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CassazionedecretoSezione U

Cassazione n. 09657/2023

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.4/4/2023 UP ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 31277/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIB.SUP. [OSCURATO:PERSONA] n. 144/2021 depositata il 10/08/2021 vista l’ordinanza interlocutoria delle Sezioni Unite n. 208 del 5/1/2023; letta le memori e del ricorrente ( per l’udienza del 22/ 11/2002 ) , nonché della Provincia di Bolzano; letta la memoria del Procuratore generale, nella persona del sost. proc. gen. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/4/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del TSAP n. 144/21 dep. il 10 agosto 2021, con cui è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso il decreto assessorile 2.7.2019 della Provincia autonoma di Bolzano che ne aveva pronunciato la decadenza in p unto di concessione per piccola derivazione idroelettrica;

2. la sentenza impugnata ha premesso che : a) la decadenza veniva emessa perché alla citata concessione, già assentita in favore del comune con atto sub GD/9009per rilascio in decreto 20.6.2014 , non era seguita l’attivazione dell’impianto nel termi n e triennale (prorogabile fino a cinque) di cui all’art.30 l.p. 2/2015; b) secondo il comune, la provincia avrebbe dovuto prorogare il termine di esecuzione delle opere, poiché non era stato possib i le costruire l’annessa condotta forzata dato che il GSE (gestore dei servizi energetici) non aveva corrisposto all’ente locale gli incentivi per il R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag. realizzo della condottaprincipale di fognatura; c) la provincia, a sua volta, aveva eccepito l’omessa e pregiudiziale mancata impugnazione comunale del rigetto della proroga, disposto con atto del 19.11.2018 e comunque l’infondatezza della impugnazione;

3. la sentenza impugnata ha ritenuto l’inammissibilità del ricorso esponendoche: a) sussiste i l difetto d’interesse del comune, oggetto di primo provvedimento già ex se lesivo dell’ interesse sostanziale dedotto in giudizio; b) il circoscritto oggetto d’impugnazione avanti al TSAP, invero, benché in ipotesi rivisto nel merito in senso favorevole alla parte, non potrebbe travolgere la portata del previo diniego della proroga, in applicazione dell’art.35 co.1 lett. b) e 40 co.1 c.p.a.;

4. il ricorso deduce l’e rroneità della sentenza raggruppando le censure in due gruppi di motivi, viene illustrato da memoria e ad esso resiste la provincia, che ha depositato controricorso ;

5. all’esito dell’ordinanza interlocutoria n. 208 del 2023 , è stata fissata l’udienza pubblica, per la quale hanno depositato memoria il Procuratore generale e la provincia. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che:

1. il primo motivo solleva, in relazione all’art.360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione del principio iura novit curia, avendo riguardo alla declaratoria di decadenza dal diritto d’uso d’acqua pubblica ed altresì l’errata applicazione dell’art.55 T.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.1775, non sussistendo automatismo della scadenza dei termini bensì necessaria comparazione con tutti gli interessi pubblici coinvolti, da enunciare ogni volta e, nella specie, connessi all’utilizzo delle fonti rinnovabili;

2. con il secondo motivo viene censurata, per perplessità , incongruenza ed illogicità, la motivazione della sentenza TSAP per R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag. essersi risolta a riconoscere valore determinante alla condotta dell’[OSCURATO:PERSONA] provinciale , esprimente un mero atto procedimentale, così esonerando l’organo assessorile dall’esercizio della sua competenza di merito, ciò anche in violazione dell’art.112 c.p.c., dunque omettendo di considerare che il ricorso impugnava sia il decreto assessorileche la predetta nota, da intendere incorporata al primo, perché solo con il primo divenuta definitiva;

3. in via subordinata è eccepita la questione di legittimità costituzionale dell’art.30 l.p. 2/2015 per violazione della ragionevolezza e dei parametri dell’art.9 p.9 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.670 avendo riguardo al tertium comparationisdell’art.55 T.U. 1775/1933 e all’unità dell’ordinamento;

4. l’ordinanza interlocutoria ha rilevato che « i motivi pongono la questione dei presupposti per la decadenza dal diritto d’uso d’acqua pubblica, in relazione all’invocato art.55 T.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.1775, tenuto conto del diniego della proroga richiesta e della portata dell’art.30 l.p. 2/2015»;

5. il ricorso è in ammissibile in alcuni profili e infondato per altri ; va in primo luogo disposta la trattazione congiunta dei due motivi,i quali, avvinti da connessione, s’imperniano su una complessa censura di incompetenza decisionale dell’organo dirigenziale che aveva assunto il diniego di proroga della concessione e di difetto di motivazione del decreto assessorile finale reso sul punto della decadenza del potere di attuare la medesima; in realtà, la ratio decidendidella sentenza impugnata verte sulla resistenza logica che anche un eventuale acco glimento della seconda doglianza svilupperebbe sull’interesse sostanziale del comune, già inciso definitivamente dal primo atto; si tratta di un nucleo motivazionale e statuitivo cui la parte si è opposta in modo del tutto generico, operando una frammentazione impugnatoria e così confidando sull’annullamento dell’atto assessorile per effetto di una serie solo derivata di vizi degli elementi del procedimento amministrativo; R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag.

