CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2024
Cassazione n. 22794/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 7 marzo 2024, con la quale il GIP presso il Tribunale di Avellino rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la sospensione dell'ordine di esecuzione n. 385/2023 emesso a suo carico; Considerato che il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che la sentenza irrevocabile ha ad oggetto un reato ostativo a norma dell'art. 4bis O.P. in ragione dell'aggravante di cui all'art. 629 comma 2 c.p., ritenuta sussistente e quindi non esclusa sebbene elisa nei suoi effetti sanzionatori per la concessione delle circostanze attenuanti generiche; che ha specificamente motivato sulle deduzioni difensive evidenziando che dal titolo esecutivo emergeva comunque l'incontestabile accertamento dell'aggravante delle più persone riunite; che i motivi di ricorso richiedono una rivisitazione della ricostruzione in fatto della condotta già cristallizzata nel titolo esecutivo; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2024 Il gort-sigliere estensore resi