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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 34998/2025

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’avv.to IVANRANDAZZO, con domicilio digitale ex lege;- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 1266/2023 della CORTE D’APPELLO DICATANIA, depositata in data 3/7/2023.Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del4/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI.Oscuramento disposto Numero registro generale 1625/2024Numero sezionale 4696/2025Numero di raccolta generale 34998/2025Data pubblicazione 31/12/2025Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte dicassazione, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] M. CISTERNA.Uditi difensori delle parti comparsi in udienza.1.

Con sentenza resa in data 3/7/2023, la Corte d’appello diCatania, pronunciando quale giudice del rinvio a seguito di cassazionein sede penale (Cass. pen. n. 11402 del 16/11/2016), ha rigettato ladomanda proposta da F.C. nei confronti di K.E.[...] per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decessodel figlio, R.N. , asseritamente verificatosi a causa dellanegligente esecuzione, da parte del K.E. , delle proprie prestazionidi medico rese per la cura della grave patologia da cui il R.N. erarisultato affetto.2.

A fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale haevidenziato come, sulla base dell’indagini di natura tecnica disposte nelcorso del giudizio, fosse emersa l’insussistenza di alcun nesso dicausalità tra le omissioni imputate al K.E. e il decesso delR.N. , atteso che, pur quando il primo avesse correttamenteeseguito le prestazioni sanitarie allo stesso richieste, il decesso delR.N. non sarebbe stato in ogni caso impedito; e tanto, sulla basedel criterio di accertamento del nesso di causalità imposto dal giudicepenale di legittimità secondo il principio della certezza razionaleraggiunta al di là di ogni ragionevole dubbio.3.

Avverso la sentenza del giudice del rinvio, F.C.propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione.4.

K.E. resiste con controricorso proponendo, a suavolta, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione.5.

F.C. ha depositato controricorso per resistere alricorso incidentale.Udienza del 4 dicembre 2025 – R.G. n. 1625/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriOscuramento disposto Numero registro generale 1625/2024Numero sezionale 4696/2025Numero di raccolta generale 34998/2025Data pubblicazione 31/12/20256.

Entrambe le parti hanno depositato memoria in previsionedell’adunanza in camera di consiglio del 24/2/2025.7.

Con ordinanza interlocutoria n. 7241 del 18/3/2025, il Collegiodella Terza Sezione civile di questa Corte ha disposto il rinvio delladiscussione del ricorso in pubblica udienza.8. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale presso la Corte di cassazioneha concluso per iscritto, invocando il rigetto del ricorso principale e delricorso incidentale.9.

F.C. ha depositato un’ulteriore memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la ricorrente principale si duole della nullitàdella sentenza impugnata e dell’ordinanza istruttoria del 30 ottobre2019 (indicata come 30 ottobre 2017) (in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c.), per avere la Corte dell’appello di Catania erroneamente ritenutonulla la consulenza tecnica d’ufficio depositata dai dottori F.T. eH.I. nel corso del giudizio di rinvio, siccome asseritamente redattasenza la congiunta partecipazione del precedente consulente d’ufficionominato, dott.

E.O. , dovendo viceversa ritenersi che la nomina diquest’ultimo consulente, fosse stata implicitamente revocata dalgiudice del rinvio attraverso la nomina del dott.

F.T. , al quale erastata espressamente conferita la facoltà di farsi affiancare da unospecialista del settore (nella specie indicato nel dott.

H.I. ), edovendo altresì ritenersi escluso in ogni caso che il mancato rispettodell’art. 15 della legge n. 24/2017 (in tema di collegialità dellaconsulenza tecnica d’ufficio in materia sanitaria) avesse comportato lanullità della consulenza comunque espletata.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente principale si duole dellanullità della sentenza impugnata e dell’ordinanza del 30 ottobre 2019(indicata 30 ottobre) per violazione dell’art. 196 c.p.c. (in relazioneUdienza del 4 dicembre 2025 – R.G. n. 1625/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriOscuramento dispo sto Numero registro generale 1625/2024Numero sezionale 4696/2025Numero di raccolta generale 34998/2025Data pubblicazione 31/12/2025all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamentedisposto la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio già elaboratae depositata dal dott.

F.T. , nominando il dott.

E.A. per rispondere,unitamente al dott.

E.O. , al mandato già formulatoprecedentemente dal giudice del rinvio, senza che fosse imputabile aldott.

F.T. la commissione di errori o l’insufficienza dei risultatidell’elaborato dallo stesso depositato o, comunque, senza che fosseroriscontrabili gravi motivi suscettibili di giustificare la relativasostituzione.3.

Con il terzo motivo, la ricorrente principale si duole della nullitàdella sentenza impugnata e della consulenza tecnica d’ufficiodepositata dai consulenti K.X e K.H. (in relazione all’art. 360n. 4 c.p.c.), per avere il giudice a quo erroneamente escluso ilriconoscimento della validità della consulenza tecnica d’ufficio giàdepositata dai dottori F.T. e H.I. , in tal modo omettendo dirilevare l’invalidità della successiva consulenza d’ufficio K.X eK.H. (trattandosi di atti interdipendenti ex art. 159, co. 1,c.p.c.), peraltro redatta senza alcun fondamento, né su dati scientifici,né su dati di fatto.4.

Tutti e tre i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni diconnessione - sono infondati.5.

Osserva il Collegio come, indipendentemente dalla questionerelativa all’applicabilità ratione temporis dell’art. 15 della legge n.24/2017, tutte e tre le censure avanzate dall’odierna ricorrenteappaiono radicalmente superate dalla motivazione dettata dal giudicedel rinvio in relazione alla sussistenza di giustificati motivi di merito (aldi là della correttezza della composizione formale del collegio peritale)suscettibili di legittimare la sostituzione del consulente tecnico d’ufficio,Udienza del 4 dicembre 2025 – R.G. n. 1625/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriOscuramento dispo sto Numero registro generale 1625/2024Numero sezionale 4696/2025Numero di raccolta generale 34998/2025Data pubblicazione 31/12/2025dott.