6. in vero , il ricorso pecca di aspecificità , poiché omette di riportare, almeno nei tratti essenziali dei rispettivi e pertinenti atti difensivi, ove l’incompetenza dell’atto dirigenziale di diniego di proroga e la sua non definitività sarebbero stati esposti come puntuali contenuti d’impugnazione avanti al TSAP, oltre un generico richiamoal vizio dell’intero procedimento amministrativo cui la parte li ha, ad ogni effetto, inteso riferire; da un canto, infatti, va ripetuto che ove una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella pronuncia impugnata, il ricorrente che ciononostante la proponga nella sede di legittimità ha l'onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, vale a dire riportando dove, come e quando , così permettendo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa; ciò in quanto «i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decídendumdel giudizio di merito, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» (Cass. n. 30044 del 2019, in motivazione; Cass. 3436 del 2022; Cass. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 27568 del 2017);

7. d’altro canto, la descritta modalità di articolazione delle censure si pone in contrasto con icaratteri di specificità, completezza e riferibilità alla sentenza impugnata che devono contraddistinguere i motivi del ricorso per cassazione, quale mezzo d'impugnazione a critica vincolata, i quali esigono che il ricorrente individui altresì le affermazioni in diritto che ritiene in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, spiegando il modo in cui, a suo avviso, il giudice di merito se ne è discostato (cfr. Cass. s.u. 2374 5 / 2020; Cass.16700/2020; Cass.4905/2020); in tema di competenza dirigenziale R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag. e provvisorietà del relativo atto i riferimenti sono invece di debole richiamo sistematico e nemmeno pertinenti quanto al richiamo giurisprudenziale, posto che la diversa competenza assessorile concerne non l’atto adottato sulla richiesta di proroga del termine per il realizzo dell’impianto bensì la decisione sulla stessa derivazione;

8. analoga sorte va riservata alla doglianza sulla condotta della P.A. che avrebbe inge n erato nel comune un “ affidamento ” , dedotto in termini, da un lato , del tutto generici e, dall’altro, co munque afferenti ad una questione in apparenza nuova, dunque già come tale inammissibile(Cass. 32804/2019, 28480/2005);

9. quanto alla incorporazione del diniego di proroga nel successivo decreto assessorile, l’assunto mira ad eludere la portata già condizionante l’esito finale del procedimento che il primo determina, finendo con il rivestirne una portata interruttiva al contempo instauratrice di un immediato interesse all’impugnazione, nella vicenda non declinato in alcun atto rimediale da parte del comune; soccorre infatti, nella fattispecie, uno dei casi in cui l’atto «assum[e] carattere di vincolatività, determinando in via inderogabile il contenuto dell'atto conclusivo del procedimento, ovvero comport[a] un arresto procedimentale » (Cass. s.u. 5194/2019) o anche « paralizza la situazione giuridica del soggetto destinatario» (Cas s. s.u. 17655/2013); può cioè affermarsi che il diniego della proroga è da considerarsi espressivo di una «volontà dell'amministrazione con efficacia immediatamente lesiva», dunque non deponenel senso di un atto meramente interinale, privo di effetti diretti, che si inseriscanell'istruttoria senza condizionarne l'esito, in questo all’opposto e decisivamente realizzando, come esemplificato anche da Cass. s.u. 7702/2016,un esempio tra gli «atti interlocutori, idonei ad arrecare un arresto procedimentale capace di frustrare l'aspirazione dell'istante ad un celere soddisfacimento dell'interesse pretensivo prospettato»; tant’è che , diversamente da fattispecie R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag. altrimenti considerate, nemmeno può dirsi che, emesso il diniego di proroga, sopravviva il procedimento, dunque in nuova fase che segua la primae non ne sia condizionata (Cass. s.u. 2119 5 /2017), circostanza che preclude un ’attività amministrativa finale che nel merito riconsideri ladecadenza, già altrimenti prodottasi, anche per questa via e data la motivazione del diniego sussistendo l’onere di impugnabilità immediata del primo atto negativo ; in tal modo, gli indirizzi menzionati sembrano robustamente armonizzarsi con i principi della giurisprudenza amministrativa, convergendo sulla non rilevanza dell’intervento dell’atto endoprocedimentale se ripreso alla conclusione del procedimento ovvero in una fase che ordinariamente dovrebbe seguire appunto con un successivo provvedimento, ciò che conta essendo il contenuto per verificare se il secondo, già adottato o meno, sia vincolatodal primo; 10.nella vicenda, l’atto endoprocedimentale oggetto di mancata impugnazione (il diniego di proroga) può appartenere, in linea con significativi precedenti del Consiglio di Stato, al perimetro di quegli atti che derogano alla ordinaria regola abbinante l’attitudine preparatoria (e dunque la rilevanza interna) all’insuscettibilità di lesione immediata del soggetto partecipante al procedimento (da cui la non impugnabilità, se non insieme alla determinazione finale del procedimento stesso); infatti, la portata del diniego di proroga determina, quanto meno, l’arresto del procedimento con un primo effetto negativo rispetto al bene della vita cui il privato aspira (Cons.

Stato, sent. n. 9155 del 30/12/2003), derivandonela impugnabilità dell’atto stesso (benché contenutisticamente intermedio) (Cons.

Stato, Ad.

Plen., sent.n. 8 del 10/7/1986); la lesione alle posizioni giuridiche è dunque già sorta, poiché gli interessi che attendono il rispettivo soddisfacimento da un procedimento favorevole dell’amministrazione (cd. interessi pretensivi) non possono essere tutelati se non azionando l’interesse strumentale all’eliminazione dell’atto preclusivo del successivo sviluppo del procedimento (Cons.

R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag.

Stato, sent. n. 480 del 16/2/2005); nella stessa linea, è stato affermato che, avuto riguardo al legame che, nella catena sequenziale, avvince le progressive attività della P.A., l'illegittimità, ed il conseguente annullamento, del provvedimento intermedio ha effetto caducante, in via derivata, del provvedimento conclusivo, tanto se questo sia riferibile allo stesso organo, cui è da imputarsi la primitiva difformità dalla legge, «quanto se sia da riferire ad un organo diverso oppure ad altra autorità amministrativa» (Cons.

