CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10304/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tefania [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] BENIDott. [OSCURATO:PERSONA] relatoreDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 26494/2024ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 26494/2024 R.G., proposto“Residence del Golfo – [OSCURATO:PERSONA] e per ilTempo Libero di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, con sede inCastelsardo (SS), in persona del socio amministratore protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con studio in Sassari, ove elettivamente domiciliata (indirizzopec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorso introduttivodel presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Sassari - UfficioProvinciale del Territorio, con sede in Sassari, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, con sede in Roma, ove per leggedomiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]);Numero registro generale 26494/2024Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 10304/2026Data pubblicazione 20/04/2026CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sardegna il 12 luglio 2024, n.682/3/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 12 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. La “Residence del Golfo – [OSCURATO:PERSONA] eper il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” haproposto ricorso per la cassazione della sentenza depositatadalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSardegna il 12 luglio 2024, n. 682/3/2024, che, in controversiaavente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamentocatastale n. SS0156755/2017 del 12 dicembre 2017 e n.SS0156758/2017 del 12 dicembre 2017, entrambi notificati il15 dicembre 2017, con i quali l’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Sassari – [OSCURATO:PERSONA] delTerritorio aveva proceduto alla rideterminazione delle renditecatastali degli immobili siti in Castelsardo (SS) alla [OSCURATO:PERSONA]. 7 e distinti in catasto al foglio 3, part. 672 sub 3 e al foglio3, part. 672 sub 4, portandole, rispettivamente, da € 8.672,00e € 1.502,00, come proposte a seguito della presentazionedella dichiarazione di variazione catastale (DOCFA) prot. n.SS0049087 del 17 marzo 2016, a € 21.482,82 e ad € 3.808,56,ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confrontidell’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Sassari –[OSCURATO:PERSONA] del Territorio avverso la sentenza depositatadalla Commissione tributaria provinciale di Sassari il 15 luglio2021, n. 479/1/2021, con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali.Numero registro generale 26494/2024Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 10304/2026Data pubblicazione 20/04/20262. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario della contribuente -sul rilievo che «Tenuto conto che l’immobile rientra nellacategoria di immobili a destinazione non ordinaria, che nellazona non esiste né mercato degli affitti né un mercato dellacompravendita per immobili similari, la valutazione è stataeffettuata dall’Ufficio in base al criterio del costo dellaproduzione, del costo necessario cioè, nell’attualità, perriprodurre un fabbricato simile a quello oggetto della stima,nella componente di valore dell’area e del costo di costruzionedel fabbricato».A suo dire, posto che «il contribuente non contesta, anche nelpresente grado del giudizio, il contenuto della relazione distima né il criterio seguito, limitandosi, nel primo grado delgiudizio a lamentare genericamente l’ingiusto atteggiamentovessatorio e l’iniquità della rendita attribuita, senza contestarein alcun punto la relazione sopra indicata e, nel presente grado,a contestare non tanto la relazione di stima dell’Ufficio bensì la“revisione generale della rendita catastale non autorizzata”»,esso ha ritenuto che: « Con riferimento all’immobile di cui alfoglio 3, mappale 672, sub 4, nelle more del giudizio la società,con DOCFA prot. SS0077925 del 21 novembre 2019, causalediversa distribuzioni degli spazi interni, ha provveduto allaconferma della rendita accertata dall’Ufficio proponendo larendita di € 3.808,54 validata dall’ufficio in data 20 settembre2020, nel medesimo valore oggetto del presente giudizio. Lamateria del contendere è quindi venuta meno.Con riferimento all’immobile di cui al sub 3, il Collegio osservache è lo stesso contribuente a giustificare, con successiveDOCFA, la necessità di verifica dell’effettiva e reale renditacatastale degli immobili, laddove motiva la prima DOCFA conNumero registro generale 26494/2024Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 10304/2026Data pubblicazione 20/04/2026l’ampliamento dei locali e motiva la seconda con la separazionedegli stessi in due distinti sub. La stima dell’Ufficio di €21.482,82 trova convincente e precisa motivazione nellarelazione di stima del 12/11/2017 a firma, tra gli altri, deltecnico [OSCURATO:PERSONA], stima questa che non è in alcun modocontestata dall’appellante, né nel procedimento seguito né neivalori»3. L’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Sassari –[OSCURATO:PERSONA] del Territorio ha resistito con controricorso.4. Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta didefinizione accelerata per manifestainammissibilità/infondatezza del ricorso per cassazione,rispetto alla quale la ricorrente ha chiesto la decisione dellacausa.5. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a due motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 17 e 20 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249, 1, commi 1 e 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, inrelazione (verosimilmente) all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dalgiudice di appello «che del tutto legittimamentel’Amministrazione finanziaria avesse esercitato il potere direttifica della rendita proposta in quanto giustificato dalledenunce di variazione DOCFA prot. SS0030163 del 6.3.2015(doc.9 fasc. I° grado), presentata per ampliamento dell’unitàimmobiliare e prot. SS0049087 del 17.3.2016 (doc.10 fasc. I°grado), presentata per divisione dell’immobile», laddove «gliimmobili relativi, costituenti il nucleo originario della strutturaNumero registro generale 26494/2024Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 10304/2026Data pubblicazione 20/04/2026turistico ricettiva di proprietà della odierna ricorrente, comevenutisi a conformare successivamente agli interventi diristrutturazione e di ampliamento, comunicati con Docfa n.92989/2006 prot. n. SS0116595 del 4.7.2006 (doc.8 fasc. I°grado), e per i quali era stata proposta la rendita, da ritenersiconsolidata, non essendo mai stata oggetto di rettifica da partedell’Ufficio, di € 12.300,00, non erano stati interessati dagliulteriori interventi edilizi realizzati dalla societàsuccessivamente, ed in particolare quelli ultimati nel febbraiodel 2015 (docc.15-22 fasc. I° grado)» (pagine 15 e 16 delricorso).2.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.2.2 Secondo la condivisibile motivazione della proposta didefinizione anticipata, in relazione a tale censura, «la ricorrentenon ha contestato il rilievo, contenuto nella relazione di stimaposta alla base della rettifica, secondo cui l’intervento diampliamento che aveva portato alla nuova Docfa del 2016aveva notevolmente aumentato il valore dell’albergo».Per cui, la censura non attinge la ratio decidendi della sentenzaimpugnata, secondo la quale: «La stima dell’Ufficio di €21.482,82 trova convincente e precisa motivazione nellarelazione di stima del 12/11/2017 a firma, tra gli altri, deltecnico [OSCURATO:PERSONA], stima questa che non è in alcun modocontestata dall’appellante, né nel procedimento seguito né neivalori. (…) Peraltro, la società appellante non ha prodotto alcundocumento tecnico né perizia di parte che contesti i valorideterminati dall’Ufficio. L’affermazione secondo cui si contestala correttezza della stima “in quanto evidente frutto divalutazioni del tutto discrezionali, prive, in quanto tali, di alcuneffettivo contatto con la realtà e, dunque, non verificabili” èNumero registro generale 26494/2024Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 10304/2026Data pubblicazione 20/04/2026una mera affermazione di principio e come tale inidonea asupportare i motivi di appello del contribuente».2.3 In buona sostanza, nonostante la (implicita) rubricazionesub specie di violazione/falsa applicazione di legge (art. 360,primo comma, n. 3), cod. proc. civ.), l’insistente deduzionedella ricorrente circa la presunta invarianza dello statomateriale degli immobili «costituenti il nucleo originario dellastruttura turistico ricettiva» - che, a suo dire, non potrebbegiustificare la rettifica della rendita, giacché «il potere direttifica, attribuito all’Amministrazione finanziaria, della renditacatastale proposta dal contribuente in sede di presentazione diuna denuncia di variazione catastale, sussiste nella misura incui questi abbia segnalato una mutazione effettiva nello statodei beni di sua proprietà “per quanto riguarda la consistenza el'attribuzione della categoria e della classe”» (pagina 17 delricorso) - si risolve nella contestazione dell’accertamento infatto del giudice di merito (in particolare, sull’ampliamento esul frazionamento dei locali), che non è consentita in sede dilegittimità oltre i limiti fissati dall’art. 360, primo comma, n. 5),cod. proc. civ.).Difatti, l'allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esattainterpretazione della norma violata o disapplicata e inerisce allatipica valutazione del giudice di merito, che è sottratta alsindacato di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 5 febbraio2019, n. 3340; Cass., Sez. 2^, 26 dicembre 2024, n. 34469;Cass., Sez. 1^, 25 marzo 2025, 7871; Cass., Sez. Trib., 18marzo 2026, n. 6345).2.4 Né la memoria illustrativa ha fornito ulterioriargomentazioni in grado di contrastare le motivazioni poste afondamento della proposta di definizione anticipata, essendosiNumero registro generale 26494/2024Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 10304/2026Data pubblicazione 20/04/2026limitata la ricorrente a ribadire che «la violazione di legge chesi è inteso denunziare attiene al fatto che il potere di rettificadella rendita proposta dal contribuente in capo all’Ufficiofinanziario non è collegato alla mera presentazione di unadenuncia di variazione da parte del proprietario di un’unitàimmobiliare, ma sussiste solo ove quella denuncia di variazioneabbia comportato la necessità di modificare la rendita propostaperché la situazione di fatto o di diritto ab origine denunziatanon sia più veritiera». Il che conferma che il reale oggetto delladoglianza è l’accertamento fattuale del giudice di merito inordine alla diversa distribuzione degli spazi interni, perl’immobile