F.T. , e la rinnovazione della consulenza tecnica da quest’ultimoredatta.6.

Assume valore dirimente, al riguardo, la circostanza costituitadalla rilevata natura «gravemente deficitaria» della relazione diconsulenza redatta dal dottor F.T. espressamente riscontrata dalgiudice del rinvio; circostanza espressamente ritenuta da quest’ultimoalla stregua di una premessa «in ogni caso» idonea a infirmarne larilevanza ai fini della decisione (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata).Scrive sul punto il giudice a quo: «Occorre, in ogni caso, rilevareche la relazione del dott.

F.T. risulta gravemente deficitaria.«Invero, il CTU ha affermato che “Nessun dubbio sembra sussistereche sotto il profilo scientifico, qualora la corretta e doverosa diagnosidi emorragia intestinale fosse stata posta sin dal 10.02.2010 sulla basedei sintomi, di un emocromo e di un banale controllo dell’INR, leprobabilità salvifiche del paziente sarebbero state certe; taleconvincimento è parimenti riproponibile anche per la giornatadell’11.02.2010 epoca in cui le condizioni generali e del circolo eranoancora soddisfacenti” per poi precisare in sede di risposte alleosservazioni che “pur ipotizzando l’inizio dell’emorragia intestinale a 12giorni antecedenti il decesso (emorragia che piace ribadire correlata aduno squilibrio emostatico da elevato dosaggio della terapiadicumarolica in associazione ad altro farmaco ad azione gastrolesiva),la sua graduale persistenza in uno al peggioramento delle condizionicliniche alla data del 10.02.2010, consente di poter affermare (graziesoprattutto alle risultanze del riscontro autoptico e del relativo esameistologico) che a tale epoca, con elevata probabilità scientifica prossimaalla certezza, sussistevano reali possibilità salvifiche del R.N.mediante un idoneo ed appropriato trattamento medico e, senecessario, eventualmente chirurgico”.Udienza del 4 dicembre 2025 – R.G. n. 1625/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriOscuramento dispo sto Numero registro generale 1625/2024Numero sezionale 4696/2025Numero di raccolta generale 34998/2025Data pubblicazione 31/12/2025«Lo stesso ha poi concluso: “… si ribadisce come il comportamentocolposo (omissivo) del sanitario dott.

K.E. , con elevata probabilitàlogica e credibilità razionale, tenuto conto del caso concreto e dellecircostanze di fatto ed in assenza dell’interferenza di altri fattorialternativi, è da ritenersi idoneo nel determinismo del decesso delR.N. (causalità della colpa).

Inoltre, in riferimento ai quesitipostimi, grazie al parere specialistico fornito dall’ausiliario adito ( dimaggiore specifica competenza rispetto ad un ematologo per il casoper cui è processo) è consentito ritenere, con “alto grado di credibilitàrazionale o probabilità logica” che, se l’azione doverosa omessa(consiglio di invio del paziente ad indispensabile visita medica almomento della prima telefonata al dott.

K.E. ) fosse stata posta inessere, l’evento lesivo responsabile del decesso del paziente(progressione dell’emorragia a livello del colon che portòall’infarcimento emorragico dell’organo in tre giorni, foriero dello shockemorragico mortale) non si sarebbe verificato, ovvero avrebbe avutoluogo con minore intensità lesiva (posto che i tempestivi accertamentidi Laboratorio, gli esami ecografici e di imaging avrebbero consentitodi diagnosticare la patologia emorragica in una fase precoce della suaevoluzione, con serie ed apprezzabili possibilità di successo medianteappropriata terapia medico-chirurgica”.«Orbene, ritiene il collegio che tali affermazioni risultano formulatein modo errato - quanto alle premesse (ossia alla certezza che il dott.K.E. fosse a conoscenza sin dall’inizio della patologia cardiaca delgiovane R.N. ) - e apodittico - sia con riferimento alla scansionetemporale delle condotte poste in essere dal sanitario (avendo eglivalutato la sua responsabilità partendo dalla premessa che lo stessoavesse assunto un obbligo di garanzia già il 10 febbraio 2010, su cui sitornerà al successivo punto 3), sia all’affermato “alto grado diUdienza del 4 dicembre 2025 – R.G. n. 1625/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriOscuramento disposto Numero registro generale 1625/2024Numero sezionale 4696/2025Numero di raccolta generale 34998/2025Data pubblicazione 31/12/2025credibilità razionale o probabilità logica” delle reali possibilità salvifichedel R.N. , sulla cui sussistenza il CTU non ha, invero, fornitoun’adeguata motivazione.«L’eccezione va, pertanto, rigettata e va confermata la pienavalidità della consulenza svolta dai dott.

K.X e K.H. » (cfr.pagg. 18-21 della sentenza impugnata).Le argomentazioni così compendiate dal giudice del rinvio appaiononel loro complesso tali da integrare una motivazione sufficientementeidonea a dar conto della sussistenza di quei ‘gravi motivi’ previstidall’art. 196 c.p.c. al fine di legittimare il giudice di merito allasostituzione del consulente tecnico d’ufficio.È appena è il caso di richiamare, sul punto, il consolidatoinsegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale,in tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nei poteri discrezionalidel giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indaginitecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulentesulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, leindagini, sostituendo l’ausiliare del giudice, e l'esercizio di tale poterenon è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguatamotivazione, immune da vizi logici e giuridici (cfr. Sez. 6 - L, ordinanzan. 2103 del 24/1/2019, Rv. 652615 – 01; Sez. 3, sentenza n. 27247del 14/11/2008, Rv. 605391 - 01); circostanza, quest’ultima,pienamente integrata nel caso di specie, avendo la Corte territorialesottolineato l’inaffidabilità della relazione tecnica redatta dal dott.motivata in termini inadeguati.7.