Stato Sez.

V, 30/04/2003, n. 2245); 11.ulteriore convergenza dei due plessi procede dalla disamina della decadenza ove essa, avendo riguardo ad una concessione (come nel caso) e riflettendo la natura composita diquesto atto con aspetti pubblicistici(specie fino al rilascio del titolo) e privatistici (con il diritto soggettivo che ne nasce), manifesta la piena compatibilità della possibile perdurante ingerenza della P.A. nell’attività del concessionario, dunque su l rapporto, con poteri di direzione, sostituzione ovvero revoca (Cass. s.u. 9775/2022) , finendo con l’assecondare una ricostruzione propriamen te sanzionatoria attribuibile a tale intervento; né si pone sul punto –con anticipazione di quanto successivamente illustrato –una questione di competenza alla pronuncia sulla richiesta di proroga, poiché la norma evocata (l.p.

Bolzano n. 2 del 2015) all’art. 30 si limita a stabilire che l’impianto per la derivazione oggetto della concessione deve essere realizzato e messo in esercizio entro tre anni dal rilascio della relativa concessione, aggiungendo alsecondo comma che, in casi motivati, il termine può essere prorogato fino ad un massimo di cinque ; dunque nella disciplina legislativa seguita dall’ente non vi è attribuzione ad un organo specifico della competenza a pronunciarsi sulla richiesta di proroga del termine di realizzazione dell’impianto assentito; ne discende che l ’atto con cui l’amministrazione si pronuncia in ordine all’istanza di proroga potrebbe essere qualificato come un provvedimento finale del subprocedimento, con cui R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag. l’interessato mira ad ottenere la proroga in questione, senza la quale infattiopera la regola, sostanziale e procedimentale insieme, del co.3 art.30 cit., per cui In caso di mancata realizzazione dell'impianto, la concessione decade e viene archiviata; 12.né, infine, soccorre il richiamo alla pronuncia S.U. n. 31025 del 2019, la quale si riferisce al diverso caso di impugnazione del provvedimento con cui l’Ufficio elettrificazione della Provincia autonoma di Bolzano non aveva ammesso all’istruttoria la domanda di concessione di piccola derivazione d’acqua avanzata dal ricorrente; la cassazione della sentenza TSAP era stata disposta però affermando che, in base agli artt. 2 e 3 l.p. n. 7 del 2005(la disciplina anteriore alla l.p. n.2 del 2015), spetta all’assessore provinciale, competente in materia di acque pubbliche ed energia, la competenza a decidere sulle domande di riconoscimento e di concessione di piccole e grandi derivazioni d’acqua(conf.

Cass. s.u. 16739/2019); la vicenda di causa è diversa, controvertendosi non di diniego di concessione, bensì di diniego di proroga di un termine per il realizzo di impianto su concessione già disposta, oltre che sulla base di parametri normativi diversi; 13.appare inoltre del tutto generica la modalità con cui è stata sollevata la violazione dell’art.55 T.U. 1775/1933 laddove l’atto assessorile impugnato dava conto dell’applicazione invece dell’art.30 l.p. 2/2015 avendo ri g uardo al mancato realizzo nei termini , oggettivamente accertato, dell’impianto; l’infondatezza della censuraappartiene in primo luogo alla dedotta applicabilità dell’art. 55 T.U., sia per prevalenza normativa ratione temporis(tesi ripresa anche dal Procuratore generale), sia per decisività della norma statuale rispetto al caso deciso; nel contesto del secondo profilo, il TSAP avrebbe trascurato che il citato art. 55 del T.U. n. 1775 del 1933, per come interpretato dalla Suprema Corte (S.U. n.504 del 2011), non consente alcun automatismo nella declaratoria di decadenza della concessione, ma richiederebbe una nuova R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag. ponderazione degli interessi pubblici coinvolti, al fine di verificare se, nonostante il mancato rispetto del termine, sussistano comunque ragioni per la conservazione della concessione; in realtà, è vero che la lett. f)del co.1 art.55 richiama, come circostanza per la quale il Ministro dei Lavori pubblici (nel testo originario) ha facoltà di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l’acqua pubblica, appunto il decorso dei termini stabiliti nel decre to e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa, permettendo all’autorità (co.2) di prorogare i termini di cui alla lettera f), qualora riconosca un giustificato ritardo nella esecuzione delle opere; e sul punto opera il richiamo al principio espresso dalle citate S.U. per cui occorre un provvedimento motivato, di natura costitutiva ed espresso, non bastando lo scorrimento dell’inerzia bensì occorrendo una autonoma valutazione della P.A., per la possibile riconsiderazione dell’interesse pubblico conservativo, ciononostante, della concessione;

14. in realtà anche il quadro normativo sopravvenuto assegna all’autorità provinciale, proprio all’art. 30(co. 2 e 3) l.p.

B olzano n. 2 del 2015, il potere diprorogare motivatamente il termine triennale, addirittura fino a cinque per la realizzazione dell’impianto; ciò che accomuna le due discipline sembra purtuttavia essere la collocazione dovuta della valutazione comparativa degli interessi contrapposti non nel momento in cui viene dichiarata la decadenza della concessione, bensì nel momento antecedente in cui viene decisa l’istanza di proroga del termine per la realizzazione dell’impianto, non divergendo sul punto l’art. 30 della l.p.

