dell'avvenuto recupero della cosa medesima (Sez. 2, n. 22127 del 08/02/2013 Colella, Rv. 256055; n. 3205 del 20/12/1972, dep.1973 Pilla, Rv. 123903; n. 2047 del 22/10/1969 - dep. 1970 Poselli, Rv. 114081).

Con specifico riferimento al denaro (cf.

Sez. 2 sentenza n. 24857 del 21/04/2017 dep. 18/05/2017 Rv. 270092-01 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), esso pure può costituire oggetto del reato in questione poiché, nonostante la sua ontologica fungibilità, può trasferirsi nel semplice possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni quello della proprietà: il che si verifica, come è avvenuto nel caso in esame, quando la consegna del danaro sia avvenuta col preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per un determinato uso, e quindi con violazione da parte del mandatario del vincolo fiduciario che lo lega al mandante, e con destinazione delle somme a scopi differenti da quelli predeterminati.

2. Egualmente manifestamente infondate sono le censure, riportate nel terzo motivo, sul diniego delle attenuanti generiche, avendo il Collegio di appello correttamente ritenuto, con motivazione in fatto congrua e coerente, per questo sottratta al sindacato di legittimità (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), la non meritevolezza di tali circostanze per le ragioni già espresse a proposito della coimputata [OSCURATO:PERSONA] Marina, e in particolare per l'assenza di resipiscenza.

Va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 3 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244): il che è avvenuto nel caso in esame, come si è detto, col rinvio alla mancata di una condotta ammissiva e/o riparativa del danno cagionato.

3. Manifestamente infondati sono altresì il quarto motivo, riguardante la determinazione della pena avvenuta con la sentenza di primo grado, dal momento che le assoluzioni e le improcedibilità per prescrizione maturate in appello hanno sensibilmente ridimensionato l'entità della sanzione, tanto da farne concedere la sospensione, e il quinto motivo, a proposito della entità della liquidazione dei risarcimenti disposti in favore delle parti civili, poiché la censura è formulata in termini di assoluta genericità.

4. Manifestamente infondato è infine il sesto motivo, che censura la mancata revoca delle statuizioni civili per le imputazioni in ordine alle quali egli era stato assolto, e quindi per il reato di cui al capo c) e per il reato di cui al capo a), n. 7 e n. 8.

Invero, il capo c) non ha effetti sul piano risarcitorio, mentre le assoluzioni pronunciate in appello per il capo a) hanno riguardato esclusivamente le posizioni per le quali persone offese sono LEALI Andrea e AUROLA Pierpaolo, entrambi non costituiti parti civili.

