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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 10061/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12482/20 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legale rappresentate pro tempore, in qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. elettivamente domiciliata in ROMA,alla [OSCURATO:PERSONA] II n . 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a , dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Mario P. [OSCURATO:PERSONA], come da mandato presente agli atti; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1504/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 1504/2019, depositata il 2 1/10/2019, che in co ntroversia su impugnazione di avviso di accertamento,con il quale l’Agenzia delle Entrate ha rettificato il classamento di un edificio di proprietà della ricorrente adibito ad uso di uffici pubblici, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di prime cure.

L’unità oggetto di rettifica catastale costituisce porzione di un maggior complesso immobiliare realizzato in relazione al permesso di costruire rilasciata dal Comune di Pistoia alla richiedente C.M.S.A., autorizzata all’esecuzione di un intervento edilizio funzionale alla destinazione “uffici pubblici”.

In data 27/11/2014, a seguito di denuncia di variazione per “divisione-ultimazione di fabbricato urbano”, la società contribuente aveva proposto, per l’unità oggetto di rettifica, la categoria B/4, rimasta immutata dalla variazione operata dall’Ufficio che ne aveva rideterminato solo la consistenza e la rendita catastale.

Con l’avviso di accertamento per cui è causa, l’Ufficio ha poi, in autotutela, attribuito la diversa categoria D/8.

Entrambe le Commissioni tributarie di merito hanno rigettato rispettivamente il ricorso e l’appello presentato dall’Agenzia, ritenendo non corretta l’attribuzione della categoria D/8 all’immobile oggetto di causa.

La CTR, con la sentenza impugnata ha in particolare ritenuto decisiva la circostanza che l’immobile ricade nel piano particolareggiato di recupero delle aree ex Breda, destinata esclusivamente alla realizzazione di opere pubbliche con destinazione ordinaria e non contingente e che costituisce l’unica possibile classificazione. [OSCURATO:PERSONA] S. p .A. resiste con controricorso e deposita successiva memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.) con riferimento all’art. 6 D.P.R. 1142/1939, come interpretato alla luce della Circ. dell’Agenzia del Territorio n. 4/2006, nonché con riferimento al decreto del Ministero delle Finanze 19/04/1994 n. 701, in cui si ribadisce la piena autonomia della disciplina catastale rispetto alla disciplina urbanistica, per non aver la CTR considerato le caratteristiche intrinseche dell’immobile che sono compatibili con una destinazione a uffici (pubblici o privati), e della natura di soggetto privato del proprietario.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma n.3 c.p.c.), con riferimento agli artt. 6, 61 e 62 D.P.R. 1142/1949, per avere la CTR fatto discendere la categoria catastale dal mero inserimento del compendio immobiliare in un’area destinata alla realizzazione delle opere pubbliche, senza alcuna considerazione delle caratteristiche oggettive degli immobili.

3. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

4. [OSCURATO:PERSONA] è composto di diverse categorie e classi in cui vengono assegnati le diverse unità immobiliari al fine di sottoporle alla relativa tassazione.

La formazione del [OSCURATO:PERSONA] è stata avviata con il R.D.L. n. 652 del 1939, convertito dalla legge n. 1249 del 1939, successivamente modificato dal D. Lgs. 8 aprile 1948, n. 514.

A tal fine, gli immobili sono stati suddivisi in due macro - insiemi costituiti, l'uno dalle unità immobiliari ordinarie e l'altro dalle unità immobiliari a destinazione speciale o particolare.

L'art. 8 del R.D.L. 652 del 1939, con. in l. n. 1249 del 1939, definisce la suddivisione degli immobili ordinari in categorie e classi stabilendo che «per la determinazione della rendita, le unità immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche ed intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi.

Per ciascuna categoria e classe è determinata la relativa tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elementi di valutazione che saranno definiti dal regolamento». [OSCURATO:PERSONA] per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con D.P.R. n. 1142 del 1949, ha definito: le zone censuarie, cioè zone territoriali omogenee sotto il profilo socio-economico nelle quali esistono unità immobiliari similari per ubicazione, caratteristiche ambientali, tipo di costruzione (art. 5); per ogni zona censuaria, le categorie delle diverse destinazioni ordinarie, differenti per caratteristiche intrinseche delle unità immobiliari urbane (art. 6); per ogni categoria, le classi in numero tale da rappresentare le diverse capacità reddituali delle unità immobiliari urbane (art. 7), riferite all'unità di consistenza.