Bolzano 2015 e l’art. 55 del T.U. 1933; 15.la censura non trova fondamento, comunque, nemmeno con riguardo al primo profilo; è vero che l’art.34 l.p. n.2 del 2015 contiene una disciplina transitoria che opera da spartiacque temporale, con rimessione regolatoria scriminata in base ad un elemento formale, la pubblicazione delle domande di concessione, R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag. per cui solo quelle ancora pendenti e non ancorapubblicate, dopo la scadenza massima del 30.6.2015, sono attratte dalla nuova disciplina (previa procedura di garanzia verso i richiedenti, avviso, diritto di presentare integrazioni dei progetti in base alla nuova norma); le domande già pubblicat e restan o , invece, trattate secondo le disposizioni previgenti (la legge n. 7 del 2005); queste Sezioni Unite hanno più volte affrontato la questione del diritto intertemporale, statuendo che la rilevanza in sé del mero fatto della mancata pubblicazione, rinvia a l principio per cui « la norma transitoria dell'art. 34 della l.p. n. 2 del 2015 .. alla luce degli artt.3 e 24 Cost., va interpretata nel senso della necessaria applicabilità della sopravvenuta disciplina non solo alle procedure amministrative ancora pendenti, ma anche al contenzioso che ne sia derivato» (Cass. s.u. 24596/2016, 18400/2017, 14229/2020);e pur tuttavia, si precisa in questa diversa sede, i criteri seguiti concernono contenziosi in materia di concessione in itinere , cioè per domande pubblicate ovvero non pubblicate, mentre la vicenda di causa interroga sulla sorte eventualmente decadenziale di una concessione già rilasciata; per questa ragione, il relativo procedimento amministrativo sembra trovare la sua sede propriaesattamente nella disciplina – in mancanza di altri elementi normativi di diritto intertemporale - che ratione temporis governa il rapporto concessorio già instauratoe per le nuove fasi che scaturisc a no dalla sua esecuzione; in questo senso, il regime dell’art.30 l.p. n.2 del 2015 esprime un dato specializzante e di linearità regolatoria comprensivo anche del subprocedimento di diniego della proroga , nonché, poi, della finale pronuncia didecadenza dalla concessione;

16. nel meri to, l’omessa attivazione tempestiva risulta con chiarezza quale rinvio a circostanza già accertata con l’atto dirigenziale di diniego della proroga, senza che le ragioni di tale mancata realizzazione dell’impianto, addotte con solo riferimento alla non conseguita concessione di aiuti finanziari al comune, siano R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag. state, come detto, sottoposte a tempestivo controllo giurisdizionale, benché dall’atto considerate non condivisibili; né a diversa sorte può giungere, al di là della sua improprietà tematica, la ancor più generica censura evocante il mancato rispetto di svariati teoremi matematici, laddove, più pianamente, il ricorso non contrapp one alcuna ricostruzione interpretativa volta ad illustrare la ragione per cui, nonostante l’art.9 punto 9 d .P.R. 31 agosto 1972, n.670 attribuisca alle province del T .

A .

