CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48216/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello clfi Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari del 01/10/2020, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs 06 settembre 2011, n. 159 e, per l'affetto - riconosciute le circostanze attenuanti generiche - lo aveva condannato alla pena di mesi tto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. I motivi di ricorso sono però inammissibili, poiché palesemente generici e non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria. Trattasi, infatti, di doglianze che denunciano asseriti difetti di contraddittorietà e palesi illogicità della motivazione, che però non emergono dal provvedimento impugnato. 3. Di contro, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, ricorrendo all'utilizzo di argomentazioni destinate a restare immuni da qualsivoglia stigma in sede di legittimità, in quanto scevre da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, oltre che coerenti con il contesto normativo di riferimento. Sottolinea la Corte territoriale, invero, che l'imputato - alle ore 20.47 del 20/11/2015 - non era presente presso la propria abitazione, nella quale era tenuto a restare in forza della prescrizione di permanenza domiciliare e dalla quale si era allontanato senza giustificazione alcuna, come confermato anche dalla moglie. 4. A fronte di un apparato motivazionale congruente, logico e privo della pur minima forma di contraddittorietà, l'impugnazione non ha oltrepassato la soglia della mera critica reiterativa e versata in fatto, invocando sostanzialmente una nuova valutazione in fatto (operazione ovviamente non consentita in sede di legittimità). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre