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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01225/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28164-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 72/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 21/02/2020 R.G.N. 256/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di quantificazione R.G.N.28164/2020 Cron.

Rep.

Ud.12/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Enna, con la sentenza n. 594 del 18 novembre 2015, dichiarò il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla prosecuzione del rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA] senza soluzione di continuità e con conservazione dei diritti acquisiti e mantenimento dello stato giuridico ed economico maturato presso [OSCURATO:PERSONA], condannando, in via generica, la predetta [OSCURATO:SOCIETA] a risarcire i danni patiti dalla [OSCURATO:PERSONA] per la illegittima “declassificazione”, in misura pari alla differenza di retribuzione fra8° e 3° livello.

2. Successivamente, nel giudizio di quantificazione delle somme dovute in forza di detta pronuncia, la Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza pubblicata in data 21 febbraio 2020, in parziale riforma della decisione di prime cure, ha condannato, per quanto qui ancora rileva, “la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 40.712,23 (anziché quella di euro 26.841,12 stabilita in primo grado)”, oltre accessori e spese. 3.La Corte territoriale, in estrema sintesi, pur non recependo integralmente gli importi indicati nella relazione del consulente tecnico di parte attrice “perché la mancata prova sull’effettiva percezione presso [OSCURATO:PERSONA] di superminimo ed assegno ad personam impone l’espunzione dei corrispondenti importi”, ha invece considerato “quanto di non contestato emergeva dalla CTP a proposito dei fatti in essa enunciati (le ‘voci’ retributive riconosciute alla [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] e gli importi concretamente da lei percepiti nel periodo considerato presso [OSCURATO:PERSONA])”.

La Corte, quindi, operando dalla somma complessivamente determinata dal CTP la detrazione di quanto espunto, ha calcolato la somma dovuta alla lavoratrice. 4.Per la cassazione di tale sentenza, in data 23 ottobre 2020, ha proposto ricorso la società con due motivi; ha resistito con controricorso l’intimata, contenente ricorso incidentale affidato a quattro motivi e notificato in data 2 dicembre 2020.

All’esito dell’adunanza camerale del 26 marzo 2025, il Collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo, affinché, ex art. 384, comma 3, c.p.c., le parti prendessero posizione “in ordine alla rilevanza e all’efficacia nella presente controversia dell’ordinanza n. 13502/2024 di questa Corte mediante le memorie ex art. 380 bis c.p.c.”.

La sola parte ricorrente ha comunicato memoria.

All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso principale della società possono essere come di seguito sintetizzati: il primo denuncia, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la “violazione ed errata applicazione della norma di cui all’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c. e art. 416 c.p.c.”, lamentando che la Corte nissena avrebbe “erroneamente inteso che parte appellante avesse provato i fatti costitutivi del diritto e che parte ricorrente non li avesse contestati”; il secondo motivo denuncia: “violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”; si deduce testualmente: “la Corte nissena erra altresì nella parte in cui a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni probatorie ha (erroneamente) ritenuto che l’appellante, parte onerata, abbia assolto il suo onere probatorio.

Errando nell’apprezzamento della prova.”

2. Con i quattro motivi del ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] impugna sotto vari profili la sentenza della Corte nissena reputandola “errata là dove ha inteso accogliere solo in parte la domanda avanzata dall’intimata contro la società ricorrente”.

3. Occorre pregiudizialmente rilevare che , con ordinanza di questa Corte n. 13502 del 2024 di rigetto del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti anche della [OSCURATO:SOCIETA], sottoposta al contraddittorio delle parti, risulta confermata la sentenza n. 134 del 2019 della Corte di Appello di Caltanissetta che già aveva riformato la pronuncia del Tribunale di Enna n. 594 del 2015, sulla quale si fondava il diritto oggetto del successivo giudizio di quantificazione.

Pacificamente, nell’ipotesi in cui il creditore agisca separatamente, prima per l’accertamento dell’an debeatur e successivamente per la determinazione del quantum e la condanna del debitore, dando così vita a due distinti processi, in forza del disposto di cui all’art. 336, comma 2, c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza concernente l’accertamento del diritto pone nel nulla la sentenza che abbia deciso sul quantum, finanche ove su quest’ultima si sia formato il giudicato formale per mancata tempestiva impugnazione (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 14060 del 2004; Cass. n. 12364 del 2003; più di recente Cass. n. 31443 del 2024, con la giurisprudenza citata in motivazione).

