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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2024

Cassazione n. 46699/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 22/3/2024 della Corte di Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; udito il difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] (in sostituzione del sopra indicato difensore di fiducia), che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 22 marzo 2024 la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza in data 20 dicembre 2021 del Tribunale di Bergamo con la quale era stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di concorso in truffa (artt. 110, 640 cod. pen.) ai danni di [OSCURATO:PERSONA], con contestuale condanna degli stessi a risarcire il danno quantificato in 5.000,00 euro subito dalla persona offesa costituita parte civile.

In sintesi, si contesta agli imputati di avere venduto al Rollino, per il corrispettivo di 4.800,00 euro una autovettura [OSCURATO:PERSONA] dichiarandola in buone condizioni strutturali, laddove la stessa presentava, invece, vizi strutturali gravi, mancando intere parti del fondale, essendo la base portante completamente arrugginita ed essendo il telaio marcio e non recuperabile, nonché traendo in inganno la persona offesa con la quale venivano intrattenuti contatti telefonici e telematici, alla quale venivano fornite fotografie riproducenti la carrozzeria e gli interni del veicolo al fine di attirare l'attenzione dell'acquirente sui vizi meramente estetici e nascondendo gli ulteriori gravi vizi.

Il reato è contestato come commesso in data 31 maggio 2018.

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza e con atto unico il difensore degli imputati, deducendo:

2.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 152 cod. pen. e 340 cod. proc. pen. in relazione alla mancata pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente a remissione della querela e relativa accettazione.

Rappresenta la difesa dei ricorrenti che in data 10 luglio 2024 la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] con dichiarazione resa innanzi alla Procura della Repubblica di Asti ha rimesso la querela dallo stesso sporta in data 23 agosto 2018 con contestuale accettazione di entrambi gli imputati.

2.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

Si duole la difesa dei ricorrenti della omessa declaratoria nei confronti degli stessi di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto pur ricorrendone ne condizioni di legge.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.

Il ricorso innanzi a questa Corte risulta formalmente e tempestivamente depositato ed al riguardo deve ricordarsi che «È ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (ex ceteris: Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584 - 01).Il reato in contestazione risulta pertanto estinto per intervenuta remissione di querela ritualmente accettata.

Le rispettive dichiarazioni sono in atti.

4. Da quanto sopra consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

5. Non essendo stato altrimenti stabilito le spese processuali ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. sono a carico dei querelati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.

Spese del procedimento a carico dei querelati. [OSCURATO:PERSONA] X e/e-H [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 22/3/2024 della Corte di Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; udito il difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] (in sostituzione del sopra indicato difensore di fiducia), che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 22 marzo 2024 la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza in data 20 dicembre 2021 del Tribunale di Bergamo con la quale era stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di concorso in truffa (artt. 110, 640 cod. pen.) ai danni di [OSCURATO:PERSONA], con contestuale condanna degli stessi a risarcire il danno quantificato in 5.000,00 euro subito dalla persona offesa costituita parte civile. In sintesi, si contesta agli imputati di avere venduto al Rollino, per il corrispettivo di 4.800,00 euro una autovettura [OSCURATO:PERSONA] dichiarandola in buone condizioni strutturali, laddove la stessa presentava, invece, vizi strutturali gravi, mancando intere parti del fondale, essendo la base portante completamente arrugginita ed essendo il telaio marcio e non recuperabile, nonché traendo in inganno la persona offesa con la quale venivano intrattenuti contatti telefonici e telematici, alla quale venivano fornite fotografie riproducenti la carrozzeria e gli interni del veicolo al fine di attirare l'attenzione dell'acquirente sui vizi meramente estetici e nascondendo gli ulteriori gravi vizi. Il reato è contestato come commesso in data 31 maggio 2018. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza e con atto unico il difensore degli imputati, deducendo: 2.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 152 cod. pen. e 340 cod. proc. pen. in relazione alla mancata pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente a remissione della querela e relativa accettazione. Rappresenta la difesa dei ricorrenti che in data 10 luglio 2024 la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] con dichiarazione resa innanzi alla Procura della Repubblica di Asti ha rimesso la querela dallo stesso sporta in data 23 agosto 2018 con contestuale accettazione di entrambi gli imputati. 2.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Si duole la difesa dei ricorrenti della omessa declaratoria nei confronti degli stessi di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto pur ricorrendone ne condizioni di legge. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. Il ricorso innanzi a questa Corte risulta formalmente e tempestivamente depositato ed al riguardo deve ricordarsi che «È ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (ex ceteris: Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584 - 01).Il reato in contestazione risulta pertanto estinto per intervenuta remissione di querela ritualmente accettata. Le rispettive dichiarazioni sono in atti. 4. Da quanto sopra consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 5. Non essendo stato altrimenti stabilito le spese processuali ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. sono a carico dei querelati. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Spese del procedimento a carico dei querelati. [OSCURATO:PERSONA] X e/e-H [OSCURATO:PERSONA]
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