A . la potestà legislativa in tema di utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico,sia predicabile una diversa gerarchia normativa, di subordinazione o ancillaritào inclusione che sia; 17.va inoltre ricordato che, anche per le pronunce del TSAP, è divenuto inammissibile il prospettato vizio di motivazione, atteso che trova applicazione nella specie ratione temporis l'art.360 co.1 n.5 c.p.c., come modificato dal d.l. 22/6/2012, n.83, convertito nella legge del 7/8/2012, n.134/2012, che, come ritenuto nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 , rende oggi denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, nei limiti in cui l'anomalia motivazionale «si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente alla esistenza in sé della motivazione, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto delle altre risultanze processuali (nelle ipotesi quindi di «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», «motivazione apparente», «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» di motivazione)»(Cass. s.u. 11535/2018); 18.la previsione di un termine per il realizzo della concessione assentita, quale norma provinciale comunque speciale rispetto ad ogni altro termine della normativa statale, realizza cosìl’espressione di una competenza correttamente segnata a livello costituzionale e R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag. della quale non è predicabile alcuna patente d’irragionevolezza; essa, infatti, concorre a definire la formazione di un ordinato procedimento anche nel senso– confo rme ai precetti dell’art.97 co.2 e dell’art.3 Cost. - di circoscrivere temporalmente l ’incertezza sull a persistente soggezione del territorio a possibili vicende di sfruttamento privato o comunque singolare nell’utilizzo di risorse pubbliche; un’interpretazione della norma che esiga termini predefiniti delle opereda realizzare , sanzionandone la inosservanza con la pronta e certa decadenza dai vantaggi attribuiti (salvo tempestiva ponderazione dell’interesse pubblico) , esprime una visione bilanciata della cura e promozione dell’assetto idrogeologico e della tempestiva programmazione ambientale , permettendo, in caso di mancato rispetto degli adempimenti prescritti p er la stabilizzazione del titolo individuale allo sfruttamento, di ricostituire una fruizione più ampia degli stessibeni ovvero consent ire alla P.A. una rinnovata valutazionedi ulteriori rapporti di concessione; 19.la specifica base motivazionale della sentenza TSAP, a richiamo della decadenza per atto didiniego di proroga della concessione mai impugnato, rende infine ragione della esorbitanza di altre censure, tanto generiche (tutela dell’ambiente, sacrificio di fonti rinnovabili) quanto prive di traccia processuale pregressa, oltre che, in parte, collegate a fattispecie insorte dopo l’atto assessorile impugnato; conclusivamente, il ricorso va rigettato; la pronuncia sulle speseè resa secondo la regola della soccombenza ed è meglio specificata , per la liquidazione, in dispositivo; sussistono i presupposti dell'obbligo per la parte di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002(Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 7.200, R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag. di cui 200 euro per esborsi, nonché accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%;ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.4/4/2023 UP ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 31277/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIB.SUP. [OSCURATO:PERSONA] n. 144/2021 depositata il 10/08/2021 vista l’ordinanza interlocutoria delle Sezioni Unite n. 208 del 5/1/2023; letta le memori e del ricorrente ( per l’udienza del 22/ 11/2002 ) , nonché della Provincia di Bolzano; letta la memoria del Procuratore generale, nella persona del sost. proc. gen. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/4/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del TSAP n. 144/21 dep. il 10 agosto 2021, con cui è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso il decreto assessorile 2.7.2019 della Provincia autonoma di Bolzano che ne aveva pronunciato la decadenza in p unto di concessione per piccola derivazione idroelettrica; 2. la sentenza impugnata ha premesso che : a) la decadenza veniva emessa perché alla citata concessione, già assentita in favore del comune con atto sub GD/9009per rilascio in decreto 20.6.2014 , non era seguita l’attivazione dell’impianto nel termi n e triennale (prorogabile fino a cinque) di cui all’art.30 l.p. 2/2015; b) secondo il comune, la provincia avrebbe dovuto prorogare il termine di esecuzione delle opere, poiché non era stato possib i le costruire l’annessa condotta forzata dato che il GSE (gestore dei servizi energetici) non aveva corrisposto all’ente locale gli incentivi per il R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag. realizzo della condottaprincipale di fognatura; c) la provincia, a sua volta, aveva eccepito l’omessa e pregiudiziale mancata impugnazione comunale del rigetto della proroga, disposto con atto del 19.11.2018 e comunque l’infondatezza della impugnazione; 3. la sentenza impugnata ha ritenuto l’inammissibilità del ricorso esponendoche: a) sussiste i l difetto d’interesse del comune, oggetto di primo provvedimento già ex se lesivo dell’ interesse sostanziale dedotto in giudizio; b) il circoscritto oggetto d’impugnazione avanti al TSAP, invero, benché in ipotesi rivisto nel merito in senso favorevole alla parte, non potrebbe travolgere la portata del previo diniego della proroga, in applicazione dell’art.35 co.1 lett. b) e 40 co.1 c.p.a.; 4. il ricorso deduce l’e rroneità della sentenza raggruppando le censure in due gruppi di motivi, viene illustrato da memoria e ad esso resiste la provincia, che ha depositato controricorso ; 5. all’esito dell’ordinanza interlocutoria n. 208 del 2023 , è stata fissata l’udienza pubblica, per la quale hanno depositato memoria il Procuratore generale e la provincia. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1. il primo motivo solleva, in relazione all’art.360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione del principio iura novit curia, avendo riguardo alla declaratoria di decadenza dal diritto d’uso d’acqua pubblica ed altresì l’errata applicazione dell’art.55 T.