Quanto alle contestazioni avanzate dalla ricorrente con riguardoal contenuto della relazione di consulenza tecnica redatta dai dottoriK.X e K.H. (cfr. l’ultima parte del terzo motivo), si tratta diUdienza del 4 dicembre 2025 – R.G. n. 1625/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriOscuramento disposto Numero registro generale 1625/2024Numero sezionale 4696/2025Numero di raccolta generale 34998/2025Data pubblicazione 31/12/2025contestazioni che, al di là della relativa irriducibile genericità, sitraducono in una proposta di rivisitazione nel merito dei fatti di causa,sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede dilegittimità.Varrà, al riguardo sottolineare come, secondo i termini delconsolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte,quando sia denunciato, con il ricorso per cassazione, un vizio dimotivazione della sentenza, sotto il profilo dell'omesso esame di fatti,circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico e alprocedimento tecnico seguito dal c.t.u., è necessario che il ricorrentenon si limiti a censure apodittiche di erroneità e/o di inadeguatezzadella motivazione, o anche di omesso approfondimento di determinatitemi di indagine, ma precisi e specifichi, sia pure in maniera sintetica,le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenta la mancata odinsufficiente valutazione, evidenziando, in particolare, le eventualicontrodeduzioni alla consulenza d'ufficio che assume non essere stateprese in considerazione, ovvero gli eventuali mezzi di prova contrarinon ammessi, per consentire al giudice di legittimità di esercitare ilcontrollo sulla decisività degli stessi, che, per il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere effettuatosulla sola base delle deduzioni contenute in tale atto (Sez. 2, sentenzan. 8383 del 3/8/1999, Rv. 529176 - 01).In particolare, sotto il profilo della decisività della censura, anchein relazione al dedotto omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossialle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dalc.t.u., vale il principio in forza del quale il corrispondente vizio dimotivazione può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cuiessa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivodella controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero nonUdienza del 4 dicembre 2025 – R.G. n. 1625/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriOscuramento disposto Numero registro generale 1625/2024Numero sezionale 4696/2025Numero di raccolta generale 34998/2025Data pubblicazione 31/12/2025esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali dainvalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato ilconvincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendivenga a trovarsi priva di fondamento (Sez. 3, sentenza n. 11457 del17/5/2007, Rv. 596714 - 01).Ciò posto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame,avendo la ricorrente principale propriamente trascurato dicircostanziare gli aspetti dell'asserita decisività dell'omesso esame, daparte del giudice a quo, di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanzedi ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito nella c.t.u. redattadai dottori K.X e K.H. , e che avrebbero al contrario (in ipotesi)condotto a una sicura diversa risoluzione dell'odierna controversia, conla conseguenza che, attraverso le odierne censure, la ricorrente altronon prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondoil proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti diun'operazione critica come tale inammissibilmente prospettata inquesta sede di legittimità.8.

Con il quarto motivo, la ricorrente principale si duole della nullitàdella sentenza e della consulenza tecnica d’ufficio dei dottori K.XK.H. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la Corteterritoriale erroneamente nominato, in sostituzione del dott.

E.O. ,il dott.

K.H. , nonostante il E.O. non avesse mai comunicatoalcuna formale rinuncia, e senza che si fosse mai provveduto aldeposito di tale eventuale rinuncia nel fascicolo telematico.9.

Il motivo è infondato.10.

Osserva il Collegio come, al di là dell’esistenza, della validità odell’efficacia della rinuncia all’incarico formalizzata dal dott.

E.O. ,il provvedimento di nomina di quest’ultimo quale consulente tecnicoUdienza del 4 dicembre 2025 – R.G. n. 1625/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriOscuramento dispo sto Numero registro generale 1625/2024Numero sezionale 4696/2025Numero di raccolta generale 34998/2025Data pubblicazione 31/12/2025d’ufficio debba ritenersi esser stato implicitamente revocato, dalgiudice del rinvio, attraverso la nomina di un nuovo consulente tecnicod’ufficio; circostanza, quest’ultima, che appare di per sé sufficiente adescludere il ricorso di alcuna invalidità della sua sostituzione.L’indicata argomentazione appare in ogni caso tale da assorbire laquestione relativa al carattere meramente revocatorio (e, come tale,inammissibile) della censura in esame, avendo la ricorrente dedottol’avvenuta decisione della sostituzione del dottor E.O. sulla base diun (supposto) errore di fatto (l’avvenuta rinuncia all’incarico da partedel medesimo dott.

E.O. ) rilevabile dagli atti in contrasto conquanto affermato nella sentenza impugnata («Con ordinanza del30.10.2017, la Corte di Appello adita ha disposto una consulenzatecnica di ufficio collegiale al fine di accertare, sugli elementi acquisitial giudizio, le cause che avevano portato al decesso di R.N.e gli eventuali profili di responsabilità del convenuto in riassunzione[…] nominando, all’uopo, il dott.

E.M. , ematologo, ed ildott.

B.O. medico legale.

Dopo le rinunce all’incarico daparte del predetto medico legale e di quelli nominati successivamente,con ordinanza del 25.6.2018 la Corte […] ha nominato il predetto dott.11.

Con il quinto motivo, la ricorrente principale si duole dellanullità della sentenza impugnata e della consulenza tecnica d’ufficio deidottori K.X e K.H. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), peressersi tali consulenti avvalsi di assunti propri della sentenza dellaCorte d’appello precedentemente emessa in sede penale esuccessivamente annullata dal giudice di legittimità.12.

Il motivo è infondato.13.