Pertanto, anche nella specie la definitiva caducazione della sentenza sull’andel diritto preteso dalla lavoratrice, determina il venir meno di ogni decisione sulla quantificazione del medesimo.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso principale, atteso che “Il rigetto del ricorso per cassazione avverso la riforma in appello della sentenza non definitiva di primo grado, che aveva pronunciato positivamente sull' an debeatur , comporta la caducazione della sentenza definitiva sul quantum e, quindi, l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso quest'ultima” (così Cass. n. 3656 del 2013; in precedenza v.

Cass. n. 6130 del 1998; Cass. n. 34 del 2011).

Infine, non è accoglibile la richiesta di restituzione di somme formulata dalla difesa della società in memoria, sulla quale non è competente questa Corte di legittimità (arg. ex art. 389 c.p.c.).

Dalla inammissibilità del ricorso principale deriva l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, operando il principio secondo cui: “In tema di giudizio di cassazione, il ricorsoincidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorsoprincipale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c.” (tra le altre Cass. n. 17707 del 2021; Cass. n. 6077 del 2015).

L’impugnazione incidentale della lavoratrice, infatti, è stata notificata il 2 dicembre 2020, quindi oltre il termine c.d.

"lungo" di cui all'art. 327, c.p.c., essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 21 febbraio 2020.

4. Pertanto, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, mentre l’impugnazione incidentale diventa inefficace; l’esito complessivo della controversia e la considerazione del sopravvenire al deposito del ricorso per cassazione l’ordinanza 13502/2024 di questa Corte, concernente il giudizio sull’an , consente la compensazione delle spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020).