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.1775, non sussistendo automatismo della scadenza dei termini bensì necessaria comparazione con tutti gli interessi pubblici coinvolti, da enunciare ogni volta e, nella specie, connessi all’utilizzo delle fonti rinnovabili; 2. con il secondo motivo viene censurata, per perplessità , incongruenza ed illogicità, la motivazione della sentenza TSAP per R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag. essersi risolta a riconoscere valore determinante alla condotta dell’[OSCURATO:PERSONA] provinciale , esprimente un mero atto procedimentale, così esonerando l’organo assessorile dall’esercizio della sua competenza di merito, ciò anche in violazione dell’art.112 c.p.c., dunque omettendo di considerare che il ricorso impugnava sia il decreto assessorileche la predetta nota, da intendere incorporata al primo, perché solo con il primo divenuta definitiva; 3. in via subordinata è eccepita la questione di legittimità costituzionale dell’art.30 l.p. 2/2015 per violazione della ragionevolezza e dei parametri dell’art.9 p.9 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.670 avendo riguardo al tertium comparationisdell’art.55 T.U. 1775/1933 e all’unità dell’ordinamento; 4. l’ordinanza interlocutoria ha rilevato che « i motivi pongono la questione dei presupposti per la decadenza dal diritto d’uso d’acqua pubblica, in relazione all’invocato art.55 T.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.1775, tenuto conto del diniego della proroga richiesta e della portata dell’art.30 l.p. 2/2015»; 5. il ricorso è in ammissibile in alcuni profili e infondato per altri ; va in primo luogo disposta la trattazione congiunta dei due motivi,i quali, avvinti da connessione, s’imperniano su una complessa censura di incompetenza decisionale dell’organo dirigenziale che aveva assunto il diniego di proroga della concessione e di difetto di motivazione del decreto assessorile finale reso sul punto della decadenza del potere di attuare la medesima; in realtà, la ratio decidendidella sentenza impugnata verte sulla resistenza logica che anche un eventuale acco glimento della seconda doglianza svilupperebbe sull’interesse sostanziale del comune, già inciso definitivamente dal primo atto; si tratta di un nucleo motivazionale e statuitivo cui la parte si è opposta in modo del tutto generico, operando una frammentazione impugnatoria e così confidando sull’annullamento dell’atto assessorile per effetto di una serie solo derivata di vizi degli elementi del procedimento amministrativo; R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag. 6. in vero , il ricorso pecca di aspecificità , poiché omette di riportare, almeno nei tratti essenziali dei rispettivi e pertinenti atti difensivi, ove l’incompetenza dell’atto dirigenziale di diniego di proroga e la sua non definitività sarebbero stati esposti come puntuali contenuti d’impugnazione avanti al TSAP, oltre un generico richiamoal vizio dell’intero procedimento amministrativo cui la parte li ha, ad ogni effetto, inteso riferire; da un canto, infatti, va ripetuto che ove una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella pronuncia impugnata, il ricorrente che ciononostante la proponga nella sede di legittimità ha l'onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, vale a dire riportando dove, come e quando , così permettendo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa; ciò in quanto «i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decídendumdel giudizio di merito, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» (Cass. n. 30044 del 2019, in motivazione; Cass. 3436 del 2022; Cass. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 27568 del 2017); 7. d’altro canto, la descritta modalità di articolazione delle censure si pone in contrasto con icaratteri di specificità, completezza e riferibilità alla sentenza impugnata che devono contraddistinguere i motivi del ricorso per cassazione, quale mezzo d'impugnazione a critica vincolata, i quali esigono che il ricorrente individui altresì le affermazioni in diritto che ritiene in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, spiegando il modo in cui, a suo avviso, il giudice di merito se ne è discostato (cfr. Cass. s.u. 2374 5 / 2020; Cass.16700/2020; Cass.4905/2020); in tema di competenza dirigenziale R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag. e provvisorietà del relativo atto i riferimenti sono invece di debole richiamo sistematico e nemmeno pertinenti quanto al richiamo giurisprudenziale, posto che la diversa competenza assessorile concerne non l’atto adottato sulla richiesta di proroga del termine per il realizzo dell’impianto bensì la decisione sulla stessa derivazione; 8. analoga sorte va riservata alla doglianza sulla condotta della P.A. che avrebbe inge n erato nel comune un “ affidamento ” , dedotto in termini, da un lato , del tutto generici e, dall’altro, co munque afferenti ad una questione in apparenza nuova, dunque già come tale inammissibile(Cass. 32804/2019, 28480/2005); 9. quanto alla incorporazione del diniego di proroga nel successivo decreto assessorile, l’assunto mira ad eludere la portata già condizionante l’esito finale del procedimento che il primo determina, finendo con il rivestirne una portata interruttiva al contempo instauratrice di un immediato interesse all’impugnazione, nella vicenda non declinato in alcun atto rimediale da parte del comune; soccorre infatti, nella fattispecie, uno dei casi in cui l’atto «assum[e] carattere di vincolatività, determinando in via inderogabile il contenuto dell'atto conclusivo del procedimento, ovvero comport[a] un arresto procedimentale » (Cass. s.u. 5194/2019) o anche « paralizza la situazione giuridica del soggetto destinatario» (Cas s. s.u. 17655/2013); può cioè affermarsi che il diniego della proroga è da considerarsi espressivo di una «volontà dell'amministrazione con efficacia immediatamente lesiva», dunque non deponenel senso di un atto meramente interinale, privo di effetti diretti, che si inseriscanell'istruttoria senza condizionarne l'esito, in questo all’opposto e decisivamente realizzando, come esemplificato anche da Cass. s.u. 7702/2016,un esempio tra gli «atti interlocutori, idonei ad arrecare un arresto procedimentale capace di frustrare l'aspirazione dell'istante ad un celere soddisfacimento dell'interesse pretensivo prospettato»; tant’è che , diversamente da fattispecie R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag. altrimenti considerate, nemmeno può dirsi che, emesso il diniego di proroga, sopravviva il procedimento, dunque in nuova fase che segua la primae non ne sia condizionata (Cass. s.u. 2119 5 /2017), circostanza che preclude un ’attività amministrativa finale che nel merito riconsideri ladecadenza, già altrimenti prodottasi, anche per questa via e data la motivazione del diniego sussistendo l’onere di impugnabilità immediata del primo atto negativo ; in tal modo, gli indirizzi menzionati sembrano robustamente armonizzarsi con i principi della giurisprudenza amministrativa, convergendo sulla non rilevanza dell’intervento dell’atto endoprocedimentale se ripreso alla conclusione del procedimento ovvero in una fase che ordinariamente dovrebbe seguire appunto con un successivo provvedimento, ciò che conta essendo il contenuto per verificare se il secondo, già adottato o meno, sia vincolatodal primo; 10.nella