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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32395/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25199/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Celimontana n. 38 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 716/5/15, depositata il 20 aprile 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 268/3/14 della Commissione tributaria provinciale di Prato che ne aveva respinto ricorsi contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2008 loro rispettivamente notificati.

La CTR osservava in particolare che: -l'oggetto della sua cognizione di merito doveva limitarsi agli atti impositivi impugnati e non poteva estendersi all'avviso di accertamento emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] E rl, fallita; -che i contribuenti appellanti non avevano dimostrato alcunchè relativamente alla contestazione della fittizietà della cessione di quote della società rumena originante le riprese fiscali portate dagli avvisi di accertamento impugnati, sicchè l'imputaz:one reddituale (retributiva) di tale operazione doveva considerarsi fondata, con la conseguente irrilevanza della compartecipazione nella C pen Toscana delle rispettive mogli per effetto della comunione legale; -che comunque vi era stata partecipazione -attiva- del Gherardini in sede di verifica e redazione del PVC.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti deducendo quattro, pluriarticolati, motivi.

In seguito all'esecuzione dell'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso si è costituita l'Agenzia del e entrate che resiste con controricorso.

Considerato che: Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, nn. 3-4-5, cod. proc. civ.- i ricorrenti denunciano, distintamente e gradatamente, il vizio motivazionale nonchè la violazione dE gli artt. 102, cod. proc. civ., 2909, cod. civ. e 112, cod. proc. civ., 2907, cod. civ., 39, comma 2, lett. d bis), comma 1, lett. d), dPR 600/1973, 10, comma 1, legge 212/2000, poiché la CTR ha espressamerte ricusato di esaminare gli avvisi di accertamento impugnati in correlazione con l'avviso di accertamento emesso nei confronti della C pen Toscana.

La censura è inammissibile per diverse ragioni.

Va infatti ribadito che: -«In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cLi ce lsura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis Cass., n. 26110 del 2015); -«Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inam -nissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., ncn solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte rego'atrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il foidannento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente viola :e, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contess:azioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata» (Sez. 1 - , Sentenza n. 24298 del 29/11/2016, Rv. 642805 - 02); -«In materia di ricorso per cassa :ione, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse» :5;ez. 2 - , Sentenza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 651379 - 01).

La formulazione delle censure in d r tto contenute nel mezzo de quo collide insuperabilmente con i limiti di ammissibilità posti con i citati arresti giurisprudenziali.

In particolare non è dato comprendere per quale -specifica- ragione l'affermazione del giudice tri mi:ari° di appello di irrilevanza dell'accertamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rappresenti una violazione delle disposizioni legislative evocate.

Risulta peraltro evidente la "confusione" fatta dai ricorrenti tra accertamenti nelle società di persone, per le quali è prevista la tassazione reddituale "per trasparenza" del soci, e quelli, come nel caso di specie, relativi alle società di capitali, nele quali, salva l'opzione (che in alcun modo risulta effettuata) per quel t"po di tassazione, avviene in forma separata tra società (IRES) ed i soc (IRPEF, redditi di capitale).

Per altro verso devesi rilevare che la censura di omessa pronuncia è radicalmente affetta da genericità e che il dedotto vizio motivazionale non è nemmeno proponibile, vertendosi in una chiara ipotesi di "doppia conforme" (art. 348 ter, cod. proc. civ.).

Con il secondo motivo -ex art. 36C, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- i ricorrenti lamentano la violazi)ne dell'art. 24, legge 4/29, poiché la CTR non ha accolto la loro eccezione di invalidità degli atti impositivi impugnati in quanto non preceduti dalla redazione cfl un PVC e quindi dal decorso del termine dilatarla di cui all'art. 12, comma 7, legge 212/2000.

La censura è infondata. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al pi icipio di diritto che «In tema di diritti e garanzie del contribuente soctoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravate di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione -nerannente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizza ", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito» (Sez.

U, Sentenza n, 24823 del 09/12/2015, Rv. 637604 - 01).

Pacifico che nel caso di specie si tratti di un accertamento c.d.

"a tavolino", dunque escluso che vi sia stata violazione dell'art. 12, comma 7, legge 212/2000, in relazione alle II.DD., quanto all'IVA non vi nemmeno un cenno alla c.d.

"prova di resistenza" ossia a quali ragioni avrebbero potuto portare per effetto del contraddittorio endoprocedimentale ad un esito diverso della procedura di verifica tributaria.

Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, nn. 3-4-5, cod. proc. civ.- i ricorrenti si dolgono -distintarnente- della violazione degli artt. 2697, 2727, 2728, 2729, cod. civ., e dell'art. 132, cod. proc. civ., poiché la CTR, ribaltando la regola gene,--Ele codistica sull'attribuzione dell'onere probatorio, ha male applicato le ulteriori disposizioni del codice civile evocate, in particolare collidendo con il divieto, sancito anche dalla giurisprudenza, di presumpto de presumpto (presunzione di "secondo grado") ed è comunque incorsa in vizio motivazionale assoluto (mancanza di motivazione) ovvero almeno relativo (omesso esame di fatto decisivo controverso). / La censura è inammissibile e comunque infondata.

