CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 35588/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrttte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ce,uk C.42.U.C.000 rek t:E 5t- )(40 ' [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 20 dicembre 2022 il Tribunale di Napoli - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il titolo cautelare genetico, rappresentato dalla ordinanza [OSCURATO:PERSONA] del 10 novembre 2022. 1.1 La contestazione provvisoria mossa al [OSCURATO:PERSONA] riguarda la condotta di partecipazione ad una associazione di stampo mafioso operante nella zona est della città di Napoli e caratterizzata dalla avvenuta formazione di un 'cartello' tra più clan, come riferito da alcuni collaboratori di giustizia e ulteriormente asseverato da numerose captazioni di conversazioni intercorse tra gli affiliati. 1.2 Gli elementi di prova utilizzati a carico del [OSCURATO:PERSONA] sono rappresentati da: a) dichiarazioni rese dai collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; b) intercettazioni di conversazioni (v. pag. 38-40 della ordinanza impugnata). Il Tribunale, inoltre, si occupa della eccezione difensiva in tema di retrodatazione del titolo cautelare ai sensi dell'art.297 comma 3 cod.proc.pen. e la ritiene infondata. Viene in particolare osservato che pur essendo il [OSCURATO:PERSONA] in stato detentivo (primo titolo cautelare, per detenzione e porto di un ordigno esplosivo) a far data dal 22 maggio 2021, la contestazione del reato associativo è stata operata in forma cd. aperta (dal 2016 con condotta perdurante) e pertanto manca il presupposto della 'anteriorità' della condotta contestata con il secondo titolo rispetto al momento di esecuzione del primo titolo. Ciò anche in ragione del fatto che la figura del [OSCURATO:PERSONA] non è per nulla marginale nel consorzio criminale (uomo fidato di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto uno degli elementi di vertice) e non è emerso alcun dato visibile di dissociazione o allontanamento dello stesso dalle logiche di appartenenza al sodalizio. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in riferimento al diniego della retrodatazione degli effetti del secondo titolo cautelare al primo. Si evidenzia che gli elementi di prova utilizzati per l'emissione del secondo titolo cautelare erano già in possesso della Procura di Napoli al momento della emissione del primo titolo (maggio del 2021) e che non vi è stata alcuna acquisizione probatoria posteriore. Il Tribunale, pertanto, pur in presenza di contestazione del reato associativo in forma aperta, avrebbe dovuto prendere atto dell'assenza di prova del perdurante apporto del [OSCURATO:PERSONA] alla associazione, sì da superare la ragione ostativa che ha fondato il diniego della eccezione difensiva. Si evidenzia, altresì che le argomentazioni offerte dal Tribunale finiscono con il determinare una sostanziale inversione dell'onere della prova (in punto di cessazione della permanenza), trasferendolo sull'indagato.3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La disposizione di legge in tema di 'contestazione a catena' (art.297 comma 3 cod.proc.pen.) prevede come presupposto di applicabilità che i fatti contestati nella seconda ordinanza, ove diversi, siano commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza. La retrodatazione è dunque inibita, pacificamente, ove il fatto contestato con il secondo titolo sia (in tutto o in parte) commesso posteriormente al fatto oggetto del primo titolo. Ciò ha determinato la necessità di affinare la interpretazione della disposizione di legge nelle ipotesi in cui con la seconda ordinanza sia stato contestato un reato tendenzialmente permanente - come la partecipazione alla associazione di stampo mafioso - in forma aperta, come nel caso di specie. Sul tema, il Collegio intende dare continuità al principio di diritto espresso da Sez. H n. 16595 del 2020, rv 279222, ove si è ritenuto che in tema di c.d. "contestazioni a catena", la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza. 3.2 A parere del Collegio, in particolare, l'avvenuta privazione della libertà personale (nel caso in esame avvenuta in data 22 maggio 2021) non è certo un dato del tutto 'neutro', nel senso che tende a restringere le possibilità di fornire un apporto concreto al mantenimento in vita del sodalizio criminale, ma al contempo non può essere ritenuta come un impedimento assoluto alla prosecuzione del contributo individuale espressivo della perdurante affectio societatis (sia all'interno della realtà carceraria che mediante strumenti di comunicazione con l'esterno, peraltro non infrequenti sul piano statistico). Ciò che rileva, in simili casi, è dunque l'esistenza di un substrato indiziario - da valutarsi in sede di merito - che sia idoneo a rendere altamente probabile la tesi del 'mantenimento in essere' del vincolo associativo in costanza di detenzione. Non si tratta, pertanto, di una inversione dell'onere dimostrativo - come sostenuto dalla difesa del ricorrente - quanto di apprezzare la pregressa intensità del vincolo che lega il soggetto al gruppo, l'assenza di segnali di dissociazione e ogni altro elemento utile a rappresentare la continuità del legame tra la persona ristretta e l'ente criminale.3.3 A tale compito, in effetti, non si è sottratto il Tribunale di Napoli, nel senso che non si è limitato ad affermare l'assenza di condotte di visibile dissociazione da parte del [OSCURATO:PERSONA], ma ha considerato come dato dirimente la particolare 'caratura associativa' espressa dal [OSCURATO:PERSONA] prima dell'arresto del maggio 2021, nonché la particolare modalità di funzionamento del gruppo associativo oggetto delle investigazioni (con tendenziale mantenimento dei rapporti anche con persone detenute). Si tratta di aspetti non illogicamente valutati, che portano a ritenere - sulla base di quanto detto in premessa - infondata la doglianza del ricorrente. 4. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.9