vicenda, l’atto endoprocedimentale oggetto di mancata impugnazione (il diniego di proroga) può appartenere, in linea con significativi precedenti del Consiglio di Stato, al perimetro di quegli atti che derogano alla ordinaria regola abbinante l’attitudine preparatoria (e dunque la rilevanza interna) all’insuscettibilità di lesione immediata del soggetto partecipante al procedimento (da cui la non impugnabilità, se non insieme alla determinazione finale del procedimento stesso); infatti, la portata del diniego di proroga determina, quanto meno, l’arresto del procedimento con un primo effetto negativo rispetto al bene della vita cui il privato aspira (Cons. Stato, sent. n. 9155 del 30/12/2003), derivandonela impugnabilità dell’atto stesso (benché contenutisticamente intermedio) (Cons. Stato, Ad. Plen., sent.n. 8 del 10/7/1986); la lesione alle posizioni giuridiche è dunque già sorta, poiché gli interessi che attendono il rispettivo soddisfacimento da un procedimento favorevole dell’amministrazione (cd. interessi pretensivi) non possono essere tutelati se non azionando l’interesse strumentale all’eliminazione dell’atto preclusivo del successivo sviluppo del procedimento (Cons. R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag. Stato, sent. n. 480 del 16/2/2005); nella stessa linea, è stato affermato che, avuto riguardo al legame che, nella catena sequenziale, avvince le progressive attività della P.A., l'illegittimità, ed il conseguente annullamento, del provvedimento intermedio ha effetto caducante, in via derivata, del provvedimento conclusivo, tanto se questo sia riferibile allo stesso organo, cui è da imputarsi la primitiva difformità dalla legge, «quanto se sia da riferire ad un organo diverso oppure ad altra autorità amministrativa» (Cons. Stato Sez. V, 30/04/2003, n. 2245); 11.ulteriore convergenza dei due plessi procede dalla disamina della decadenza ove essa, avendo riguardo ad una concessione (come nel caso) e riflettendo la natura composita diquesto atto con aspetti pubblicistici(specie fino al rilascio del titolo) e privatistici (con il diritto soggettivo che ne nasce), manifesta la piena compatibilità della possibile perdurante ingerenza della P.A. nell’attività del concessionario, dunque su l rapporto, con poteri di direzione, sostituzione ovvero revoca (Cass. s.u. 9775/2022) , finendo con l’assecondare una ricostruzione propriamen te sanzionatoria attribuibile a tale intervento; né si pone sul punto –con anticipazione di quanto successivamente illustrato –una questione di competenza alla pronuncia sulla richiesta di proroga, poiché la norma evocata (l.p. Bolzano n. 2 del 2015) all’art. 30 si limita a stabilire che l’impianto per la derivazione oggetto della concessione deve essere realizzato e messo in esercizio entro tre anni dal rilascio della relativa concessione, aggiungendo alsecondo comma che, in casi motivati, il termine può essere prorogato fino ad un massimo di cinque ; dunque nella disciplina legislativa seguita dall’ente non vi è attribuzione ad un organo specifico della competenza a pronunciarsi sulla richiesta di proroga del termine di realizzazione dell’impianto assentito; ne discende che l ’atto con cui l’amministrazione si pronuncia in ordine all’istanza di proroga potrebbe essere qualificato come un provvedimento finale del subprocedimento, con cui R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag. l’interessato mira ad ottenere la proroga in questione, senza la quale infattiopera la regola, sostanziale e procedimentale insieme, del co.3 art.30 cit., per cui In caso di mancata realizzazione dell'impianto, la concessione decade e viene archiviata; 12.né, infine, soccorre il richiamo alla pronuncia S.U. n. 31025 del 2019, la quale si riferisce al diverso caso di impugnazione del provvedimento con cui l’Ufficio elettrificazione della Provincia autonoma di Bolzano non aveva ammesso all’istruttoria la domanda di concessione di piccola derivazione d’acqua avanzata dal ricorrente; la cassazione della sentenza TSAP era stata disposta però affermando che, in base agli artt. 2 e 3 l.p. n. 7 del 2005(la disciplina anteriore alla l.p. n.2 del 2015), spetta all’assessore provinciale, competente in materia di acque pubbliche ed energia, la competenza a decidere sulle domande di riconoscimento e di concessione di piccole e grandi derivazioni d’acqua(conf. Cass. s.u. 16739/2019); la vicenda di causa è diversa, controvertendosi non di diniego di concessione, bensì di diniego di proroga di un termine per il realizzo di impianto su concessione già disposta, oltre che sulla base di parametri normativi diversi; 13.appare inoltre del tutto generica la modalità con cui è stata sollevata la violazione dell’art.55 T.U. 1775/1933 laddove l’atto assessorile impugnato dava conto dell’applicazione invece dell’art.30 l.p. 2/2015 avendo ri g uardo al mancato realizzo nei termini , oggettivamente accertato, dell’impianto; l’infondatezza della censuraappartiene in primo luogo alla dedotta applicabilità dell’art. 55 T.U., sia per prevalenza normativa ratione temporis(tesi ripresa anche dal Procuratore generale), sia per decisività della norma statuale rispetto al caso deciso; nel contesto del secondo profilo, il TSAP avrebbe trascurato che il citato art. 55 del T.U. n. 1775 del 1933, per come interpretato dalla Suprema Corte (S.U. n.504 del 2011), non consente alcun automatismo nella declaratoria di decadenza della concessione, ma richiederebbe una nuova R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag. ponderazione degli interessi pubblici coinvolti, al fine di verificare se, nonostante il mancato rispetto del termine, sussistano comunque ragioni per la conservazione della concessione; in realtà, è vero che la lett. f)del co.1 art.55 richiama, come circostanza per la quale il Ministro dei Lavori pubblici (nel testo originario) ha facoltà di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l’acqua pubblica, appunto il decorso dei termini stabiliti nel decre to e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa, permettendo all’autorità (co.2) di prorogare i termini di cui alla lettera f), qualora riconosca un giustificato ritardo nella esecuzione delle opere; e sul punto opera il richiamo al principio espresso dalle citate S.U. per cui occorre un provvedimento motivato, di natura costitutiva ed espresso, non bastando lo scorrimento dell’inerzia bensì occorrendo una autonoma valutazione della P.A., per la possibile riconsiderazione dell’interesse pubblico conservativo, ciononostante, della concessione; 14. in realtà anche il quadro normativo sopravvenuto assegna all’autorità provinciale, proprio all’art. 30(co. 2 e 3) l.p. B olzano n. 2 del 2015, il potere diprorogare motivatamente il termine triennale, addirittura fino a cinque per la realizzazione dell’impianto; ciò che accomuna le due discipline sembra purtuttavia essere la collocazione