Per ogni categoria e classe sono state individuate le unità tipo che rappresentano il merito medio delle unità immobiliari che vi debbono essere comprese.

I fabbricati sono suddivisi in tre gruppi (circ. min. dir. gen.

Catasto 14.3.1992, n. 5/3/1100) a destinazione ordinaria, ricompresi nelle categorie A, B e C e in immobili a destinazione speciale, ricompresi nelle categorie D edE; vi sono poi gli immobili fittiziamente accatastati, ricomprese nella categoria F. Come riferimento alle unità immobiliari aventi destinazione speciale o particolare assume rilievo l'art. 8 del d.p.r. n. 1142 del 1949,che colloca in tale categoria le «unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati previsti nell'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni.

Gli immobili aventi destinazione speciale, inseriti nel gruppo D, sono , a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli opifici in genere, le cabine elettriche, gli alberghi, le pensioni, i teatri, le sale di proiezione per concerti e spettacoli, le case di cura e di riposo, gli ospedali, i locali per esercizi sportivi, i supermercati etc.

Per l'individuazione della corretta categoria cui ascrivere le unità immobiliari speciali o particolari, l'Agenzia del territorio con le circolari n. 4/T del 16 maggio 2006 e n. 4/T del 13 aprile 2007 ha precisato che occorre procedere a «un corretto esame preliminare delle caratteristiche degli immobili in questione, finalizzato, da un lato, a verificare l'assenza dei requisiti per l'attribuzione di una delle categorie dei gruppi ordinari e, dall'altro, ad attribuire la categoria speciale o particolare più rispondente alle caratteristiche oggettive dell'immobile (...)».Dal riportato quadro normativo risulta evidente che, ai fini dell'attribuzione della categoria catastale il legislatore ha posto quale elemento decisivo la natura oggettiva del bene essendo rispetto ad esso del tutto indifferente la qualifica soggettiva del titolare dello stesso che, diversamente, laddove assumesse rilievo, eluderebbe la ratio posta a fondamento della disciplina del catasto , fondata sulla potenzialità di produrre reddito dei singoli immobili che va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di essi venga fatto, ma alla loro destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica (vedi Cass. n. 8773 e n. 12205 del 2015).

5. [OSCURATO:PERSONA] intende porsi in linea con l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui: «In tema di classamento, il provvedimento di attribuzione della rendita catastale è un atto che inerisce al bene in una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristiche oggettive che connotano la sua "destinazione ordinaria", poiché l'idoneità dell'immobile a produrre ricchezza è riconducibile prioritariamente alla destinazione funzionale e produttiva dello stesso, accertata con riferimento alle potenzialità di utilizzo, e non al concreto uso che di esso venga fatto, senza che rilevi la qualità di soggetto pubblico o privato in capo al proprietario, né le eventuali funzioni latamente sociali svolte da quest'ultimo».

6. Pertanto, come correttamente affermato dalla CTR, ai fini della classificazione, non rileva né il carattere pubblico o privato della proprietà dell’immobile, né eventuali circostanze contingenti.

Nella fattispecie, ciò che per la CTR rileva, non è tanto la circostanza che il permesso di costruire sia stato rilasciato per la realizzazione di uffici destinati a Prefettura e ad Agenzia delle Entrate- in quanto questa potrebbe essere solo una destinazione d’uso contingente- quanto piuttosto che l’immobile ricade nel [OSCURATO:PERSONA] di Recupero delle Aree ex Breda, destinata alla realizzazione di opere pubbliche.

Il fatto che in tale zona possano essere realizzati esclusivamente immobili con destinazione a ufficio pubblico comporta che tale destinazione non possa definirsi contingente ma ordinaria.

