Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2024

Cassazione n. 24290/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24317/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 65. –RICORRENTE– contro CONSIGLIO DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma alla [OSCURATO:PERSONA]

122. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA], PAESAGGISTI E CONSERVATORI, in persona del Presidente p.t.. [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t..

Oggetto: disciplinare professionisti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. –INTIMATI– avverso la decisione del C onsiglio N azionale degli A rchitetti n . 22/2021, depositata in data 15.7.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.6.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con pronuncia n. 21/2022 il Consiglio nazionale ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione a carico di [OSCURATO:PERSONA], per aver questi assunto l’incarico di collaudatore in corso d’opera in difetto del requisito dell’iscrizione all’albo da almeno dieci anni prescritto dall’art. 67, D.P.R. 380/2011.

Per la cassazione della pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in17 motivi, illustrati con memoria, cui il Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Salerno ha resistito con controricorso.

Le altre parti non hanno formulato difese.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 88 e 149 comma terzo, c.p.c., sostenendo che la nullità della notifica, oltre ad impedire che il provvedimento di sospensione divenisse definitivo, aveva reso inapplicabile la sanzione, anche in considerazione del fatto che il Consiglio nazionale avrebbe dovuto ordinare al Consiglio territoriale di ottemperare alle due sentenze di legittimità con cui erano state cassate le precedenti decisionidi merito.

Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c.,per non aver il Consiglio pronunciato sulla invalidità della notifica della delibera sanzionatoria, sulla prescrizione, sulla rilevanza disciplinare dell’incarico differito e sulla contestata falsità della dichiarazione resa dal ricorrente all’atto dell’accettazione dell’incarico, assumendo che sarebbero state applicate norme disciplinari non in vigore al momento dell’illecito addebitato al ricorrente.Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 88 c.p.c. e del punto 3.2.8 delle norme deontologiche, per aver il Consiglio disatteso entrambe le pronunce di legittimità nn. 11773/2019 e 2114/2021, con cui era stata disposta la cassazione delle decisioni impugnate anche per la regolazione delle spese dei precedenti giudizi di merito.

Il quarto mot i vo denuncia l’omess o esame di un fatto decisivo e la violazionedegli artt. 88, 112 c.p.c. e dei punti 1.7, comma secondo, cpv. quarto, quinto e sesto, 1.8, comma secondo, e 2.1 della guida ai procedimenti disciplinari , per aver la pronuncia, in violazione delle sentenza di legittimità, dichiarato valida la notifica del provvedimento di sospensione e per non aver rimosso gli atti illegittimi adottati, inclusa la comunicazione con cui era stata data notizia dell’efficacia della sospensione dall’esercizio della professione, omettendo di rilevare che, avendo l’incolpato proposto ricorso, il provvedimento disciplinare non era divenuto definitivo in data 16.11.2016, per cui la sospensione non poteva avere effetto dal 16.12.2016 al 16.1.2017, essendo l’esecuzione della misura differita fino al passaggio in giudicato della decisione sul ricorso.

Il quinto motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione degli artt. 112 c.p.c., 2 e 6, comma primo e terzo, lettera d), della CEDU, 111 Cost., 37, comma terzo, 38, comma primo, del codice deontologico, nonché dei punti 1.6e 3.2.8 della guida ai procedimenti disciplinari, per aver il Consiglio ritenuto irrilevante l’omesso esame di documenti, memorie e dichiarazioni depositate dall’incolpato durante il procedimento disciplinare, sicché la sanzione sarebbe stata adottata sulla sola base della relazione istruttoria, senza tener conto dei plurimi elementi a discolpa acquisiti al processo.

Il sesto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione degli artt. 112 c.p.c., 2 e 6, comma primo e terzo, lettera d), della CEDU, 111 Cost., 37, comma terzo, 38, comma primo, del codice deontologico, nonché dei punti 1.6e 3.2.8 della guida ai procedimenti disciplinari, contestando al Consiglio nazionale di non avere esaminato la lettera di incarico e l’allegato A contenente l’accettazione di un incarico differito e l’affidamento del futuro collaudo, e di non aver tenuto conto delle comunicazioni inviate al dirigente del Genio civile di Salerno con cui il Gargano aveva dichiarato di essere iscritto all’albo da meno di dieci anni oltre che del fatto che il periodo di iscrizione doveva farsi decorrere dalla presentazione della domandae che l’incarico sarebbe stato espletato dopo il decennio dall’iscrizione ( a far data dal 2015 ) , assumendo infine che la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di legge non era falsa e che il ricorrente non aveva, in ogni caso, effettuato né il collaudo,né la progettazione, né la direzione de i lavori .

Il settimo motivo denuncia la violazione dell’art. 88 c.p.c. e 41, comma secondo, punto secondo, e comma quarto, secondo capoverso, del codice deontologico.

Si lamenta cheil Consiglio abbia ritenuto congrua la sanzione assumendo che l’incolpato avesse agito con dolo,ed abbia giudicato irrilevante la dichiarazione resa con atto separato ed informale all’ente pubblico committente, che era parte integrante dell’incarico, occorrendo stabilire se fosse legittimo il conferimento di un incarico differito, destinato ad avere effetto al momento in cui il professionista avrebbe maturato il requisit o dell’iscrizione all’albo da almeno dieci anni .

Di conseguenza, la violazione poteva al più considerarsi colposa, risultando non proporzionata ed eccessiva la durata della sospensione.