La CORTE territoriale ha correttamente confermato le statuizioni civili per le altre posizioni, in relazione alle quali è maturata la prescrizione rispetto alla condanna pronunciata in primo grado.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23/09/2021 Il consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 25/01/2019- dep. 9/09/2019, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di VERONA in data 12/10/2017 aveva condannato PRADA [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente, a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di concorso in appropriazione indebita continuata, così qualificando il delitto di truffa contestato al capo a), e di concorso nell'illecito di cui all'art. 166 co. 1 e 2 d. Igs. n. 58/1998, contestato al capo c), accertati a VERONA fino all'aprile 2014. La CORTE assolveva dal reato sub c) e dal reato sub a) quanto ai n. 7 e 8 perché il fatto non sussiste. Dichiarava non doversi procedere perché estinti per prescrizione i reati di cui al capo a), come riqualificati dal TRIBUNALE, con riferimento ai numeri 1 (quanto all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11. Per conseguenza rideterminava la pena, riducendola, in relazione ai reati di cui al capo a), per gli episodi del 18/05, 22/05 e 15/06/2012, con esclusione delle aggravanti di cui all'art. 61 n. 5 e n. 7 cod. pen., con sospensione della pena e con conferma delle statuizioni civili. La condotta di cui alla residua condanna era consistita nell'avere PRADA, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] Marina, promotrice finanziaria, ricevuto a fini di investimento i risparmi di una serie di persone, senza provvedere alla loro restituzione. 2. PRADA Giovanni propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la illogicità della motivazione quanto all'aver ritenuto nella specie il reato di appropriazione indebita perché le somme ricevute dai risparmiatori non erano state consegnate al ricorrente e ai coimputati a titolo di mutuo, bensì perché fossero fatte fruttare nell'interesse dei committenti. Il reato sarebbe pertanto consistito nella violazione della destinazione di scopo impressa dal proprietario: PRADA tuttavia aveva ben chiaro che quelle somme non erano state da lui trattenute a titolo di mutuo, e anzi egli era convinto di poterle trasformare in un investimento redditizio per coloro che gliele avevano conferite, avendo peraltro contestualmente subito una truffa da [OSCURATO:PERSONA] Marina e dal fratello di costei; - come secondo, la carenza di motivazione sulla sussistenza del reato, non avendo egli mai inteso realizzare la contestata interversione del possesso delle somme in denaro; - come terzo, la manifesta contraddittorietà della motivazione quanto al diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche, che è stata fondata dalla CORTEsulla estensione alla sua posizione delle valutazioni espresse per la differente posizione di [OSCURATO:PERSONA] Marina; come quarto, la motivazione inesistente quanto al mancato accoglimento del motivo di appello riguardante la determinazione della pena; - come quinto, la carenza di motivazione quanto alla liquidazione disposta in favore delle parti civili, che sarebbe avvenuta in modo approssimativo; - come sesto, la violazione di legge circa la mancata revoca delle statuizioni civili per le imputazioni in ordine alle quali egli era stato assolto, e quindi per il reato di cui al capo c) e per il reato di cui al capo a), n. 7 e n. 8. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Manifestamente infondati sono i primi due motivi, dal momento che la CORTEterritoriale ha ben chiarito come il reato di appropriazione indebita non è escluso dall'intento dell'autore di restituire in un secondo momento il denaro indebitamente prelevato, in attesa di percepire la relativa provvista da crediti verso terzi, come il ricorrente assume che dovesse avvenire nel caso di specie. Il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. è nel senso che la consumazione avviene al momento dell'inversione del possesso, cioè quando il possessore compie un atto di dominio sulla res, così manifestando l'intenzione dì tenere questa come propria; il reato, pertanto, non è escluso né dal proposito del soggetto attivo di restituire la cosa o di risarcirne il danno, né dalla possibilità di recupero o dell'avvenuto recupero della cosa medesima (Sez. 2, n. 22127 del 08/02/2013 Colella, Rv. 256055; n. 3205 del 20/12/1972, dep.1973 Pilla, Rv. 123903; n. 2047 del 22/10/1969 - dep. 1970 Poselli, Rv. 114081). Con specifico riferimento al denaro (cf. Sez. 2 sentenza n. 24857 del 21/04/2017 dep. 18/05/2017 Rv. 270092-01 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), esso pure può costituire oggetto del reato in questione poiché, nonostante la sua ontologica fungibilità, può trasferirsi nel semplice possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni quello della proprietà: il che si verifica, come è avvenuto nel caso in esame, quando la consegna del danaro sia avvenuta col preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per un determinato uso, e quindi con violazione da parte del mandatario del vincolo fiduciario che lo lega al mandante, e con destinazione delle somme a scopi differenti da quelli predeterminati. 2. Egualmente manifestamente infondate sono le censure, riportate nel terzo motivo, sul diniego delle attenuanti generiche, avendo il Collegio di appello correttamente ritenuto, con motivazione in fatto congrua e coerente, per questo sottratta al sindacato di legittimità (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), la non meritevolezza di tali circostanze per le ragioni già espresse a proposito della coimputata [OSCURATO:PERSONA] Marina, e in particolare per l'assenza di resipiscenza. Va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 3 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244): il che è avvenuto nel caso in esame, come si è detto, col rinvio alla mancata di una condotta ammissiva e/o riparativa del danno cagionato. 3. Manifestamente infondati sono altresì il quarto motivo, riguardante la determinazione della pena avvenuta con la sentenza di primo grado, dal momento che le assoluzioni e le improcedibilità per prescrizione maturate in appello hanno sensibilmente ridimensionato l'entità della sanzione, tanto da farne concedere la sospensione, e il quinto motivo, a proposito della entità della liquidazione dei risarcimenti disposti in favore delle parti civili, poiché la censura è formulata in termini di assoluta genericità. 4. Manifestamente infondato è infine il sesto motivo, che censura la mancata revoca delle statuizioni civili per le imputazioni in ordine alle quali egli era stato assolto, e quindi per il reato di cui al capo c) e per il reato di cui al capo a), n. 7 e n. 8. Invero, il capo c) non ha effetti sul piano risarcitorio, mentre le assoluzioni pronunciate in appello per il capo a) hanno riguardato esclusivamente le posizioni per le quali persone offese sono LEALI Andrea e AUROLA Pierpaolo, entrambi non costituiti parti civili. La CORTE territoriale ha correttamente confermato le statuizioni civili per le altre posizioni, in relazione alle quali è maturata la prescrizione rispetto alla condanna pronunciata in primo grado. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il consigliere estensor
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