CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2025
Cassazione n. 31925/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 3.3.2025 la Corte d'Appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabili; Premesso che il ricorso deduce difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, sia in relazione alla quantificazione dell'aumento di pena per i reati-satellite posti in continuazione con quello più grave, sia in relazione alla individuazione di aumenti differenti di pena per reati della medesima tipologia; [OSCURATO:PERSONA], quanto alla prima doglianza, che, in realtà, la motivazione sull'entità degli aumenti per la continuazione non è affatto carente e richiama adeguatamente i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (in particolare, la capacità a delinquere del condannato, desunta da quantità e qualità delle violazioni), in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena (cfr. Sez. 1, n. 800 del 7/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 - 01); [OSCURATO:PERSONA], quanto alla seconda doglianza, che la diversità degli aumenti di pena per reati tipologicamente omogenei è ampiamente giustificata, in quanto il più limitato incremento a titolo di continuazione riguarda una cessione di 7 grammi di cocaina a fronte di altri due reati in materia di stupefacenti che riguardano invece la cessione di diverse decine di grammi della medesima sostanza (almeno 200 grammi in un caso e 65 grammi nell'altro); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così