CassazionedecretoSezione 4Decisione del 17 febbraio 2021
Cassazione n. 37105/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre (RG 2049/2021), tramite difensore di fiducia, per la cassazione dell'ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, il 13 novembre 2020 ha dichiarato inammissibile l'istanza volta ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza del 5 febbraio 2014, irrevocabile il 12 luglio 2014, con cui la Corte di appello ha riconosciuto l'imputato responsabile della violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 settembre 1990, n. 309, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15 febbraio 2010, del decreto di citazione in appello e della sentenza di primo grado e la restituzione nel termine per impugnare. 2.11 ricorso è affidato a due motivi con i quali si censura violazione di legge. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., per essere nullo il decreto di giudizio immediato e nulli gli atti conseguenti ed entrambi i giudizi di merito, poiché l'imputato, dopo l'arresto, non avrebbe mai avuto conoscenza del processo. 2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione dell'art. 6, comma 3, lett. a), della Cedu e dell'art. 14, comma 3, lett. a), del Patto internazionale relativo ai diritti politici, per essere il decreto di giudizio immediato nullo e nulli tutti gli atti conseguenti per mancata traduzione in lingua comprensibile all'imputato. 3.Ulteriore ricorso - personale - contro la medesima ordinanza del 13 novembre 2020 è stato presentato dall'interessato, lamentando erroneità, ingiustizia ed illegittimità del provvedimento (è il procedimento n. 9565/2021 RG, riunito, con decreto del 31 marzo 2021 del Presidente titolare di sezione, al n. 9997/2021 RG, che ha sostituito quello originario cioè il n. 2049/2021 RG). 4.11 P.G. della S.C. nelle proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. del 30 maggio 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5.11 ricorso del difensore, nonostante la difforme valutazione operata in un primo momento, in via di sommaria delibazione, dall'Ufficio sezionale per l'esame preliminare dei ricorsi della S.C. (che lo ha inoltrato con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017 all'udienza del 17 febbraio 2021), risulta tempestivo: esso, infatti, è stato presentato il 5 dicembre 2020 a fronte dell'ordinanza del 13 novembre 2002, depositata in Cancelleria il 16 novembre 2020, trasmessa il giorno 18 novembre 2020 all'Ufficio matricola del carcere in cui è ristretto [OSCURATO:PERSONA], cui è stato personalmente notificato il 23 novembre 2020, scadendo il termine di quindici giorni per l'impugnazione 1'8 dicembre 2020. Ciò ha imposto la ri-fissazione dall'udienza del 17 febbraio 2021, in cui il fascicolo era stato inserito per la trattazione senza formalità, per la nuova udienza del 27 aprile 2021, con i necessari avvisi alle parti Sennonchè il 17 febbraio 2021, per mera svista informatica di carattere materiale, non implicante nullità, è stato invertito il dispositivo del procedimento in questione - cioè n. 2049/2021, ric. [OSCURATO:PERSONA] - con quello di diverso procedimento - il n. 2365/2021, ric. [OSCURATO:PERSONA] - trattato alla stessa udienza del 17 febbraio 2021. Infatti, il riferimento alla tempestività del ricorso che si legge nel dispositivo del distinto ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] (testualmente: «non sussistendo la tardività del ricorso (il provvedimento è stato notificato all'imputato detenuto il 23 novembre, il ricorso per cassazione è stato depositato il 5 dicembre») è, con ogni evidenza, relativo al ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], ricorso che era stato ritenuto, come si è detto, tardivo in sede di esame preliminare, sul presupposto, risultato inesatto, della trasmissione del provvedimento all'Ufficio matricola del carcere il 18 novembre 20202, ma che, invece, ad un esame più approfondito effettuato nella camera di consiglio dell'udienza del 17 febbraio 2021, è emerso essere stato personalmente notificato al destinatario cinque giorni più tardi, il 23 novembre 2020: in conseguenza è tempestivo il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] entro il quindicesimo giorno (scadente 1'8 dicembre 2020), cioè il 5 dicembre 2020. L'udienza del 27 aprile 2021, fissata ex art. 127 cod. proc. pen., è stata aggiornata al 15 giugno 2021 per la necessità di dare gli avvisi nelle forme dell'art. 611 cod. proc. pen. (il procedimento originariamente contraddistinto dal n. 2049/2021 RG è stato numerato 9997/2021 RG). 6.Ciò posto, il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] presentato dal difensore (RG 9997/2021, già 2049/2021) è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 6.1. Il primo motivo di impugnazione è del tutto aspecifico e reiterativo, limitandosi a ripresentare le medesime doglianze già sottoposte al giudice di merito e da questi disattese con motivazione che risulta essere corretta in diritto, logica e congrua, con la quale l'impugnazione evita ogni confronto. Peraltro, come sottolineato dal P.G. nella sua requisitoria, l'imputato, essendo stato arrestato in flagranza dai Carabinieri il 12 dicembre 2008 ed avendo partecipato il giorno 15 all'udienza camerale per la convalida dell'arresto era a conoscenza dell'accusa e della pendenza di un procedimento. 6.2. Il secondo motivo lamenta, peraltro in termini peraltro estremamente vaghi, una - pretesa - violazione di legge (asserita nullità del decreto di giudizio immediato e di tutti gli atti conseguenti per mancata traduzione in lingua comprensibile all'imputato) che non risulta, però, essere stata in precedenza sottoposta ai giudici di merito. 7.11 ricorso personale dell'interessato (RG 9565/2021) è inammissibile poiché presentato dopo l'entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, modificando, attraverso l'art. 1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista dall'ordinamento, del ricorso personale. 8. In definitiva, è necessario revocare il dispositivo emesso dalla IV Sezione di questa Corte in data 17 febbraio 2021 nel procedimento RG N. 2049/2021 e dichiarare inammissibili entrambi i ricorsi (sia quello presentato dal difensore nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia quello personale). Non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Revoca il dispositivo emesso dalla IV Sezione di questa Corte in data 17 febbraio 2021 nel procedimento RG N. 2049/2021. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/06/2021. ,,..~..., [OSCURATO:PERSONA] estensore / C"' . ico co --------,, • Dan le ci l;i:upLy-Htt rAnt.e2,2.711 , io TATO:INtArqr.m.tt...nm.,,, — !7„. ,zr ca