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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 02135/2022

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DINANZA sul ricorso 6267/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 08/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Sez.

I- RG 6267/2019 camera di consiglio 1.12.2021 01/12/2021 da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — E' impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Venezia dell'8 gennaio 2019.

Con quest'ultima pronuncia é stato negato che al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. — Il ricorso per cassazione si fonda su di un solo motivo.

Il Ministero dell'interno ha depositato una memoria in cui non è svolta alcuna difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Il ricorrente deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Viene richiamato il rapporto annuale di [OSCURATO:PERSONA] 2014-2015, oltre che il sito web [OSCURATO:PERSONA], in cui si è dato atto dell'attacco terroristico più letale della storia del Pakistan, che ha provocato 149 morti.

E' spiegato che nella regione di provenienza del ricorrente (il Punjab) i rischi, per la popolazione civile, restano elevati.

Il ricorrente osserva poi che, in considerazione della propria dichiarata omosessualità, la quale lo esporrebbe al rischio della pena di morte in caso di rimpatrio, «il giudice di primo grado avrebbe dovuto procedere a un approfondimento e ad una valutazione più pregnante delle dichiarazioni» da lui rese.

2. — Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, con riguardo alla violazione di legge, nemmeno indica quali siano le norme che il Tribunale avrebbe malamente applicato.

Con riguardo alla fattispecie prevista dall'art. 14, lett. c), d.lgs. Sez.

I - RG 6267/2019 camera di consiglio 1.12.2021 2 n. 251/2007, peraltro, la violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064), suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105), oltre che per assenza di motivazione (nel senso precisato da Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054).

L'istante oppone l'omesso esame di un fatto decisivo, senza nemmeno puntualmente indicare quale esso sia; egli inoltre non si confronta con il provvedimento impugnato, col quale il giudice del merito ha operato il suo accertamento, dando conto delle fonti poste a fondamento della decisione: fonti che risultano essere più recenti rispetto a quelle richiamate dal ricorrente.

Il tema dell'omosessualità dell'istante è stato poi affrontato dal Tribunale, il quale ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali le dichiarazioni rese, sul punto, dallo stesso richiedente dovessero ritenersi non credibili.

Il giudizio di fatto del giudice del merito non è sindacabile nella presente sede e non può essere posto in discussione dalla censura sollevata, incentrata, in buona sostanza, sulla inadeguata ponderazione delle dette dichiarazioni.

3. — Il ricorso è giudicato inammissibile.

Ciò esime — pur in presenza di una procura ad litem apposta in calce al ricorso carente della certificazione del suo conferimento in data posteriore a quella della comunicazione del provvedimento impugnato (cfr. [OSCURATO:PERSONA].

U. 1 giugno 2021, n. 15177) — dal differire la trattazione del ricorso in attesa della pubblicazione della pronuncia del Giudice delle leggi sulla questione — posta da Cass. 23 giugno 2021, n. 17970 — intorno alla costituzionalità dell'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 (che tale certificazione impone).

4. — Nulla per le spese.

P.Q.M.

Sez.

I - RG 6267/2019 camera di consiglio 1.12.2021 3 La Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la Sezione Civile, in data 1 dicembre 2021.

MITE JrPet.Pi 1,‘ CA Prima Sezion D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA sul ricorso 6267/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 08/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Sez. I- RG 6267/2019 camera di consiglio 1.12.2021 01/12/2021 da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — E' impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Venezia dell'8 gennaio 2019. Con quest'ultima pronuncia é stato negato che al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria. 2. — Il ricorso per cassazione si fonda su di un solo motivo. Il Ministero dell'interno ha depositato una memoria in cui non è svolta alcuna difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il ricorrente deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Viene richiamato il rapporto annuale di [OSCURATO:PERSONA] 2014-2015, oltre che il sito web [OSCURATO:PERSONA], in cui si è dato atto dell'attacco terroristico più letale della storia del Pakistan, che ha provocato 149 morti. E' spiegato che nella regione di provenienza del ricorrente (il Punjab) i rischi, per la popolazione civile, restano elevati. Il ricorrente osserva poi che, in considerazione della propria dichiarata omosessualità, la quale lo esporrebbe al rischio della pena di morte in caso di rimpatrio, «il giudice di primo grado avrebbe dovuto procedere a un approfondimento e ad una valutazione più pregnante delle dichiarazioni» da lui rese. 2. — Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, con riguardo alla violazione di legge, nemmeno indica quali siano le norme che il Tribunale avrebbe malamente applicato. Con riguardo alla fattispecie prevista dall'art. 14, lett. c), d.lgs. Sez. I - RG 6267/2019 camera di consiglio 1.12.2021 2 n. 251/2007, peraltro, la violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064), suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105), oltre che per assenza di motivazione (nel senso precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). L'istante oppone l'omesso esame di un fatto decisivo, senza nemmeno puntualmente indicare quale esso sia; egli inoltre non si confronta con il provvedimento impugnato, col quale il giudice del merito ha operato il suo accertamento, dando conto delle fonti poste a fondamento della decisione: fonti che risultano essere più recenti rispetto a quelle richiamate dal ricorrente. Il tema dell'omosessualità dell'istante è stato poi affrontato dal Tribunale, il quale ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali le dichiarazioni rese, sul punto, dallo stesso richiedente dovessero ritenersi non credibili. Il giudizio di fatto del giudice del merito non è sindacabile nella presente sede e non può essere posto in discussione dalla censura sollevata, incentrata, in buona sostanza, sulla inadeguata ponderazione delle dette dichiarazioni. 3. — Il ricorso è giudicato inammissibile. Ciò esime — pur in presenza di una procura ad litem apposta in calce al ricorso carente della certificazione del suo conferimento in data posteriore a quella della comunicazione del provvedimento impugnato (cfr. [OSCURATO:PERSONA]. U. 1 giugno 2021, n. 15177) — dal differire la trattazione del ricorso in attesa della pubblicazione della pronuncia del Giudice delle leggi sulla questione — posta da Cass. 23 giugno 2021, n. 17970 — intorno alla costituzionalità dell'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 (che tale certificazione impone). 4. — Nulla per le spese. P.Q.M. Sez. I - RG 6267/2019 camera di consiglio 1.12.2021 3 La Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la Sezione Civile, in data 1 dicembre 2021. MITE JrPet.Pi 1,‘ CA Prima Sezion D
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