Per la controricorrente, invece, opera il principio secondo cui per il ricorso incidentale tardivo, dichiaratoinefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può esservi condanna al pagamento del doppio delcontributo u nificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (in termini, Cass. n. 18348 del 2017; v. pure Cass. n. 1343 del 2019).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale; compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28164-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 72/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 21/02/2020 R.G.N. 256/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di quantificazione R.G.N.28164/2020 Cron. Rep. Ud.12/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Enna, con la sentenza n. 594 del 18 novembre 2015, dichiarò il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla prosecuzione del rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA] senza soluzione di continuità e con conservazione dei diritti acquisiti e mantenimento dello stato giuridico ed economico maturato presso [OSCURATO:PERSONA], condannando, in via generica, la predetta [OSCURATO:SOCIETA] a risarcire i danni patiti dalla [OSCURATO:PERSONA] per la illegittima “declassificazione”, in misura pari alla differenza di retribuzione fra8° e 3° livello. 2. Successivamente, nel giudizio di quantificazione delle somme dovute in forza di detta pronuncia, la Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza pubblicata in data 21 febbraio 2020, in parziale riforma della decisione di prime cure, ha condannato, per quanto qui ancora rileva, “la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 40.712,23 (anziché quella di euro 26.841,12 stabilita in primo grado)”, oltre accessori e spese. 3.La Corte territoriale, in estrema sintesi, pur non recependo integralmente gli importi indicati nella relazione del consulente tecnico di parte attrice “perché la mancata prova sull’effettiva percezione presso [OSCURATO:PERSONA] di superminimo ed assegno ad personam impone l’espunzione dei corrispondenti importi”, ha invece considerato “quanto di non contestato emergeva dalla CTP a proposito dei fatti in essa enunciati (le ‘voci’ retributive riconosciute alla [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] e gli importi concretamente da lei percepiti nel periodo considerato presso [OSCURATO:PERSONA])”. La Corte, quindi, operando dalla somma complessivamente determinata dal CTP la detrazione di quanto espunto, ha calcolato la somma dovuta alla lavoratrice. 4.Per la cassazione di tale sentenza, in data 23 ottobre 2020, ha proposto ricorso la società con due motivi; ha resistito con controricorso l’intimata, contenente ricorso incidentale affidato a quattro motivi e notificato in data 2 dicembre 2020. All’esito dell’adunanza camerale del 26 marzo 2025, il Collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo, affinché, ex art. 384, comma 3, c.p.c., le parti prendessero posizione “in ordine alla rilevanza e all’efficacia nella presente controversia dell’ordinanza n. 13502/2024 di questa Corte mediante le memorie ex art. 380 bis c.p.c.”. La sola parte ricorrente ha comunicato memoria. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso principale della società possono essere come di seguito sintetizzati: il primo denuncia, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la “violazione ed errata applicazione della norma di cui all’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c. e art. 416 c.p.c.”, lamentando che la Corte nissena avrebbe “erroneamente inteso che parte appellante avesse provato i fatti costitutivi del diritto e che parte ricorrente non li avesse contestati”; il secondo motivo denuncia: “violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”; si deduce testualmente: “la Corte nissena erra altresì nella parte in cui a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni probatorie ha (erroneamente) ritenuto che l’appellante, parte onerata, abbia assolto il suo onere probatorio. Errando nell’apprezzamento della prova.” 2. Con i quattro motivi del ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] impugna sotto vari profili la sentenza della Corte nissena reputandola “errata là dove ha inteso accogliere solo in parte la domanda avanzata dall’intimata contro la società ricorrente”. 3. Occorre pregiudizialmente rilevare che , con ordinanza di questa Corte n. 13502 del 2024 di rigetto del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti anche della [OSCURATO:SOCIETA], sottoposta al contraddittorio delle parti, risulta confermata la sentenza n. 134 del 2019 della Corte di Appello di Caltanissetta che già aveva riformato la pronuncia del Tribunale di Enna n. 594 del 2015, sulla quale si fondava il diritto oggetto del successivo giudizio di quantificazione. Pacificamente, nell’ipotesi in cui il creditore agisca separatamente, prima per l’accertamento dell’an debeatur e successivamente per la determinazione del quantum e la condanna del debitore, dando così vita a due distinti processi, in forza del disposto di cui all’art. 336, comma 2, c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza concernente l’accertamento del diritto pone nel nulla la sentenza che abbia deciso sul quantum, finanche ove su quest’ultima si sia formato il giudicato formale per mancata tempestiva impugnazione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 14060 del 2004; Cass. n. 12364 del 2003; più di recente Cass. n. 31443 del 2024, con la giurisprudenza citata in motivazione). Pertanto, anche nella specie la definitiva caducazione della sentenza sull’andel diritto preteso dalla lavoratrice, determina il venir meno di ogni decisione sulla quantificazione del medesimo. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso principale, atteso che “Il rigetto del ricorso per cassazione avverso la riforma in appello della sentenza non definitiva di primo grado, che aveva pronunciato positivamente sull' an debeatur , comporta la caducazione della sentenza definitiva sul quantum e, quindi, l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso quest'ultima” (così Cass. n. 3656 del 2013; in precedenza v. Cass. n. 6130 del 1998; Cass. n. 34 del 2011). Infine, non è accoglibile la richiesta di restituzione di somme formulata dalla difesa della società in memoria, sulla quale non è competente questa Corte di legittimità (arg. ex art. 389 c.p.c.). Dalla inammissibilità del ricorso principale deriva l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, operando il principio secondo cui: “In tema di giudizio di cassazione, il ricorsoincidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorsoprincipale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c.” (tra le altre Cass. n. 17707 del 2021; Cass. n. 6077 del 2015). L’impugnazione incidentale della lavoratrice, infatti, è stata notificata il 2 dicembre 2020, quindi oltre il termine c.d. "lungo" di cui all'art. 327, c.p.c., essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 21 febbraio 2020. 4. Pertanto, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, mentre l’impugnazione incidentale diventa inefficace; l’esito complessivo della controversia e la considerazione del sopravvenire al deposito del ricorso per cassazione l’ordinanza 13502/2024 di questa Corte, concernente il giudizio sull’an , consente la compensazione delle spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). Per la controricorrente, invece, opera il principio secondo cui per il ricorso incidentale tardivo, dichiaratoinefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può esservi condanna al pagamento del doppio delcontributo u nificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (in termini, Cass. n. 18348 del 2017; v. pure Cass. n. 1343 del 2019). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale; compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p
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