censito in catasto con la particella 672 sub. 4 delfoglio 3, nonché in ordine all’ampliamento e alla separazionedei locali, per l’immobile censito in catasto con la particella 672sub. 3 del foglio 3.3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre2004, n. 311, in relazione (verosimilmente) all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato tenutoconto dal giudice di appello che «la rettifica della renditaproposta dalla contribuente, come operata dall’Ufficiofinanziario in difetto delle condizioni per l’esercizio del poteredi rettifica di quella rendita, si è esattamente tradotta in unaaltrettanto illegittima revisione generale della rendita catastaledi quei beni compiuta in mancanza di alcuna autorizzazione».3.1 Il predetto motivo è inammissibile.3.2 Secondo la condivisibile motivazione della proposta didefinizione anticipata, «preliminarmente (…) del tuttoinconferente è il richiamo operato dalla ricorrente, con ilsecondo motivo all’asserita violazione dell’art. 1, comma 335della l. 30.12.2004, n. 311, se solo si considera che la revisioneNumero registro generale 26494/2024Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 10304/2026Data pubblicazione 20/04/2026del classamento di un immobile urbano, adottata su iniziativadell'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 1, comma 335,della l. citata si riferisce a fattispecie del tutto difforme daquella in esame, presupponendo un significativo scostamentodel rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale rispettoall'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzonecomunali ed essendo finalizzata a riallineare i rapporti tra valorimedi di mercato e valori medi catastali interessanti lamicrozona c.d. anomala, attribuendo agli immobili in essaricadenti un aumento percentuale non superiore al 35%».3.3 Ed invero tale disposizione – che non si attaglia allafattispecie in disamina, conseguente all’iniziativa delcontribuente – regola le c.d. “operazioni massive” di «revisioneparziale del classamento delle unità immobiliari di proprietàprivata site in microzone comunali», per le quali l’accertamentoscaturisce da un’iniziativa d’ufficio degli uffici territorialidell’Agenzia del Territorio (ora, dell’Agenzia delle Entrate) susollecitazione del Comune con riguardo ad una pluralità diimmobili compresi in un’area omogenea dello strumentourbanistico, laddove si constati che il rapporto tra il valoremedio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui ald.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore mediocatastale ai fini dell'applicazione, prima, dell’ICI e, poi, dell'IMUsugli immobili si discosta significativamente dall'analogorapporto relativo all'insieme delle microzone comunali. Con laconseguenza che il provvedimento di riclassamento, atteso ilcarattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamentemotivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelliindicati nell'art. 8 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, come laqualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, laqualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata,Numero registro generale 26494/2024Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 10304/2026Data pubblicazione 20/04/2026le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unitàimmobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diversoclassamento della singola unità immobiliare, affinché ilcontribuente sia posto in condizione di conoscere ex ante leragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione (tra letante: Cass., Sez. 6^-5, 17 febbraio 2015, n. 3156; Cass., Sez.6^-5, 21 giugno 2018, n. 16378; Cass., Sez. 6^-5, 26settembre 2018, n. 23129; Cass., Sez. 6^-5, 8 aprile 2019, n.9770; Cass., Sez. 6^-5, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez.5^, 11 marzo 2020, n. 6867; Cass., Sez. 6^-5, 1 febbraio2021, nn. 2200 e 2201; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, n.9095; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9303; Cass., Sez.6^-5, 23 novembre 2021, nn. 36217 e 36218; Cass., Sez. 5^,24 agosto 2022, n. 25201; Cass., Sez. Trib., 4 aprile 2024, n.9035; Cass., Sez. Trib., 26 novembre 2024, n. 30448; Cass.,Sez. Trib., 23 dicembre 2025, nn. 33859, 33895, 33900 e33902).3.4 Del tutto diverso è il caso dell’accertamento operatoall’esito di procedura DOCFA, in cui il contribuente presenta, aisensi dell’art. 1, comma 1, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701,dichiarazione «per l'accertamento delle unità immobiliariurbane di nuova costruzione, di cui all'art. 56 del regolamentoper la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949,n. 1142», ovvero (come nella vicenda in esame) dichiarazione«di variazione dello stato dei beni, di cui all'art. 20 del regiodecreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, comesostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n.514».Numero registro generale 26494/2024Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 10304/2026Data pubblicazione 20/04/2026In tale ipotesi, come si è detto, l'obbligo di motivazione delrelativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei datiamministrativo–censuari (categoria, classe, consistenza,superficie e rendita), all’esito della verifica fattane d’ufficio,qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sianostati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventualediscrasia tra dati proposti e dati