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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22852/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentité le conclusioni del PG - "c,‘ g-4.00 i [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro che ha rigettato l'opposizione, proposta dal precedente difensore, avverso il provvedimento, emesso il 29/09/2022, con cui il medesimo Tribunale revocava il provvedimento del 02/05/2019 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in relazione al procedimento di sorveglianza n.

SIUS 2018/552.

La revoca trovava ragione nella comunicazione trasmessa dalla Guardia di finanza - Gruppo di Crotone in data 21/10/2020, ove si evidenziava che il Greco non aveva comunicato le variazioni di reddito nell'anno d'imposta 2019.

2. Con un unico motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 76 n. 3, d.P.R. 115 del 2002, in relazione al periodo di imposta dichiarabile.

Diversamente dal provvedimento di revoca, l'ordinanza impugnata rileva che "alla base della revoca del patrocinio a spese dello Stato, ricorre, invero non già la violazione dell'obbligo di comunicare le variazioni rilevanti del reddito, bensì il sopraggiunto sforamento del tetto reddituale compatibile con il godimento del beneficio..., così come rilevato dalla Guardia di Finanza nell'informativa del 21/10/19", nella cui nota si evidenzia che, a decorrere dal 05/03/2019, il nucleo familiare del Greco è composto anche da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e si indicano i redditi percepiti dall'istante e da [OSCURATO:PERSONA] nell'anno di imposta 2019.

L'ordinanza impugnata omette, tuttavia, di rilevare che, nella domanda di ammissione al beneficio, pervenuta all'ufficio destinatario in data 19/04/2019, l'istante aveva certificato di aver prodotto per l'anno di imposta di riferimento (2018) un reddito inferiore alla soglia di ammissione.

Il provvedimento impugnato risulta quindi viziato, in quanto la ratio della previsione legislativa è quella di ancorare l'ammissione al beneficio ad un dato reddituale cronologicamente più vicino al momento della presentazione dell'istanza.

Nel caso di specie, risulta che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia stata presentata in data 19/04/2019 e che il procedimento si sia concluso il 26/04/2019: ne consegue che il reddito di imposta da valutare per la conservazione del beneficio è quello del 2017, in quanto alla data di presentazione della domanda non era maturato l'obbligo di presentare la dichiarazione per l'anno 2018.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. Occorre preliminarmente evidenziare che l'informativa della Guardia di finanza (Gruppo di Crotone) in ragione della quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, con provvedimento del 29/09/2022, revocava il provvedimento del 02/05/2019 di ammissione del Greco al patrocinio a spese dello Stato, in relazione al citato procedimento di sorveglianza, era stata trasmessa in data 21/10/2020 e non nell'anno 2019, come erroneamente indicato al foglio 2 dell'ordinanza impugnata con il presente ricorso.

Ciò detto, deve richiamarsi il principio per il quale, in tema di patrocinio dei non abbienti, ai fini delle variazioni di reddito rilevanti per la revoca del beneficio, occorre considerare esclusivamente le variazioni intervenute precedentemente alla definizione del procedimento e dunque sino alla data della sua definizione (Sez. 4, n. 18195 del 10/01/2013, Girgi, Rv. 255220: nella fattispecie, trattandosi di procedimento definito con sentenza passata in giudicato in data 8 marzo 2010, la S.C. ha ritenuto che dovevano rilevare, quanto all'anno 2010, le variazioni di reddito intervenute dal 01/01/2010 al 08/3/2010 e non quelle relative all'intero anno; analogamente Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260955).

Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha osservato che, già alla data (19/03/2019) di proposizione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pervenuta il 12/04/2019, era mutata la situazione familiare dell'istante, il quale aveva infatti rappresentato che, sin dal 05/03/2019, il proprio nucleo familiare si era allargato con componenti percettori di redditi, conseguendone che tali rilevanti variazioni di reddito - intervenute prima della definizione del procedimento conclusosi con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro del 26/04/2019 (depositata il 02/05/2019) - erano tali da comportare la revoca dell'ammissione all'anzidetto patrocinio.