Osserva il Collegio come la valutazione delle fonti di cognizioneutilizzate dai consulenti tecnici d’ufficio al fine di rispondere ai quesitiUdienza del 4 dicembre 2025 – R.G. n. 1625/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriOscuramento dispo sto Numero registro generale 1625/2024Numero sezionale 4696/2025Numero di raccolta generale 34998/2025Data pubblicazione 31/12/2025agli stessi posti dal giudice non appare suscettibile d’essere operata sulterreno dei criteri di giudizio (di carattere normativo e, quindi, formale)relativi alla persistente sussistenza (o, per converso, alla conferma)della sentenza che tali fonti ebbe ad utilizzare, quanto, piuttosto, sulpiano della tenuta complessiva del ragionamento scientifico posto afondamento delle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio.La critica così compendiata dall’odierna ricorrente, pertanto, inquanto non riferita alla consistenza stessa del ragionamento operatonella consulenza tecnica d’ufficio (quanto invece alla circostanzadell’avvenuto annullamento della sentenza che ebbe a utilizzare talunefonti di cognizione asseritamente fatte proprie dai consulenti delgiudice del rinvio), in altro non si risolve se non in una genericacontestazione di quest’ultima sulla base di osservazioni del tuttoirrilevanti ai fini della validità dell’elaborato peritale contestato.14.

Con il sesto motivo, la ricorrente principale si duole della nullitàdella sentenza impugnata e della consulenza tecnica d’ufficio dei dottoriK.X e K.H. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere iconsulenti tecnici d’ufficio omesso di allegare al proprio elaborato leosservazioni rese dal consulente tecnico di parte, dott.

A.E. , inviatemediante posta elettronica certificata e telematicamente prodotte inallegato alle note difensive dell’istante, nonché per aver omesso diallegare a detto elaborato i verbali delle operazioni peritali.15.

Il motivo è inammissibile.16.

Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte, la denuncia di vizi fondati sullapretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesseall'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solol'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte inconseguenza della denunciata violazione; ne consegue che èUdienza del 4 dicembre 2025 – R.G. n. 1625/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriOscuramento disposto Numero registro generale 1625/2024Numero sezionale 4696/2025Numero di raccolta generale 34998/2025Data pubblicazione 31/12/2025inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio delprocesso, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erroneaapplicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte,una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione dimerito (cfr. ex plurimis, Sez. 3, ordinanza n. 26419 del 20/11/2020,Rv. 659858 - 01).Nella specie, l’odierna ricorrente ha denunciato in modoirriducibilmente astratto l’asserita lesione del proprio diritto di difesa,avendo rilevato l’asserita dannosità dell’omessa allegazioneall’elaborato d’ufficio, da parte dei consulenti tecnici, della consulenzadi parte e dei verbali delle operazioni peritali, senza specificare il tipoo la natura concreta del pregiudizio subito per effetto di tale (asserito)errore, con la conseguente inammissibilità dell’odierna censura, di persé insuscettibile di evidenziare le specifiche ragioni per le quali lapretesa erronea applicazione della regola processuale avrebbecomportato la concreta lesione delle proprie prerogative di difesa.17.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale, il I.D. censura lasentenza impugnata per violazione dell’art. 92 c.p.c. (in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché per violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c.e 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.), per averela sentenza impugnata erroneamente disposto l’integralecompensazione delle spese del giudizio di cassazione e del giudizio dirinvio, in assenza di alcuna indicazione delle eventuali gravi edeccezionali ragioni idonee a giustificarla.18.

Dev’essere preliminarmente disattesa l’eccezione diinammissibilità sollevata dalla ricorrente principale con riguardo alricorso incidentale proposto dal I.D. per avere quest’ultimo omessodi procedere alla notificazione di tale impugnazione incidentale.Udienza del 4 dicembre 2025 – R.G. n. 1625/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriOscuramento disposto Numero registro generale 1625/2024Numero sezionale 4696/2025Numero di raccolta generale 34998/2025Data pubblicazione 31/12/2025Al riguardo, e appena è il caso di richiamare il carattere dirimentedell’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (qui condivisonella sua interezza e riproposto, tanto allo scopo di richiamarne tuttele argomentazioni poste a sostegno, quanto al fine di assicurarnecontinuità) ai sensi del quale, a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs.n. 149 del 2022, il ricorso incidentale, che la parte, ai sensi dell'art.371 c.p.c., deve proporre con l'atto contenente il controricorso, deveessere soltanto depositato e non anche notificato (Sez. 1, sentenza n.18683 del 9/7/2024, Rv. 671673 – 01; conf.

Sez. 3, ordinanza n. 8678del 2/4/2025, Rv. 674242 – 01).19.

Nel merito del ricorso incidentale, lo stesso deve ritenersi deltutto privo di fondamento, avendo la Corte territoriale ritenuto dirinvenire le ‘gravi ed eccezionali ragioni’ processuali e di merito idoneea giustificare l’integrale compensazione delle spese del giudizio dicassazione e di quelle relative al giudizio di rinvio nella «complessitàdel giudizio» (cfr. pag. 47 della sentenza impugnata), in tal sensorispettando il parametro normativo imposto dall’art. 92 c.p.c. e, alcontempo, consentendo di ricostruire in modo sufficientementeintelligibile l’iter logico-giuridico seguito al fine di pervenire alladecisione assunta sulla regolazione delle spese, con la conseguenteesclusione del prospettato carattere apparente della motivazionedenunciato dal ricorrente incidentale.20.

Sulla base di tali premesse, rilevata la complessivainfondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigettodel ricorso principale e del ricorso incidentale.21.

La reciprocità della soccombenza giustifica l’integralecompensazione tra le parti delle spese del presente giudizio dilegittimità.Udienza del 4 dicembre 2025 – R.G. n. 1625/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriOscuramento disposto Numero registro generale 1625/2024Numero sezionale 4696/2025Numero di raccolta generale 34998/2025Data pubblicazione 31/12/202522.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrenteincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale,a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.23.

Dev’essere disposta, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri datiidentificativi della ricorrente principale e di suo figlio R.N. ,a norma dell’art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.MRigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese delpresente giudizio di legittimità.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrenteincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale,a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento,siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrenteprincipale e di suo figlio R.N. , ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n.196 del 2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione del 4 dicembre 2025.Il Consigliere est.