Pertanto, a fronte della incontestata ristrutturazione ed attuale conformazione interna delle unità immobiliari de quibus all'uso pubblico, va esclusa un'attuale destinazione delle stesse ad uso commerciale, mentre una loro futura ed eventuale destinazione a detto uso, proprio della categoria ordinaria D/8 — soggetta a classamento mediante confronto con le unità "tipo" di riferimento — appare condizionata proprio a q uelle "radicali trasformazioni" specularmente contemplate dall'art. 2, d.lgs. n. 514/1948, tenuto conto che rientrano nella categoria D/8 — soggetta a classamento mediante "stima diretta" — gli immobili (quali centri commerciali, mercati, fiere, spazi espositivi) costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale e commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea a dette esigenze, appunto, senza radicali trasformazioni (R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10 e succ.mod.); né assume a tal fine rilievo decisivo la circostanza della titolarità privata del bene (Cass. n. 17683/2017; Cass. sez.

V, n. 25134/16).

Peraltro, l’estensione dell’attribuzione della cat.

D/8 agli “uffici strutturati” (intesi come fabbricati o ampie porzioni di fabbricato costituiti appositamente per ospitare un’attività terziaria) come dedotto dall’Agenzia delle entrate, non ha rilievo nella fattispecie, nella quale è incontroverso in fatto proprio che il fabbricato non è stato costruito per ospitare un’attività terziaria.

7. Alla luce di quanto esposto, la CTR si è adeguata ai principi enunciati da questa Corte, in quanto la classificazione quale ufficio pubblico risponde a criteri di valutazione oggettiva ovvero da un dato oggettivo rilevante, quale la circostanza che l’immobile, di cui fanno parte le due unità in oggetto, ricade nel [OSCURATO:PERSONA] di Recupero delle Aree ex Breda, destinate alla realizzazione di opere pubbliche.

Tale circostanza rende le unità immobiliari in questione incompatibili ad un uso diverso da quello cui sono ab origine destinati in considerazione della specifica disciplina urbanistica che regola l’area di interesse.

Qualsiasi immobile in esse realizzato con destinazione diversa sarebbe illegittimo.

Occorre inoltre ricordare che alla categoria D/8 fanno riferimento gli immobili destinati all’esercizio di attività commerciali non suscettibili di altra destinazione senza radicali trasformazioni e non immobili destinati ad uffici pubblici come nel caso di specie.