Il provvedimento impugnato risulta, pertanto, adottato in conformità all'art. 112 d.P.R. 115/2002.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentité le conclusioni del PG - "c,‘ g-4.00 i [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro che ha rigettato l'opposizione, proposta dal precedente difensore, avverso il provvedimento, emesso il 29/09/2022, con cui il medesimo Tribunale revocava il provvedimento del 02/05/2019 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in relazione al procedimento di sorveglianza n. SIUS 2018/552. La revoca trovava ragione nella comunicazione trasmessa dalla Guardia di finanza - Gruppo di Crotone in data 21/10/2020, ove si evidenziava che il Greco non aveva comunicato le variazioni di reddito nell'anno d'imposta 2019. 2. Con un unico motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 76 n. 3, d.P.R. 115 del 2002, in relazione al periodo di imposta dichiarabile. Diversamente dal provvedimento di revoca, l'ordinanza impugnata rileva che "alla base della revoca del patrocinio a spese dello Stato, ricorre, invero non già la violazione dell'obbligo di comunicare le variazioni rilevanti del reddito, bensì il sopraggiunto sforamento del tetto reddituale compatibile con il godimento del beneficio..., così come rilevato dalla Guardia di Finanza nell'informativa del 21/10/19", nella cui nota si evidenzia che, a decorrere dal 05/03/2019, il nucleo familiare del Greco è composto anche da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e si indicano i redditi percepiti dall'istante e da [OSCURATO:PERSONA] nell'anno di imposta 2019. L'ordinanza impugnata omette, tuttavia, di rilevare che, nella domanda di ammissione al beneficio, pervenuta all'ufficio destinatario in data 19/04/2019, l'istante aveva certificato di aver prodotto per l'anno di imposta di riferimento (2018) un reddito inferiore alla soglia di ammissione. Il provvedimento impugnato risulta quindi viziato, in quanto la ratio della previsione legislativa è quella di ancorare l'ammissione al beneficio ad un dato reddituale cronologicamente più vicino al momento della presentazione dell'istanza. Nel caso di specie, risulta che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia stata presentata in data 19/04/2019 e che il procedimento si sia concluso il 26/04/2019: ne consegue che il reddito di imposta da valutare per la conservazione del beneficio è quello del 2017, in quanto alla data di presentazione della domanda non era maturato l'obbligo di presentare la dichiarazione per l'anno 2018. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Occorre preliminarmente evidenziare che l'informativa della Guardia di finanza (Gruppo di Crotone) in ragione della quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, con provvedimento del 29/09/2022, revocava il provvedimento del 02/05/2019 di ammissione del Greco al patrocinio a spese dello Stato, in relazione al citato procedimento di sorveglianza, era stata trasmessa in data 21/10/2020 e non nell'anno 2019, come erroneamente indicato al foglio 2 dell'ordinanza impugnata con il presente ricorso. Ciò detto, deve richiamarsi il principio per il quale, in tema di patrocinio dei non abbienti, ai fini delle variazioni di reddito rilevanti per la revoca del beneficio, occorre considerare esclusivamente le variazioni intervenute precedentemente alla definizione del procedimento e dunque sino alla data della sua definizione (Sez. 4, n. 18195 del 10/01/2013, Girgi, Rv. 255220: nella fattispecie, trattandosi di procedimento definito con sentenza passata in giudicato in data 8 marzo 2010, la S.C. ha ritenuto che dovevano rilevare, quanto all'anno 2010, le variazioni di reddito intervenute dal 01/01/2010 al 08/3/2010 e non quelle relative all'intero anno; analogamente Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260955). Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha osservato che, già alla data (19/03/2019) di proposizione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pervenuta il 12/04/2019, era mutata la situazione familiare dell'istante, il quale aveva infatti rappresentato che, sin dal 05/03/2019, il proprio nucleo familiare si era allargato con componenti percettori di redditi, conseguendone che tali rilevanti variazioni di reddito - intervenute prima della definizione del procedimento conclusosi con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro del 26/04/2019 (depositata il 02/05/2019) - erano tali da comportare la revoca dell'ammissione all'anzidetto patrocinio. Il provvedimento impugnato risulta, pertanto, adottato in conformità all'art. 112 d.P.R. 115/2002. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il
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