Il PresidenteMarco Dell’[OSCURATO:PERSONA] ScrimaUdienza del 4 dicembre 2025 – R.G. n. 1625/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’avv.to IVANRANDAZZO, con domicilio digitale ex lege;- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 1266/2023 della CORTE D’APPELLO DICATANIA, depositata in data 3/7/2023.Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del4/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI.Oscuramento disposto Numero registro generale 1625/2024Numero sezionale 4696/2025Numero di raccolta generale 34998/2025Data pubblicazione 31/12/2025Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte dicassazione, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] M. CISTERNA.Uditi difensori delle parti comparsi in udienza.1. Con sentenza resa in data 3/7/2023, la Corte d’appello diCatania, pronunciando quale giudice del rinvio a seguito di cassazionein sede penale (Cass. pen. n. 11402 del 16/11/2016), ha rigettato ladomanda proposta da F.C. nei confronti di K.E.[...] per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decessodel figlio, R.N. , asseritamente verificatosi a causa dellanegligente esecuzione, da parte del K.E. , delle proprie prestazionidi medico rese per la cura della grave patologia da cui il R.N. erarisultato affetto.2. A fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale haevidenziato come, sulla base dell’indagini di natura tecnica disposte nelcorso del giudizio, fosse emersa l’insussistenza di alcun nesso dicausalità tra le omissioni imputate al K.E. e il decesso delR.N. , atteso che, pur quando il primo avesse correttamenteeseguito le prestazioni sanitarie allo stesso richieste, il decesso delR.N. non sarebbe stato in ogni caso impedito; e tanto, sulla basedel criterio di accertamento del nesso di causalità imposto dal giudicepenale di legittimità secondo il principio della certezza razionaleraggiunta al di là di ogni ragionevole dubbio.3. Avverso la sentenza del giudice del rinvio, F.C.propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione.4. K.E. resiste con controricorso proponendo, a suavolta, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione.5. F.C. ha depositato controricorso per resistere alricorso incidentale.Udienza del 4 dicembre 2025 – R.G. n. 1625/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriOscuramento disposto Numero registro generale 1625/2024Numero sezionale 4696/2025Numero di raccolta generale 34998/2025Data pubblicazione 31/12/20256. Entrambe le parti hanno depositato memoria in previsionedell’adunanza in camera di consiglio del 24/2/2025.7. Con ordinanza interlocutoria n. 7241 del 18/3/2025, il Collegiodella Terza Sezione civile di questa Corte ha disposto il rinvio delladiscussione del ricorso in pubblica udienza.8. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale presso la Corte di cassazioneha concluso per iscritto, invocando il rigetto del ricorso principale e delricorso incidentale.9. F.C. ha depositato un’ulteriore memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente principale si duole della nullitàdella sentenza impugnata e dell’ordinanza istruttoria del 30 ottobre2019 (indicata come 30 ottobre 2017) (in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c.), per avere la Corte dell’appello di Catania erroneamente ritenutonulla la consulenza tecnica d’ufficio depositata dai dottori F.T. eH.I. nel corso del giudizio di rinvio, siccome asseritamente redattasenza la congiunta partecipazione del precedente consulente d’ufficionominato, dott. E.O. , dovendo viceversa ritenersi che la nomina diquest’ultimo consulente, fosse stata implicitamente revocata dalgiudice del rinvio attraverso la nomina del dott. F.T. , al quale erastata espressamente conferita la facoltà di farsi affiancare da unospecialista del settore (nella specie indicato nel dott. H.I. ), edovendo altresì ritenersi escluso in ogni caso che il mancato rispettodell’art. 15 della legge n. 24/2017 (in tema di collegialità dellaconsulenza tecnica d’ufficio in materia sanitaria) avesse comportato lanullità della consulenza comunque espletata.2. Con il secondo motivo, la ricorrente principale si duole dellanullità della sentenza impugnata e dell’ordinanza del 30 ottobre 2019(indicata 30 ottobre) per violazione dell’art. 196 c.p.c. (in relazioneUdienza del 4 dicembre 2025 – R.G. n. 1625/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriOscuramento dispo sto Numero registro generale 1625/2024Numero sezionale 4696/2025Numero di raccolta generale 34998/2025Data pubblicazione 31/12/2025all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamentedisposto la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio già elaboratae depositata dal dott. F.T. , nominando il dott. E.A. per rispondere,unitamente al dott. E.O. , al mandato già formulatoprecedentemente dal giudice del rinvio, senza che fosse imputabile aldott. F.T. la commissione di errori o l’insufficienza dei risultatidell’elaborato dallo stesso depositato o, comunque, senza che fosseroriscontrabili gravi motivi suscettibili di giustificare la relativasostituzione.3. Con il terzo motivo, la ricorrente principale si duole della nullitàdella sentenza impugnata e della consulenza tecnica d’ufficiodepositata dai consulenti K.X e K.H. (in relazione all’art. 360n. 4 c.p.c.), per avere il giudice a quo erroneamente escluso ilriconoscimento della validità della consulenza tecnica d’ufficio giàdepositata dai dottori F.T. e H.I. , in tal modo omettendo dirilevare l’invalidità della successiva consulenza d’ufficio K.X eK.H. (trattandosi di atti interdipendenti ex art. 159, co. 1,c.p.c.), peraltro redatta senza alcun fondamento, né su dati scientifici,né su dati di fatto.4. Tutti e tre i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni diconnessione - sono infondati.5. Osserva il Collegio come, indipendentemente dalla questionerelativa all’applicabilità ratione temporis dell’art. 15 della legge n.24/2017, tutte e tre le censure avanzate dall’odierna ricorrenteappaiono radicalmente superate dalla motivazione dettata dal giudicedel rinvio in relazione alla sussistenza di giustificati motivi di merito (aldi là della correttezza della composizione formale del collegio peritale)suscettibili di legittimare la sostituzione del consulente tecnico d’ufficio,Udienza del 4 dicembre 2025 – R.G. n. 1625/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriOscuramento dispo sto Numero registro generale 1625/2024Numero sezionale 4696/2025Numero di raccolta generale 34998/2025Data pubblicazione 31/12/2025dott. F.T. , e la rinnovazione della consulenza tecnica da quest’ultimoredatta.6. Assume valore dirimente, al riguardo, la circostanza costituitadalla rilevata natura «gravemente deficitaria» della relazione diconsulenza redatta dal dottor F.T. espressamente riscontrata dalgiudice del rinvio; circostanza espressamente ritenuta da quest’ultimoalla stregua di una premessa «in ogni caso» idonea a infirmarne larilevanza ai fini della decisione (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata).Scrive sul punto il giudice a quo: «Occorre, in ogni caso, rilevareche la relazione del dott. F.T. risulta gravemente deficitaria.