Conclusivamente il ricorso va rigettato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12482/20 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legale rappresentate pro tempore, in qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. elettivamente domiciliata in ROMA,alla [OSCURATO:PERSONA] II n . 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a , dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Mario P. [OSCURATO:PERSONA], come da mandato presente agli atti; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1504/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 1504/2019, depositata il 2 1/10/2019, che in co ntroversia su impugnazione di avviso di accertamento,con il quale l’Agenzia delle Entrate ha rettificato il classamento di un edificio di proprietà della ricorrente adibito ad uso di uffici pubblici, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di prime cure. L’unità oggetto di rettifica catastale costituisce porzione di un maggior complesso immobiliare realizzato in relazione al permesso di costruire rilasciata dal Comune di Pistoia alla richiedente C.M.S.A., autorizzata all’esecuzione di un intervento edilizio funzionale alla destinazione “uffici pubblici”. In data 27/11/2014, a seguito di denuncia di variazione per “divisione-ultimazione di fabbricato urbano”, la società contribuente aveva proposto, per l’unità oggetto di rettifica, la categoria B/4, rimasta immutata dalla variazione operata dall’Ufficio che ne aveva rideterminato solo la consistenza e la rendita catastale. Con l’avviso di accertamento per cui è causa, l’Ufficio ha poi, in autotutela, attribuito la diversa categoria D/8. Entrambe le Commissioni tributarie di merito hanno rigettato rispettivamente il ricorso e l’appello presentato dall’Agenzia, ritenendo non corretta l’attribuzione della categoria D/8 all’immobile oggetto di causa. La CTR, con la sentenza impugnata ha in particolare ritenuto decisiva la circostanza che l’immobile ricade nel piano particolareggiato di recupero delle aree ex Breda, destinata esclusivamente alla realizzazione di opere pubbliche con destinazione ordinaria e non contingente e che costituisce l’unica possibile classificazione. [OSCURATO:PERSONA] S. p .A. resiste con controricorso e deposita successiva memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.) con riferimento all’art. 6 D.P.R. 1142/1939, come interpretato alla luce della Circ. dell’Agenzia del Territorio n. 4/2006, nonché con riferimento al decreto del Ministero delle Finanze 19/04/1994 n. 701, in cui si ribadisce la piena autonomia della disciplina catastale rispetto alla disciplina urbanistica, per non aver la CTR considerato le caratteristiche intrinseche dell’immobile che sono compatibili con una destinazione a uffici (pubblici o privati), e della natura di soggetto privato del proprietario. 2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma n.3 c.p.c.), con riferimento agli artt. 6, 61 e 62 D.P.R. 1142/1949, per avere la CTR fatto discendere la categoria catastale dal mero inserimento del compendio immobiliare in un’area destinata alla realizzazione delle opere pubbliche, senza alcuna considerazione delle caratteristiche oggettive degli immobili. 3. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. 4. [OSCURATO:PERSONA] è composto di diverse categorie e classi in cui vengono assegnati le diverse unità immobiliari al fine di sottoporle alla relativa tassazione. La formazione del [OSCURATO:PERSONA] è stata avviata con il R.D.L. n. 652 del 1939, convertito dalla legge n. 1249 del 1939, successivamente modificato dal D. Lgs. 8 aprile 1948, n. 514. A tal fine, gli immobili sono stati suddivisi in due macro - insiemi costituiti, l'uno dalle unità immobiliari ordinarie e l'altro dalle unità immobiliari a destinazione speciale o particolare. L'art. 8 del R.D.L. 652 del 1939, con. in l. n. 1249 del 1939, definisce la suddivisione degli immobili ordinari in categorie e classi stabilendo che «per la determinazione della rendita, le unità immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche ed intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi. Per ciascuna categoria e classe è determinata la relativa tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elementi di valutazione che saranno definiti dal regolamento». [OSCURATO:PERSONA] per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con D.P.R. n. 1142 del 1949, ha definito: le zone censuarie, cioè zone territoriali omogenee sotto il profilo socio-economico nelle quali esistono unità immobiliari similari per ubicazione, caratteristiche ambientali, tipo di costruzione (art. 5); per ogni zona censuaria, le categorie delle diverse destinazioni ordinarie, differenti per caratteristiche intrinseche delle unità immobiliari urbane (art. 6); per ogni categoria, le classi in numero tale da rappresentare le diverse capacità reddituali delle unità immobiliari urbane (art. 7), riferite all'unità di consistenza. Per ogni categoria e classe sono state individuate le unità tipo che rappresentano il merito medio delle unità immobiliari che vi debbono essere comprese. I fabbricati sono suddivisi in tre gruppi (circ. min. dir. gen. Catasto 14.3.1992, n. 5/3/1100) a destinazione ordinaria, ricompresi nelle categorie A, B e C e in immobili a destinazione speciale, ricompresi nelle categorie D edE; vi sono poi gli immobili fittiziamente accatastati, ricomprese nella categoria F. Come riferimento alle unità immobiliari aventi destinazione speciale o particolare assume rilievo l'art. 8 del d.p.r. n. 1142 del 1949,che colloca in tale categoria le «unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati previsti nell'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni. Gli