CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36373/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova del 08/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostit.uto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata limitatamente al diniego della detenzione domiciliare. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare (quest'ultima presentata in udienza ai sensi dell'art.47-ter, c:onnma 1-bis, Ord. pen.) avanzate da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle pene di mesi sei e giorni dieci di reclusione e di anni uno di arresto (relative a condanne inflittegli per guida in stato di ebrezza e guida senza patente). In particolare, il Tribunale ha escluso di potere ammettere il condannato alla più ampia fra le misure alternative alla detenzione non risultando possibile la formulazione di una prognosi positiva di rieclucazione in suo favore per le sue problematiche di dipendenza e per i vari precedenti risultanti a suo carico. Quanto, poi, alla richiesta di detenzione donniciliare il Tribunale di sorveglianza ha osservato che il domicilio indicato non era stato verificato dall' U.E.P.E. e che, comunque, sembrava essere una sistemazione precaria e provvisoria in quanto connessa al permanere della relazione affettiva con la convivente. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione aFfidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti i cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della domanda di detenzione domiciliare, osservando che in assenza della indagine dell'U.E.P.E. sulla idoneità del domicilio il Tribunale avrebbe dovuto disporre un rinvio per acquisirla e che, comunque, la motivazione risulta contraddittoria non essendo stato tenuto in nessun conto dell'informativa in data 7 felDbraio 2023 della [OSCURATO:PERSONA], che aveva acc:ertato l'effettiva sussistenza del domicilio indicato dall'Urso e l'idoneità del medesimo per gli eventuali controlli di polizia. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2.Invero, il Tribunale di sorveglianza — con riferimento alla domanda di detenzione domiciliare ex art.47-ter, comma Ord. pen. — è effettivamente incorso nei vizi lamentati dal ricorrente non avendo richiesto l'indagine dell'U.E.P.E. circa l'idoneità del domicilio e non avendo preso in alcuna considerazione quanto riferito dai Carabinieri con la nota sopra indicata, che tra l'altro risulta essere pervenuta in udienza prima della trattazione del procedimento conclusosi con l'ordinanza impugnata. 3. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Genova, relativamente alla mancata concessione della detenzione domiciliare, alla luce dei rilievi di cui sopra. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al diniego della detenzione domiciliare con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Genova. Così deciso