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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18996/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEte-avviso-alle_parli;_ --y:› C- , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite uno stesso atto di impu- gnazione curato da Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Trieste il 21 aprile 2021, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Udine il 15 gennaio 2018, all'esito del giudizio abbre- viato, ha riconosciuto entrambi responsabili del reato di concorso in furto consu- mato aggravato di un portafoglio, sottratto dalla borsa di una dipendente di un'at- tività commerciale, commesso il 23 gennaio 2016, in conseguenza condannandoli, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed applicata la diminuzione per il rito, alla sanzione di giustizia, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.

I ricorrenti lamentano promiscuamente violazione di legge e difetto di moti- vazione, sotto il profilo della carenza dell'apparato giustificativo in relazione alle aggravanti della recidiva e della destrezza.

Le impugnazioni sono manifestamente infondate.

La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle Parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente pro- posta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello (cfr. pp. 2-3 della sentenza impugnata).

L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la de- claratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia de plano.

Va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150, modifi- cato dal decreto-legge del 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199) che ha previsto che il reato di cui all'impu- tazione sia procedibile soltanto a querela di parte (principio già espresso in riferi- mento all'appropriazione indebita, che a seguito del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha previsto la procedibilità a querela della persona offesa).

Ciò in quanto le Sezioni Unite della Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. n. 36 del 2018, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla per- sona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'e- ventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla con- danna degli imputati al pagamento delle spese consegue anche quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEte-avviso-alle_parli;_ --y:› C- , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite uno stesso atto di impu- gnazione curato da Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Trieste il 21 aprile 2021, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Udine il 15 gennaio 2018, all'esito del giudizio abbre- viato, ha riconosciuto entrambi responsabili del reato di concorso in furto consu- mato aggravato di un portafoglio, sottratto dalla borsa di una dipendente di un'at- tività commerciale, commesso il 23 gennaio 2016, in conseguenza condannandoli, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed applicata la diminuzione per il rito, alla sanzione di giustizia, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto. I ricorrenti lamentano promiscuamente violazione di legge e difetto di moti- vazione, sotto il profilo della carenza dell'apparato giustificativo in relazione alle aggravanti della recidiva e della destrezza. Le impugnazioni sono manifestamente infondate. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle Parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente pro- posta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello (cfr. pp. 2-3 della sentenza impugnata). L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la de- claratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia de plano. Va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150, modifi- cato dal decreto-legge del 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199) che ha previsto che il reato di cui all'impu- tazione sia procedibile soltanto a querela di parte (principio già espresso in riferi- mento all'appropriazione indebita, che a seguito del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha previsto la procedibilità a querela della persona offesa). Ciò in quanto le Sezioni Unite della Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. n. 36 del 2018, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla per- sona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'e- ventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla con- danna degli imputati al pagamento delle spese consegue anche quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle
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