immobili aventi destinazione speciale, inseriti nel gruppo D, sono , a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli opifici in genere, le cabine elettriche, gli alberghi, le pensioni, i teatri, le sale di proiezione per concerti e spettacoli, le case di cura e di riposo, gli ospedali, i locali per esercizi sportivi, i supermercati etc. Per l'individuazione della corretta categoria cui ascrivere le unità immobiliari speciali o particolari, l'Agenzia del territorio con le circolari n. 4/T del 16 maggio 2006 e n. 4/T del 13 aprile 2007 ha precisato che occorre procedere a «un corretto esame preliminare delle caratteristiche degli immobili in questione, finalizzato, da un lato, a verificare l'assenza dei requisiti per l'attribuzione di una delle categorie dei gruppi ordinari e, dall'altro, ad attribuire la categoria speciale o particolare più rispondente alle caratteristiche oggettive dell'immobile (...)».Dal riportato quadro normativo risulta evidente che, ai fini dell'attribuzione della categoria catastale il legislatore ha posto quale elemento decisivo la natura oggettiva del bene essendo rispetto ad esso del tutto indifferente la qualifica soggettiva del titolare dello stesso che, diversamente, laddove assumesse rilievo, eluderebbe la ratio posta a fondamento della disciplina del catasto , fondata sulla potenzialità di produrre reddito dei singoli immobili che va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di essi venga fatto, ma alla loro destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica (vedi Cass. n. 8773 e n. 12205 del 2015). 5. [OSCURATO:PERSONA] intende porsi in linea con l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui: «In tema di classamento, il provvedimento di attribuzione della rendita catastale è un atto che inerisce al bene in una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristiche oggettive che connotano la sua "destinazione ordinaria", poiché l'idoneità dell'immobile a produrre ricchezza è riconducibile prioritariamente alla destinazione funzionale e produttiva dello stesso, accertata con riferimento alle potenzialità di utilizzo, e non al concreto uso che di esso venga fatto, senza che rilevi la qualità di soggetto pubblico o privato in capo al proprietario, né le eventuali funzioni latamente sociali svolte da quest'ultimo». 6. Pertanto, come correttamente affermato dalla CTR, ai fini della classificazione, non rileva né il carattere pubblico o privato della proprietà dell’immobile, né eventuali circostanze contingenti. Nella fattispecie, ciò che per la CTR rileva, non è tanto la circostanza che il permesso di costruire sia stato rilasciato per la realizzazione di uffici destinati a Prefettura e ad Agenzia delle Entrate- in quanto questa potrebbe essere solo una destinazione d’uso contingente- quanto piuttosto che l’immobile ricade nel [OSCURATO:PERSONA] di Recupero delle Aree ex Breda, destinata alla realizzazione di opere pubbliche. Il fatto che in tale zona possano essere realizzati esclusivamente immobili con destinazione a ufficio pubblico comporta che tale destinazione non possa definirsi contingente ma ordinaria. Pertanto, a fronte della incontestata ristrutturazione ed attuale conformazione interna delle unità immobiliari de quibus all'uso pubblico, va esclusa un'attuale destinazione delle stesse ad uso commerciale, mentre una loro futura ed eventuale destinazione a detto uso, proprio della categoria ordinaria D/8 — soggetta a classamento mediante confronto con le unità "tipo" di riferimento — appare condizionata proprio a q uelle "radicali trasformazioni" specularmente contemplate dall'art. 2, d.lgs. n. 514/1948, tenuto conto che rientrano nella categoria D/8 — soggetta a classamento mediante "stima diretta" — gli immobili (quali centri commerciali, mercati, fiere, spazi espositivi) costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale e commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea a dette esigenze, appunto, senza radicali trasformazioni (R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10 e succ.mod.); né assume a tal fine rilievo decisivo la circostanza della titolarità privata del bene (Cass. n. 17683/2017; Cass. sez. V, n. 25134/16). Peraltro, l’estensione dell’attribuzione della cat. D/8 agli “uffici strutturati” (intesi come fabbricati o ampie porzioni di fabbricato costituiti appositamente per ospitare un’attività terziaria) come dedotto dall’Agenzia delle entrate, non ha rilievo nella fattispecie, nella quale è incontroverso in fatto proprio che il fabbricato non è stato costruito per ospitare un’attività terziaria. 7. Alla luce di quanto esposto, la CTR si è adeguata ai principi enunciati da questa Corte, in quanto la classificazione quale ufficio pubblico risponde a criteri di valutazione oggettiva ovvero da un dato oggettivo rilevante, quale la circostanza che l’immobile, di cui fanno parte le due unità in oggetto, ricade nel [OSCURATO:PERSONA] di Recupero delle Aree ex Breda, destinate alla realizzazione di opere pubbliche. Tale circostanza rende le unità immobiliari in questione incompatibili ad un uso diverso da quello cui sono ab origine destinati in considerazione della specifica disciplina urbanistica che regola l’area di interesse. Qualsiasi immobile in esse realizzato con destinazione diversa sarebbe illegittimo. Occorre inoltre ricordare che alla categoria D/8 fanno riferimento gli immobili destinati all’esercizio di attività commerciali non suscettibili di altra destinazione senza radicali trasformazioni e non immobili destinati ad uffici pubblici come nel caso di specie. Conclusivamente il ricorso va rigettato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia d
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