CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 1978
Cassazione n. 13845/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 16/06/1978 parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 18/02/1961 avverso l'ordinanza del 27/11/2025 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], persona offesa, in proprio e nella qualità di tutore sopra indicata, avverso l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590 bis cod. pen., deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale. (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Rv. 272932 - 01). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euroLmi titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dic P.Q.M