«Invero, il CTU ha affermato che “Nessun dubbio sembra sussistereche sotto il profilo scientifico, qualora la corretta e doverosa diagnosidi emorragia intestinale fosse stata posta sin dal 10.02.2010 sulla basedei sintomi, di un emocromo e di un banale controllo dell’INR, leprobabilità salvifiche del paziente sarebbero state certe; taleconvincimento è parimenti riproponibile anche per la giornatadell’11.02.2010 epoca in cui le condizioni generali e del circolo eranoancora soddisfacenti” per poi precisare in sede di risposte alleosservazioni che “pur ipotizzando l’inizio dell’emorragia intestinale a 12giorni antecedenti il decesso (emorragia che piace ribadire correlata aduno squilibrio emostatico da elevato dosaggio della terapiadicumarolica in associazione ad altro farmaco ad azione gastrolesiva),la sua graduale persistenza in uno al peggioramento delle condizionicliniche alla data del 10.02.2010, consente di poter affermare (graziesoprattutto alle risultanze del riscontro autoptico e del relativo esameistologico) che a tale epoca, con elevata probabilità scientifica prossimaalla certezza, sussistevano reali possibilità salvifiche del R.N.mediante un idoneo ed appropriato trattamento medico e, senecessario, eventualmente chirurgico”.Udienza del 4 dicembre 2025 – R.G. n. 1625/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriOscuramento dispo sto Numero registro generale 1625/2024Numero sezionale 4696/2025Numero di raccolta generale 34998/2025Data pubblicazione 31/12/2025«Lo stesso ha poi concluso: “… si ribadisce come il comportamentocolposo (omissivo) del sanitario dott. K.E. , con elevata probabilitàlogica e credibilità razionale, tenuto conto del caso concreto e dellecircostanze di fatto ed in assenza dell’interferenza di altri fattorialternativi, è da ritenersi idoneo nel determinismo del decesso delR.N. (causalità della colpa). Inoltre, in riferimento ai quesitipostimi, grazie al parere specialistico fornito dall’ausiliario adito ( dimaggiore specifica competenza rispetto ad un ematologo per il casoper cui è processo) è consentito ritenere, con “alto grado di credibilitàrazionale o probabilità logica” che, se l’azione doverosa omessa(consiglio di invio del paziente ad indispensabile visita medica almomento della prima telefonata al dott. K.E. ) fosse stata posta inessere, l’evento lesivo responsabile del decesso del paziente(progressione dell’emorragia a livello del colon che portòall’infarcimento emorragico dell’organo in tre giorni, foriero dello shockemorragico mortale) non si sarebbe verificato, ovvero avrebbe avutoluogo con minore intensità lesiva (posto che i tempestivi accertamentidi Laboratorio, gli esami ecografici e di imaging avrebbero consentitodi diagnosticare la patologia emorragica in una fase precoce della suaevoluzione, con serie ed apprezzabili possibilità di successo medianteappropriata terapia medico-chirurgica”.«Orbene, ritiene il collegio che tali affermazioni risultano formulatein modo errato - quanto alle premesse (ossia alla certezza che il dott.K.E. fosse a conoscenza sin dall’inizio della patologia cardiaca delgiovane R.N. ) - e apodittico - sia con riferimento alla scansionetemporale delle condotte poste in essere dal sanitario (avendo eglivalutato la sua responsabilità partendo dalla premessa che lo stessoavesse assunto un obbligo di garanzia già il 10 febbraio 2010, su cui sitornerà al successivo punto 3), sia all’affermato “alto grado diUdienza del 4 dicembre 2025 – R.G. n. 1625/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriOscuramento disposto Numero registro generale 1625/2024Numero sezionale 4696/2025Numero di raccolta generale 34998/2025Data pubblicazione 31/12/2025credibilità razionale o probabilità logica” delle reali possibilità salvifichedel R.N. , sulla cui sussistenza il CTU non ha, invero, fornitoun’adeguata motivazione.«L’eccezione va, pertanto, rigettata e va confermata la pienavalidità della consulenza svolta dai dott. K.X e K.H. » (cfr.pagg. 18-21 della sentenza impugnata).Le argomentazioni così compendiate dal giudice del rinvio appaiononel loro complesso tali da integrare una motivazione sufficientementeidonea a dar conto della sussistenza di quei ‘gravi motivi’ previstidall’art. 196 c.p.c. al fine di legittimare il giudice di merito allasostituzione del consulente tecnico d’ufficio.È appena è il caso di richiamare, sul punto, il consolidatoinsegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale,in tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nei poteri discrezionalidel giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indaginitecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulentesulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, leindagini, sostituendo l’ausiliare del giudice, e l'esercizio di tale poterenon è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguatamotivazione, immune da vizi logici e giuridici (cfr. Sez. 6 - L, ordinanzan. 2103 del 24/1/2019, Rv. 652615 – 01; Sez. 3, sentenza n. 27247del 14/11/2008, Rv. 605391 - 01); circostanza, quest’ultima,pienamente integrata nel caso di specie, avendo la Corte territorialesottolineato l’inaffidabilità della relazione tecnica redatta dal dott.motivata in termini inadeguati.7. Quanto alle contestazioni avanzate dalla ricorrente con riguardoal contenuto della relazione di consulenza tecnica redatta dai dottoriK.X e K.H. (cfr. l’ultima parte del terzo motivo), si tratta diUdienza del 4 dicembre 2025 – R.G. n. 1625/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriOscuramento disposto Numero registro generale 1625/2024Numero sezionale 4696/2025Numero di raccolta generale 34998/2025Data pubblicazione 31/12/2025contestazioni che, al di là della relativa irriducibile genericità, sitraducono in una proposta di rivisitazione nel merito dei fatti di causa,sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede dilegittimità.Varrà, al riguardo sottolineare come, secondo i termini delconsolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte,quando sia denunciato, con