attribuiti derivi da unavalutazione tecnica degli immobili. Per cui, i dati forniti dalcontribuente non sono disattesi, ma soltanto riesaminati erivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimentoall'attribuzione della categoria, della classe, della consistenzae della rendita del fabbricato; per cui, è possibile (e, il più dellevolte, accade) che la eventuale difformità tra la classificazionedenunciata dal contribuente e la classificazione accertatadall'amministrazione finanziaria nell'ambito della proceduraDOCFA derivi da una diversità di valutazione, qualificazione oinquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni,misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla basedei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare inmateria catastale; il che esime, comunque, l'amministrazionefinanziaria dall'onere di formulare una motivazione piùparticolareggiata per l'atto di riclassamento con specificoriguardo alle discrepanze emerse all'esito dell'accertamentorispetto alla proposta del contribuente (tra le tante: Cass., Sez.5^, 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass., Sez. 6^-5, 1 febbraio2022, n. 3017; Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2025, n. 5449).4. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti,il ricorso deve essere respinto.5. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.Numero registro generale 26494/2024Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 10304/2026Data pubblicazione 20/04/20266. Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (qualeintrodotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009,n. 69), in virtù del richiamo fattone dall’art. 380-bis, terzocomma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3, comma28, n. 3), lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), lamanifesta inammissibilità/infondatezza del ricorso giustifical’ulteriore condanna d’ufficio della parte soccombente alpagamento in favore della parte vittoriosa di una sommaequitativamente determinata nell’importo corrispondente allaliquidazione delle spese giudiziali. Difatti, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilitàprocessuale aggravata, l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.,nel disporre che il soccombente può essere condannato apagare alla controparte una «somma equitativamentedeterminata», non fissa alcun limite quantitativo per lacondanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice,nel rispetto del criterio equitativo e del principio diragionevolezza, può quantificare detta somma sulla basedell'importo delle spese processuali (di una loro frazione o diun loro multiplo) o anche del valore della controversia (tra letante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n. 17902; Cass., Sez. 3^,20 novembre 2020, n. 26435; Cass., Sez. 5^, 5 novembre2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2022, n. 2347;Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n. 4725; Cass., Sez. Trib.,12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2023, n.17100; Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2024, n. 16934; Cass.,Sez. Trib., 23 dicembre 2025, n. 33849).7. In applicazione del combinato disposto degli artt. 380-bis,terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ., si deve,altresì, condannare la ricorrente a pagare una sanzione di €2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; peraltro, leNumero registro generale 26494/2024Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 10304/2026Data pubblicazione 20/04/2026Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema diprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art.380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. (come novellato dall’art.3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) - che, nei casi didefinizione del giudizio in conformità alla proposta, contieneuna valutazione legale tipica della sussistenza dei presuppostiper la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art.96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione delproponente, poi confermata nella decisione definitiva, lasciapresumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass.,Sez. Un., 27 settembre 2023, n. 27433; Cass., Sez. Un., 13ottobre 2023, n. 28540), per quanto sia stato precisato che lapredetta norma non prevede l'applicazione automatica dellesanzioni ivi previste, la quale resta affidata alla valutazionedelle caratteristiche del caso concreto, in base adun'interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovoistituto (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2023, n. 36069),avendosi particolare riguardo, nella specie, alla omogeneitàdelle ragioni decisorie rispetto alla formulazione della proposta.8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese giudiziali in favore della controricorrente,liquidandole nella misura di € 5.000,00 per compensi, oltre aNumero registro generale 26494/2024Numero sezionale 2329/2026Numero di raccolta generale 10304/2026Data pubblicazione 20/04/2026spese prenotate a debito; condanna la ricorrente al pagamentodell’ulteriore somma di € 5.000,00 in favore dellacontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc.civ.; condanna la ricorrente al pagamento di una sanzione di €2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art.96, quarto comma, cod. proc. civ.; dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]