CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13749/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore-intimati-per la cassazione di «decreto di trasferimento di immobile su-bastato ex art. 586 c.p.c. pubblicato il 13.02.2024 e non noti-ficato ed ordinanza di rigetto annullamento e revoca degli attipresupposti del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata in data 19.02.2024»,relativamente al processo di esecuzione iscritto al n. 63/2017del R.G.E.;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del6 maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Ric. n. 7150/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 5Numero registro generale 7150/2024Numero sezionale 1644/2026Numero di raccolta generale 13749/2026Data pubblicazione 11/05/2026Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobi-liare promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della so-cietà cooperativa edilizia Fortuna 89 a r.l. in liquidazione, a se-guito di aggiudicazione dell’immobile pignorato, il giudicedell’esecuzione ha emesso il decreto di trasferimento dellostesso, rigettando le istanze contrarie della debitrice esecutata.Avverso tali provvedimenti del giudice dell’esecuzione, la so-cietà cooperativa edilizia Fortuna 89 a r.l. ha proposto il pre-sente ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111Cost., sulla base di due motivi.Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso,ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., essendosi ravvisatauna ipotesi di inammissibilità dello stesso.A seguito del deposito di istanza di decisione della parte ricor-rente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera diconsiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla data della camera di consiglio.Ragioni della decisione1. Il ricorso è in radice inammissibile, come già evidenziatonella proposta di definizione accelerata dello stesso, che laCorte condivide integralmente e nella quale è stato rilevatoquanto segue:«il ricorso non ha ad oggetto una sentenza o, comunque, unprovvedimento decisorio e definitivo su diritti, ma un decreto ditrasferimento del bene immobile pignorato, ai sensi dell’art.586 c.p.c., cioè un atto esecutivo pronunciato dal giudicedell’esecuzione che, come tale, è soggetto alla sola opposizioneagli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. e non al ricorso percassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., né a quello ai sensidell’art. 111, comma 2, della Costituzione (ex multis: Cass.,Ric. n. 7150/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 5Numero registro generale 7150/2024Numero sezionale 1644/2026Sez. 3, Sentenza n. 7755 del 14/07/1993, Rv. 483144 – 01;Numero di raccolta generale 13749/2026Sez. 1, Sentenza n. 11430 del 12/11/1998, Rv. 520655 – 01; Data pubblicazione 11/05/2026Sez. 3, Ordinanza n. 371 del 11/01/2007, Rv. 594371 – 01;Sez. 3, Sentenza n. 24142 del 29/11/2010, Rv. 615002 – 01;nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17460 del09/08/2007, Rv. 599377 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1610 del22/01/2009, Rv. 606297 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 1620 del19/01/2022, Rv. 663637 – 01)»2. È opportuno precisare che il decreto di trasferimento dell’im-mobile pignorato in suo danno viene impugnato, dalla societàdebitrice esecutata ricorrente, contestualmente al provvedi-mento del giudice dell’esecuzione con il quale quest’ultimo, nelprocedere all’emissione del decreto, ha rigettato le istanze dellamedesima società debitrice, di «annullamento e revoca deglisposto per il prosieguo del processo esecutivo, con la relativafase distributiva.Dunque, nella sostanza, il presente ricorso per cassazione deveritenersi avere effettivamente ad oggetto il decreto di trasferi-mento dell’immobile pignorato, quale atto finale della faseespropriativa della procedura esecutiva, decreto che si assumeviziato in derivazione di pretesi vizi degli atti presupposti delprocedimento di aggiudicazione.Ma, per le ragioni già esposte nella proposta di definizione ac-celerata del ricorso, e qui condivise, si tratta di un atto del pro-cesso esecutivo non impugnabile con il ricorso per cassazioneai sensi dell’art. 360 c.p.c., né ai sensi dell’art. 111, comma 2,della Costituzione, ciò che è sufficiente a determinare l’inam-missibilità del ricorso.3. Per completezza di esposizione, è opportuno aggiungere che,anche a voler diversamente qualificare il ricorso proposto av-verso il provvedimento di rigetto delle istanze di «annullamentoe revoca degli atti presupposti», come ricorso avanzato in viaRic. n. 7150/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 5Numero registro generale 7150/2024Numero sezionale 1644/2026Numero di raccolta generale 13749/2026autonoma avverso tale provvedimento, a prescindere dall’im-Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]pugnazione del decreto di trasferimento, il suo esito non po-trebbe essere diverso.Trattandosi della contestazione di un provvedimento del giudicedell’esecuzione, esso avrebbe potuto, infatti, comunque essereimpugnato esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutividi cui all’art. 617 c.p.c. e non con il ricorso straordinario percassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gliintimati svolto attività difensiva.Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della partericorrente, nella presente sede, ai sensi del comma 4 della me-desima disposizione, come espressamente previsto dall’art.380-bis, ultimo comma, c.p.c..La Corte, tenuto conto delle ragioni della decisione, stima equofissare in € 5.000,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 4,c.p.c..Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi-lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115. P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna la società ricorrente controricorrente a pagarel’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) in favore dellacassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4,c.p.c.;- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce-dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per ilRic. n. 7150/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 5Numero registro generale 7150/2024Numero sezionale 1644/2026Numero di raccolta generale 13749/2026versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulte-Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]riore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stessosia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 6 maggio 2026.Il PresidenteRic. n. 7150/2024 – Sez. 3 – Ad. 6 maggio 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 5