il ricorso per cassazione, un vizio dimotivazione della sentenza, sotto il profilo dell'omesso esame di fatti,circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico e alprocedimento tecnico seguito dal c.t.u., è necessario che il ricorrentenon si limiti a censure apodittiche di erroneità e/o di inadeguatezzadella motivazione, o anche di omesso approfondimento di determinatitemi di indagine, ma precisi e specifichi, sia pure in maniera sintetica,le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenta la mancata odinsufficiente valutazione, evidenziando, in particolare, le eventualicontrodeduzioni alla consulenza d'ufficio che assume non essere stateprese in considerazione, ovvero gli eventuali mezzi di prova contrarinon ammessi, per consentire al giudice di legittimità di esercitare ilcontrollo sulla decisività degli stessi, che, per il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere effettuatosulla sola base delle deduzioni contenute in tale atto (Sez. 2, sentenzan. 8383 del 3/8/1999, Rv. 529176 - 01).In particolare, sotto il profilo della decisività della censura, anchein relazione al dedotto omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossialle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dalc.t.u., vale il principio in forza del quale il corrispondente vizio dimotivazione può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cuiessa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivodella controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero nonUdienza del 4 dicembre 2025 – R.G. n. 1625/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriOscuramento disposto Numero registro generale 1625/2024Numero sezionale 4696/2025Numero di raccolta generale 34998/2025Data pubblicazione 31/12/2025esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali dainvalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato ilconvincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendivenga a trovarsi priva di fondamento (Sez. 3, sentenza n. 11457 del17/5/2007, Rv. 596714 - 01).Ciò posto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame,avendo la ricorrente principale propriamente trascurato dicircostanziare gli aspetti dell'asserita decisività dell'omesso esame, daparte del giudice a quo, di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanzedi ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito nella c.t.u. redattadai dottori K.X e K.H. , e che avrebbero al contrario (in ipotesi)condotto a una sicura diversa risoluzione dell'odierna controversia, conla conseguenza che, attraverso le odierne censure, la ricorrente altronon prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondoil proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti diun'operazione critica come tale inammissibilmente prospettata inquesta sede di legittimità.8. Con il quarto motivo, la ricorrente principale si duole della nullitàdella sentenza e della consulenza tecnica d’ufficio dei dottori K.XK.H. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la Corteterritoriale erroneamente nominato, in sostituzione del dott. E.O. ,il dott. K.H. , nonostante il E.O. non avesse mai comunicatoalcuna formale rinuncia, e senza che si fosse mai provveduto aldeposito di tale eventuale rinuncia nel fascicolo telematico.9. Il motivo è infondato.10. Osserva il Collegio come, al di là dell’esistenza, della validità odell’efficacia della rinuncia all’incarico formalizzata dal dott. E.O. ,il provvedimento di nomina di quest’ultimo quale consulente tecnicoUdienza del 4 dicembre 2025 – R.G. n. 1625/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriOscuramento dispo sto Numero registro generale 1625/2024Numero sezionale 4696/2025Numero di raccolta generale 34998/2025Data pubblicazione 31/12/2025d’ufficio debba ritenersi esser stato implicitamente revocato, dalgiudice del rinvio, attraverso la nomina di un nuovo consulente tecnicod’ufficio; circostanza, quest’ultima, che appare di per sé sufficiente adescludere il ricorso di alcuna invalidità della sua sostituzione.L’indicata argomentazione appare in ogni caso tale da assorbire laquestione relativa al carattere meramente revocatorio (e, come tale,inammissibile) della censura in esame, avendo la ricorrente dedottol’avvenuta decisione della sostituzione del dottor E.O. sulla base diun (supposto) errore di fatto (l’avvenuta rinuncia all’incarico da partedel medesimo dott. E.O. ) rilevabile dagli atti in contrasto conquanto affermato nella sentenza impugnata («Con ordinanza del30.10.2017, la Corte di Appello adita ha disposto una consulenzatecnica di ufficio collegiale al fine di accertare, sugli elementi acquisitial giudizio, le cause che avevano portato al decesso di R.N.e gli eventuali profili di responsabilità del convenuto in riassunzione[…] nominando, all’uopo, il dott. E.M. , ematologo, ed ildott. B.O. medico legale. Dopo le rinunce all’incarico daparte del predetto medico legale e di quelli nominati successivamente,con ordinanza del 25.6.2018 la Corte […] ha nominato il predetto dott.11. Con il quinto motivo, la ricorrente principale si duole dellanullità della sentenza impugnata e della consulenza tecnica d’ufficio deidottori K.X e K.H. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), peressersi tali consulenti avvalsi di assunti propri della sentenza dellaCorte d’appello precedentemente emessa in sede penale esuccessivamente annullata dal giudice di legittimità.12. Il motivo è infondato.13. Osserva il Collegio come la valutazione delle fonti di cognizioneutilizzate dai consulenti tecnici d’ufficio al fine di rispondere ai quesitiUdienza del 4 dicembre 2025 – R.G. n. 1625/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriOscuramento dispo sto Numero registro generale 1625/2024Numero sezionale 4696/2025Numero di raccolta generale 34998/2025Data pubblicazione 31/12/2025agli stessi posti dal giudice non appare suscettibile d’essere operata sulterreno dei criteri di giudizio (di carattere normativo e, quindi, formale)relativi alla persistente sussistenza (o, per converso, alla conferma)della sentenza che tali fonti ebbe ad utilizzare, quanto, piuttosto, sulpiano della tenuta complessiva del ragionamento scientifico posto afondamento delle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio.La critica così compendiata dall’odierna ricorrente, pertanto, inquanto non riferita alla consistenza stessa del ragionamento operatonella consulenza tecnica d’ufficio (quanto invece alla circostanzadell’avvenuto annullamento della sentenza che ebbe a utilizzare talunefonti di cognizione asseritamente fatte proprie dai consulenti delgiudice del rinvio), in altro non si risolve se non in una genericacontestazione di quest’ultima sulla base di osservazioni del tuttoirrilevanti ai fini della validità dell’elaborato peritale contestato.14. Con il sesto motivo, la ricorrente principale si duole della nullitàdella sentenza impugnata e della consulenza tecnica d’ufficio dei dottoriK.X e K.H. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere iconsulenti tecnici d’ufficio omesso di allegare al proprio elaborato leosservazioni rese dal consulente tecnico di parte, dott. A.E. , inviatemediante posta elettronica certificata e telematicamente prodotte inallegato alle note difensive dell’istante, nonché per aver omesso diallegare a detto elaborato i verbali delle operazioni peritali.15. Il motivo è inammissibile.16. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte, la denuncia di vizi fondati sullapretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesseall'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solol'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte inconseguenza della denunciata violazione; ne consegue che èUdienza del 4 dicembre 2025 – R.G. n. 1625/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriOscuramento disposto Numero registro generale 1625/2024Numero sezionale 4696/2025Numero di raccolta generale 34998/2025Data pubblicazione 31/12/2025inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio delprocesso, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erroneaapplicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte,una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione dimerito (cfr. ex plurimis, Sez. 3, ordinanza n. 26419 del 20/11/2020,Rv. 659858 - 01).Nella specie, l’odierna ricorrente ha denunciato in modoirriducibilmente astratto l’asserita lesione del proprio diritto di difesa,avendo rilevato l’asserita dannosità dell’omessa allegazioneall’elaborato d’ufficio, da parte dei consulenti tecnici, della consulenzadi parte e dei verbali delle operazioni peritali, senza specificare il tipoo la natura concreta del pregiudizio subito per effetto di tale (asserito)errore, con la conseguente inammissibilità dell’odierna censura, di persé insuscettibile di evidenziare le specifiche ragioni per le quali lapretesa erronea applicazione della regola processuale avrebbecomportato la concreta lesione delle proprie prerogative di difesa.17. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, il I.D. censura lasentenza impugnata per violazione dell’art. 92 c.p.c. (in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché per violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c.e 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.), per averela sentenza impugnata erroneamente disposto l’integralecompensazione delle spese del giudizio di cassazione e del giudizio dirinvio, in assenza di alcuna indicazione delle eventuali gravi edeccezionali ragioni idonee a giustificarla.18. Dev’essere preliminarmente disattesa l’eccezione diinammissibilità sollevata dalla ricorrente principale con riguardo alricorso incidentale proposto dal I.D. per avere quest’ultimo omessodi procedere alla notificazione di tale impugnazione incidentale.Udienza del 4 dicembre 2025 – R.G. n. 1625/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriOscuramento disposto Numero registro generale 1625/2024Numero sezionale 4696/2025Numero di raccolta generale 34998/2025Data pubblicazione 31/12/2025Al riguardo, e appena è il caso di richiamare il carattere dirimentedell’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (qui condivisonella sua interezza e riproposto, tanto allo scopo di richiamarne tuttele argomentazioni poste a sostegno, quanto al fine di assicurarnecontinuità) ai sensi del quale, a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs.n. 149 del 2022, il ricorso incidentale, che la parte, ai sensi dell'art.371 c.p.c., deve proporre con l'atto contenente il controricorso, deveessere soltanto depositato e non anche notificato (Sez. 1, sentenza n.18683 del 9/7/2024, Rv. 671673 – 01; conf. Sez. 3, ordinanza n. 8678del 2/4/2025, Rv. 674242 – 01).19. Nel merito del ricorso incidentale, lo stesso deve ritenersi deltutto privo di fondamento, avendo la Corte territoriale ritenuto dirinvenire le ‘gravi ed eccezionali ragioni’ processuali e di merito idoneea giustificare l’integrale compensazione delle spese del giudizio dicassazione e di quelle relative al giudizio di rinvio nella «complessitàdel giudizio» (cfr. pag. 47 della sentenza impugnata), in tal sensorispettando il parametro normativo imposto dall’art. 92 c.p.c. e, alcontempo, consentendo di ricostruire in modo sufficientementeintelligibile l’iter logico-giuridico seguito al fine di pervenire alladecisione assunta sulla regolazione delle spese, con la conseguenteesclusione del prospettato carattere apparente della motivazionedenunciato dal ricorrente incidentale.20. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessivainfondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigettodel ricorso principale e del ricorso incidentale.21. La reciprocità della soccombenza giustifica l’integralecompensazione tra le parti delle spese del presente giudizio dilegittimità.Udienza del 4 dicembre 2025 – R.G. n. 1625/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]UtriOscuramento disposto Numero registro generale 1625/2024Numero sezionale 4696/2025Numero di raccolta generale 34998/2025Data pubblicazione 31/12/202522. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrenteincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale,a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.23. Dev’essere disposta, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri datiidentificativi della ricorrente principale e di suo figlio R.N. ,a norma dell’art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003. P.Q.MRigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese delpresente giudizio di legittimità.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrenteincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale,a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento,siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrenteprincipale e di suo figlio R.N. , ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n.196 del 2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione del 4 dicembre 2025.Il Consigliere est. Il PresidenteMarco Dell’[OSCURATO:PERSONA] ScrimaUdienza del 4 dicembre 2025 – R.G. n. 1625/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri
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