dovuta della valutazione comparativa degli interessi contrapposti non nel momento in cui viene dichiarata la decadenza della concessione, bensì nel momento antecedente in cui viene decisa l’istanza di proroga del termine per la realizzazione dell’impianto, non divergendo sul punto l’art. 30 della l.p. Bolzano 2015 e l’art. 55 del T.U. 1933; 15.la censura non trova fondamento, comunque, nemmeno con riguardo al primo profilo; è vero che l’art.34 l.p. n.2 del 2015 contiene una disciplina transitoria che opera da spartiacque temporale, con rimessione regolatoria scriminata in base ad un elemento formale, la pubblicazione delle domande di concessione, R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag. per cui solo quelle ancora pendenti e non ancorapubblicate, dopo la scadenza massima del 30.6.2015, sono attratte dalla nuova disciplina (previa procedura di garanzia verso i richiedenti, avviso, diritto di presentare integrazioni dei progetti in base alla nuova norma); le domande già pubblicat e restan o , invece, trattate secondo le disposizioni previgenti (la legge n. 7 del 2005); queste Sezioni Unite hanno più volte affrontato la questione del diritto intertemporale, statuendo che la rilevanza in sé del mero fatto della mancata pubblicazione, rinvia a l principio per cui « la norma transitoria dell'art. 34 della l.p. n. 2 del 2015 .. alla luce degli artt.3 e 24 Cost., va interpretata nel senso della necessaria applicabilità della sopravvenuta disciplina non solo alle procedure amministrative ancora pendenti, ma anche al contenzioso che ne sia derivato» (Cass. s.u. 24596/2016, 18400/2017, 14229/2020);e pur tuttavia, si precisa in questa diversa sede, i criteri seguiti concernono contenziosi in materia di concessione in itinere , cioè per domande pubblicate ovvero non pubblicate, mentre la vicenda di causa interroga sulla sorte eventualmente decadenziale di una concessione già rilasciata; per questa ragione, il relativo procedimento amministrativo sembra trovare la sua sede propriaesattamente nella disciplina – in mancanza di altri elementi normativi di diritto intertemporale - che ratione temporis governa il rapporto concessorio già instauratoe per le nuove fasi che scaturisc a no dalla sua esecuzione; in questo senso, il regime dell’art.30 l.p. n.2 del 2015 esprime un dato specializzante e di linearità regolatoria comprensivo anche del subprocedimento di diniego della proroga , nonché, poi, della finale pronuncia didecadenza dalla concessione; 16. nel meri to, l’omessa attivazione tempestiva risulta con chiarezza quale rinvio a circostanza già accertata con l’atto dirigenziale di diniego della proroga, senza che le ragioni di tale mancata realizzazione dell’impianto, addotte con solo riferimento alla non conseguita concessione di aiuti finanziari al comune, siano R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag. state, come detto, sottoposte a tempestivo controllo giurisdizionale, benché dall’atto considerate non condivisibili; né a diversa sorte può giungere, al di là della sua improprietà tematica, la ancor più generica censura evocante il mancato rispetto di svariati teoremi matematici, laddove, più pianamente, il ricorso non contrapp one alcuna ricostruzione interpretativa volta ad illustrare la ragione per cui, nonostante l’art.9 punto 9 d .P.R. 31 agosto 1972, n.670 attribuisca alle province del T . A . A . la potestà legislativa in tema di utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico,sia predicabile una diversa gerarchia normativa, di subordinazione o ancillaritào inclusione che sia; 17.va inoltre ricordato che, anche per le pronunce del TSAP, è divenuto inammissibile il prospettato vizio di motivazione, atteso che trova applicazione nella specie ratione temporis l'art.360 co.1 n.5 c.p.c., come modificato dal d.l. 22/6/2012, n.83, convertito nella legge del 7/8/2012, n.134/2012, che, come ritenuto nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 , rende oggi denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, nei limiti in cui l'anomalia motivazionale «si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente alla esistenza in sé della motivazione, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto delle altre risultanze processuali (nelle ipotesi quindi di «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», «motivazione apparente», «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» di motivazione)»(Cass. s.u. 11535/2018); 18.la previsione di un termine per il realizzo della concessione assentita, quale norma provinciale comunque speciale rispetto ad ogni altro termine della normativa statale, realizza cosìl’espressione di una competenza correttamente segnata a livello costituzionale e R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag. della quale non è predicabile alcuna patente d’irragionevolezza; essa, infatti, concorre a definire la formazione di un ordinato procedimento anche nel senso– confo rme ai precetti dell’art.97 co.2 e dell’art.3 Cost. - di circoscrivere temporalmente l ’incertezza sull a persistente soggezione del territorio a possibili vicende di sfruttamento privato o comunque singolare nell’utilizzo di risorse pubbliche; un’interpretazione della norma che esiga termini predefiniti delle opereda realizzare , sanzionandone la inosservanza con la pronta e certa decadenza dai vantaggi attribuiti (salvo tempestiva ponderazione dell’interesse pubblico) , esprime una visione bilanciata della cura e promozione dell’assetto idrogeologico e della tempestiva programmazione ambientale , permettendo, in caso di mancato rispetto degli adempimenti prescritti p er la stabilizzazione del titolo individuale allo sfruttamento, di ricostituire una fruizione più ampia degli stessibeni ovvero consent ire alla P.A. una rinnovata valutazionedi ulteriori rapporti di concessione; 19.la specifica base motivazionale della sentenza TSAP, a richiamo della decadenza per atto didiniego di proroga della concessione mai impugnato, rende infine ragione della esorbitanza di altre censure, tanto generiche (tutela dell’ambiente, sacrificio di fonti rinnovabili) quanto prive di traccia processuale pregressa, oltre che, in parte, collegate a fattispecie insorte dopo l’atto assessorile impugnato; conclusivamente, il ricorso va rigettato; la pronuncia sulle speseè resa secondo la regola della soccombenza ed è meglio specificata , per la liquidazione, in dispositivo; sussistono i presupposti dell'obbligo per la parte di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002(Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 7.200, R.G. 31277/2021udienza S.U.4 aprile 2023 pag. di cui 200 euro per esborsi, nonché accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%;ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza d
Decreto Cassazione n. 09657/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris