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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 11335/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13345-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in personadel Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.13345/2019 Cron.

Rep.

Ud.20/03/2024 [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 384/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/10/2018 R.G.N. 346/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con sentenza del 19 ottobre 2018 la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova che aveva rigettato la domanda proposta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], volta a d ottenere i l pagamento delle differenze retributive dovute al dante causa fra lo stipendio annuo lordo del professore associato a tempo definito e quantopercepito nel periodo dal 1.3.1994 al 3.8.2007, con riconoscimento dell’anzianità lavorativa dal 1986;

2. la Corte territoriale ha evidenziato che il Garfieldaveva prestato attività lavorativa in favore dell'Università, dapprima in qualità di lettore di madrelingua inglese e,successivamente, dal 1° marzo 1994, come collaboratore esperto linguistico, ed aveva agito in giudizio rivendicando, per il periodo successivo al 1° marzo 1994, un trattamento economico corrispondente a quello di professore associato a tempo definito, trattamento del quale in precedenza aveva goduto perché riconosciuto da sentenza del Pretore di Padova n. 849/1989;3.la Corte veneziana ha ritenuto in fondati i motivi di gravame con i quali la sentenza del Tribunale era stata censurata nella parte in cui aveva negato tale trattamento retributivo, e d ha rilevato che il d.l. n. 2/2004, conv. in legge n. 63 del 2004, applicabile ai lettori di lingua straniera, aveva previsto che la retribuzione dovesse essere parametrata a quella del ricercatore confermato a tempo definito, escludendo che l'equiparazione potesse valere come riconoscimento di qualsiasi funzione docente;

4. il giudice d'appello hasottolineato, inoltre, che gli appellanti non potevanofar leva sul precedente giudicato per sostenere l'inapplicabilità al rapporto del d.l. n. 2/2004, con conseguente diritto a mantenere il trattamento retributivo più favorevole giudizialmente accertato in relazione alle mansioni svolte nel periodo di lettorato;

5. la circostanza che nel periodo coperto dal giudicato l'attività fosse stata ritenuta tale da giustificare il trattamento retributivo proprio del docente universitario non poteva comportare di per sé effetti sul periodo successivo in relazione al quale il Garfield aveva svolto solo attività finalizzate a soddisfare le esigenze di apprendimento della lingua straniera e di supporto alla funzione didattica;

6. ha osservato, richiamando a riguardo Cass., Sez.

U, n. 19164/2017, che ove l’ex-lettore abbia già ottenuto l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nullità della clausola di durata con sentenza passata in giudicato, andrebbe comunque applicata la disciplina di fonte legale di cui all’art. 1, comma 1, d.l. n. 2 del 2004, resa necessaria per adeguare l’ordinamento interno a quello UE;

7. la Corte di merito ha rilevato che la conciliazione giudiziale del 22 gennaio 1999 aveva definito ogni aspetto controverso fino alla data del 28 febbraio 1994 sicché il rapporto andava diviso in due fasi distinte, con la conseguenza che per il periodo successivo alla sottoscrizione del contratto,in qualità di collaboratore esperto linguistico, in data 1.3.1994, v’era stata rinuncia ad ogni ulteriore pretesa differenza retributiva collegata al trattamento di professore associato a tempo definito, sicché la disciplina non poteva che essere quella prevista dal d.l. n. 120/1995;

8. per la cassazione della sentenza hannoproposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, ai quali l'Università degli Studi ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];

2. tale atto risulta accettato dallacontroricorrente;

3. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cod. proc. civ. perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ.

4. non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estint

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13345-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in personadel Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.13345/2019 Cron. Rep. Ud.20/03/2024 [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 384/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/10/2018 R.G.N. 346/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza del 19 ottobre 2018 la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova che aveva rigettato la domanda proposta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], volta a d ottenere i l pagamento delle differenze retributive dovute al dante causa fra lo stipendio annuo lordo del professore associato a tempo definito e quantopercepito nel periodo dal 1.3.1994 al 3.8.2007, con riconoscimento dell’anzianità lavorativa dal 1986; 2. la Corte territoriale ha evidenziato che il Garfieldaveva prestato attività lavorativa in favore dell'Università, dapprima in qualità di lettore di madrelingua inglese e,successivamente, dal 1° marzo 1994, come collaboratore esperto linguistico, ed aveva agito in giudizio rivendicando, per il periodo successivo al 1° marzo 1994, un trattamento economico corrispondente a quello di professore associato a tempo definito, trattamento del quale in precedenza aveva goduto perché riconosciuto da sentenza del Pretore di Padova n. 849/1989;3.la Corte veneziana ha ritenuto in fondati i motivi di gravame con i quali la sentenza del Tribunale era stata censurata nella parte in cui aveva negato tale trattamento retributivo, e d ha rilevato che il d.l. n. 2/2004, conv. in legge n. 63 del 2004, applicabile ai lettori di lingua straniera, aveva previsto che la retribuzione dovesse essere parametrata a quella del ricercatore confermato a tempo definito, escludendo che l'equiparazione potesse valere come riconoscimento di qualsiasi funzione docente; 4. il giudice d'appello hasottolineato, inoltre, che gli appellanti non potevanofar leva sul precedente giudicato per sostenere l'inapplicabilità al rapporto del d.l. n. 2/2004, con conseguente diritto a mantenere il trattamento retributivo più favorevole giudizialmente accertato in relazione alle mansioni svolte nel periodo di lettorato; 5. la circostanza che nel periodo coperto dal giudicato l'attività fosse stata ritenuta tale da giustificare il trattamento retributivo proprio del docente universitario non poteva comportare di per sé effetti sul periodo successivo in relazione al quale il Garfield aveva svolto solo attività finalizzate a soddisfare le esigenze di apprendimento della lingua straniera e di supporto alla funzione didattica; 6. ha osservato, richiamando a riguardo Cass., Sez. U, n. 19164/2017, che ove l’ex-lettore abbia già ottenuto l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nullità della clausola di durata con sentenza passata in giudicato, andrebbe comunque applicata la disciplina di fonte legale di cui all’art. 1, comma 1, d.l. n. 2 del 2004, resa necessaria per adeguare l’ordinamento interno a quello UE; 7. la Corte di merito ha rilevato che la conciliazione giudiziale del 22 gennaio 1999 aveva definito ogni aspetto controverso fino alla data del 28 febbraio 1994 sicché il rapporto andava diviso in due fasi distinte, con la conseguenza che per il periodo successivo alla sottoscrizione del contratto,in qualità di collaboratore esperto linguistico, in data 1.3.1994, v’era stata rinuncia ad ogni ulteriore pretesa differenza retributiva collegata al trattamento di professore associato a tempo definito, sicché la disciplina non poteva che essere quella prevista dal d.l. n. 120/1995; 8. per la cassazione della sentenza hannoproposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, ai quali l'Università degli Studi ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2. tale atto risulta accettato dallacontroricorrente; 3. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cod. proc. civ. perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ. 4. non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/2015). P.Q.M. La Corte dichiara estint
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