CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025
Cassazione n. 25488/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico di ricorso, che contesta l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 712 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato correttamente contestato, in luogo della mera sanzione amministrativa invocata dalla difesa ai sensi dell'art. 1 comma 7 del D.L. 35 del 2005); osservato, in aggiunta che ulteriore motivo di inammissibilità risiede nella formulazione del motivo per la prima volta in questa sede, con conseguente violazione della catena devolutiva, in spregio al dettato dell'art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il ons