Del tutto insussistenti risultano le denunciate violazioni di legge, posto che, con motivazione esaustiva e lineare, il giudice tributario di appello ha chiarito che le riprese fiscali c'e quibus trovavano il proprio fondamento nell'attività istruttoria espletata dall'agenzia fiscale, con particolare riguardo alla -accertata inesistente- cessione alla [OSCURATO:PERSONA] di quote in una società rumena e quindi alla dissimulazione del pagamento ai contribuenti di presté- zioni fatte in favore della società, non altrimenti contabilizzato.Non vi è stata dunque alcuna illegittima inversione dell'onere porbatorio né violazione delle disposizioni legislative in materia di prova presuntiva.

Quanto ai dedotti vizi motivazionali, già rilevato che la sentenza impugnata risulta motivata oltre il "minim D costituzionale" (cfr. Cass., Sez.

U, 8053/2014), come pur' anche dettc, la critica ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è preclusa pe - "doppia conforme".

Del tutto generici sono i riferimenti ad altre pronunce di merito relative a diverse annualità, la cui sorte r ennmeno è dato conoscere, mentre non ha alcun rilievo la sentenza della medesima CTR toscana allegata alla memoria, trattandosi di contenzioso riguardante la [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi soci, odierni ricorrenti, solo in quanto successori ex lege della medesima, in quanto estinta, con la quale si è accertata - nella sostanza- l'infondatezza della pretesa erariale nei confronti di detta società, appunto a causa delle sun estinzione al tempo della notifica dell'atto impositivo impugnato, nonché nei confronti dei suoi soci -esclusivamente- per detto titolo, che à completamente diverso da quello azionato dall'agenzia fiscale nel pre;ente processo.

Con il quarto motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- il solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., poiché la CTR gli ha attribuito uri reddito professionale (euro 360.220), peraltro riqualificato come reddito di partecipazione (di capitale) nella [OSCURATO:PERSONA].

La censura è inammissibile.

Va ribadito che «La proposizior e, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica zittinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, comma primo, n. 4 cod. proc. civ..

Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pen 3 di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo inteligible ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritte, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate» (Cass., n. 17125/2017).

Il mezzo non coglie affatto la ratiD decidendi della sentenza impugnata, la quale, come detto, ha ritenuto trattarsi di redditi per prestazioni di servizi, anche, del Maltinti in favore della società partecipata, non di un reddito di partecipazione, così effettuando un accertamento di fatto non ulteriormente sindacabile da questa Corte.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna i r:co -renti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titD o di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25199/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Celimontana n. 38 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 716/5/15, depositata il 20 aprile 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 268/3/14 della Commissione tributaria provinciale di Prato che ne aveva respinto ricorsi contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2008 loro rispettivamente notificati. La CTR osservava in particolare che: -l'oggetto della sua cognizione di merito doveva limitarsi agli atti impositivi impugnati e non poteva estendersi all'avviso di accertamento emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] E rl, fallita; -che i contribuenti appellanti non avevano dimostrato alcunchè relativamente alla contestazione della fittizietà della cessione di quote della società rumena originante le riprese fiscali portate dagli avvisi di accertamento impugnati, sicchè l'imputaz:one reddituale (retributiva) di tale operazione doveva considerarsi fondata, con la conseguente irrilevanza della compartecipazione nella C pen Toscana delle rispettive mogli per effetto della comunione legale; -che comunque vi era stata partecipazione -attiva- del Gherardini in sede di verifica e redazione del PVC. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti deducendo quattro, pluriarticolati, motivi. In seguito all'esecuzione dell'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso si è costituita l'Agenzia del e entrate che resiste con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, nn. 3-4-5, cod. proc. civ.- i ricorrenti denunciano, distintamente e gradatamente, il vizio motivazionale nonchè la violazione dE gli artt. 102, cod. proc. civ., 2909, cod. civ. e 112, cod. proc. civ., 2907, cod. civ., 39, comma 2, lett. d bis), comma 1, lett. d), dPR 600/1973, 10, comma 1, legge 212/2000, poiché la CTR ha espressamerte ricusato di esaminare gli avvisi di accertamento impugnati in correlazione con l'avviso di accertamento emesso nei confronti della C pen Toscana. La censura è inammissibile per diverse ragioni. Va infatti ribadito che: -«In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cLi ce lsura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis Cass., n. 26110 del 2015); -«Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inam -nissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., ncn solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte rego'atrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il foidannento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente viola :e, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contess:azioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata» (Sez. 1 - , Sentenza n. 24298 del 29/11/2016, Rv. 642805 - 02); -«In materia di ricorso per cassa :ione, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse» :5;ez. 2 - , Sentenza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 651379 - 01). La formulazione delle censure in d r tto contenute nel mezzo de quo collide insuperabilmente con i limiti di ammissibilità posti con i citati arresti giurisprudenziali. In particolare non è dato comprendere per quale -specifica- ragione l'affermazione del giudice tri mi:ari° di appello di irrilevanza dell'accertamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rappresenti una violazione delle disposizioni legislative evocate. Risulta peraltro evidente la "confusione" fatta dai ricorrenti tra accertamenti nelle società di persone, per le quali è prevista la tassazione reddituale "per trasparenza" del soci, e quelli, come nel caso di specie, relativi alle società di capitali, nele quali, salva l'opzione (che in alcun modo risulta effettuata) per quel t"po di tassazione, avviene in forma separata tra società (IRES) ed i soc (IRPEF, redditi di capitale). Per altro verso devesi rilevare che la censura di omessa pronuncia è radicalmente affetta da genericità e che il dedotto vizio motivazionale non è nemmeno proponibile, vertendosi in una chiara ipotesi di "doppia conforme" (art. 348 ter, cod. proc. civ.). Con il secondo motivo -ex art. 36C, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- i ricorrenti lamentano la violazi)ne dell'art. 24, legge 4/29, poiché la CTR non ha accolto la loro eccezione di invalidità degli atti impositivi impugnati in quanto non preceduti dalla redazione cfl un PVC e quindi dal decorso del termine dilatarla di cui all'art. 12, comma 7, legge 212/2000. La censura è infondata. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al pi icipio di diritto che «In tema di diritti e garanzie del contribuente soctoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravate di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione -nerannente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizza ", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito» (Sez. U, Sentenza n, 24823 del 09/12/2015, Rv. 637604 - 01). Pacifico che nel caso di specie si tratti di un accertamento c.d. "a tavolino", dunque escluso che vi sia stata violazione dell'art. 12, comma 7, legge 212/2000, in relazione alle II.DD., quanto all'IVA non vi nemmeno un cenno alla c.d. "prova di resistenza" ossia a quali ragioni avrebbero potuto portare per effetto del contraddittorio endoprocedimentale ad un esito diverso della procedura di verifica tributaria. Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, nn. 3-4-5, cod. proc. civ.- i ricorrenti si dolgono -distintarnente- della violazione degli artt. 2697, 2727, 2728, 2729, cod. civ., e dell'art. 132, cod. proc. civ., poiché la CTR, ribaltando la regola gene,--Ele codistica sull'attribuzione dell'onere probatorio, ha male applicato le ulteriori disposizioni del codice civile evocate, in particolare collidendo con il divieto, sancito anche dalla giurisprudenza, di presumpto de presumpto (presunzione di "secondo grado") ed è comunque incorsa in vizio motivazionale assoluto (mancanza di motivazione) ovvero almeno relativo (omesso esame di fatto decisivo controverso). / La censura è inammissibile e comunque infondata. Del tutto insussistenti risultano le denunciate violazioni di legge, posto che, con motivazione esaustiva e lineare, il giudice tributario di appello ha chiarito che le riprese fiscali c'e quibus trovavano il proprio fondamento nell'attività istruttoria espletata dall'agenzia fiscale, con particolare riguardo alla -accertata inesistente- cessione alla [OSCURATO:PERSONA] di quote in una società rumena e quindi alla dissimulazione del pagamento ai contribuenti di presté- zioni fatte in favore della società, non altrimenti contabilizzato.Non vi è stata dunque alcuna illegittima inversione dell'onere porbatorio né violazione delle disposizioni legislative in materia di prova presuntiva. Quanto ai dedotti vizi motivazionali, già rilevato che la sentenza impugnata risulta motivata oltre il "minim D costituzionale" (cfr. Cass., Sez. U, 8053/2014), come pur' anche dettc, la critica ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è preclusa pe - "doppia conforme". Del tutto generici sono i riferimenti ad altre pronunce di merito relative a diverse annualità, la cui sorte r ennmeno è dato conoscere, mentre non ha alcun rilievo la sentenza della medesima CTR toscana allegata alla memoria, trattandosi di contenzioso riguardante la [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi soci, odierni ricorrenti, solo in quanto successori ex lege della medesima, in quanto estinta, con la quale si è accertata - nella sostanza- l'infondatezza della pretesa erariale nei confronti di detta società, appunto a causa delle sun estinzione al tempo della notifica dell'atto impositivo impugnato, nonché nei confronti dei suoi soci -esclusivamente- per detto titolo, che à completamente diverso da quello azionato dall'agenzia fiscale nel pre;ente processo. Con il quarto motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- il solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., poiché la CTR gli ha attribuito uri reddito professionale (euro 360.220), peraltro riqualificato come reddito di partecipazione (di capitale) nella [OSCURATO:PERSONA]. La censura è inammissibile. Va ribadito che «La proposizior e, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica zittinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pen 3 di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo inteligible ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritte, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate» (Cass., n. 17125/2017). Il mezzo non coglie affatto la ratiD decidendi della sentenza impugnata, la quale, come detto, ha ritenuto trattarsi di redditi per prestazioni di servizi, anche, del Maltinti in favore della società partecipata, non di un reddito di partecipazione, così effettuando un accertamento di fatto non ulteriormente sindacabile da questa Corte. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna i r:co -renti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titD o di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del
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