L’ottavo motivo denuncia la violazione degli artt. 88 c.p.c., 67, comma secondo, del DPR 380/2001, 4, comma secondo, 10, 27, comma secondo, e 40, comma primo, del codice deontologico, deducendo l’assenza di responsabilità per il fatto contestato sull’assunto che l’incarico era differito al 2015 e non prevedeva l’esecuzione di alcun collaudo né la p rogettazione o direzione dei lavori, e per aver l’interessato immediatamente informato il committente su tutti gli aspetti procedurali e sulla tempistica dell’incarico.Il Consiglio non avrebbe individuatole norme violate, enunciate solo nel provvedimento impugnato , e d avrebbe sanzionato il ricorrente per una fattispecie diversa da quella emersa dagli accertamenti, riconducibile alla previsione d e gli artt. 4, 8 e 10 del codice deontologico.

Il nono motivo deduce la violazione dell’art. 24 Cost., sostenendo che negli atti del procedimento disciplinare sarebbe mancata l’indicazione specifica dei fatti e delle circostanze contestate, in violazione del diritto di difesa.

Il decimo motivo denuncia la violazione degli artt. 88 c.p.c. e del punto

1.5. della Guida al procedimento disciplinare, lamentando che dopo una prima seduta, tenutasi in data 6.4.2016, il Collegio di disciplina aveva rinviato per acquisire documentazione senza effettuare alcuna comunicazione della data della nuova riunione.

L’undicesimo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione dell’art. 40, comma secondo, del codice deontologico, sostenendo che la condotta contestata andava esaminata nel suo complesso,valorizzando il contenuto complessivo del mandato professionale come risultante da lettera di incarico differito,con il relativo allegato.

Il dodicesimo motivo denuncia la violazione degli artt. 88 c.p.c., 10 e 40, comma primo, del codice deontologico, ribadendo che l’esecuzione dell’incarico era differita ad una data in cui il ricorrente avrebbe acquisito i requisiti per il suo espletamento e che nelle more nessuna attività professionale era stata svolta, non essendovi stata né una condotta fraudolenta ai danni del committente , pienamente edotto di tutte le circostanze relative all’espletamento dell’attività professionale, né la consumazion e di un falso in dichiarazione , circostanze di cui il Consiglio avrebbe dovuto necessariamente tener conto.

Il tredicesimo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla successione cronologica de i fatti contestati, nonché la violazione degli artt. 88 c.p.c., 2 e 6, comma primo e terzo, lettera d), della CEDU, 111 Cost., dei punti 3.2.1.e 3.2.5 della guida ai procedimenti disciplinari, assumendo che la decisione abbia fatto menzione solo della riunione del 6.4.2016 e della successiva del 9.6.2014 senza nulla dire riguardo al deposito, effettuato il 29.4.2016 , della documentazione precedentemente inviata al genio civile di Salerno eal Collegio di disciplina, e di quanto dichiarato dal ricorrente in data 6.4.2016 circa l’esistenza degli allegati alla dichiarazionedi accettazione dell’incarico , in violazione dei diritti di difesa e dell’obbligo di valutazione della causa con equità e in modo imparziale.

Il quattordicesimo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 88, 112 c.p.c., 108 Cost., 38, comma primo,del codice deontologico, nonché dei punti 3.2.8 della guida ai procedimenti disciplinari, censurando la decisione per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione della sanzione maturata dalla data di impugnazione del provvedimento a quella della pronuncia di legittimità.

Il quindicesimo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 44 del codice deontologico, per aver il Consiglio deciso la causa sulla base delle norme in vigore nel 2014, sebbene le condotte contestate fossero state poste in essere nel 2013.

Il sedicesimo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 88, 112 c.p.c., 38, comma secondo, del codice deontologico, sostenendo che, nel confermare la sospensione per 30 gg., il Collegio abbia violato il principio di parità di trattamento, essendo stati applicati, in casi analoghi, l’avvertimento o lasospensione per un periodo mai superiore a 10 giorni .

Il diciassettesimo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 88 c.p.c., 10 del codice deontologico e del punto 1.6 della guida ai procedimenti disciplinari, sostenendo che il Consiglio non poteva dichiarare falsa la dichiarazione di accettazione dell’incarico professionale, dovendo la falsità essere accertata dal giudice.

3. Il ricorso è inammissibile , poiché carente di un’adeguata illustrazione dei fatti di causa.

Nel giudizio di cassazione il requisito di cui all’art. 366, comma primo, n. 3 c.p.c., è prescritto a pena di inammissibilità, poiché l'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda portata all’esame del giudice di legittimità è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. 10072/2018; Cass. s.u. 11308/2014).

L’indicazione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni delle parti deve potersi ricavare esclusivamente dal ricorso, da esaminare nella sua interezza, senza necessità di ricorrere ad altre fonti (sentenza impugnata o controricorso), stante la necessaria autonomia dell’impugnazione (Cass. su 22575/2019; Cass. 29093/2018; Cass. s.u. 11308/2014; Cass. su 11826/2013).

Occorre quindi l’illustrazione, in modo chiaro e sintetico, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le abbiano giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fondano le sentenza dottate e le difese svolte dalle parti nei vari gradi di causa (Cass. 1352/2024; Cass. 8117/2022).

3.1. Nel caso in esame l’impugnazione esordisce, a pag. 2, con una sintetica descrizione delle vicende processuali (in particolare, con la sola menzione del ricorso avverso il provvedimento di sospensione, del dispositivo della decisione del Consiglio territoriale di disciplinae delle successive pronunce del Consiglio nazionale e di questa Corte di legittimità), passando poi –a pag. 4 – all’esposizione dei motivi di ricorso.Manca – in primo luogo – una più puntuale descrizione dei fatti e delle circostanze che hanno condotto all’apertura del procedimento disciplinare e –comunque –nulla è dedotto, con la dovuta specificità, in merito al contenuto delle originarie deduzioni difensive nel corso del procedimento sanzionatorio, al contenuto del provvedimento del Consiglio di disciplina, alle ragioni delle decisioni adottate dal Consiglio nazionale e della duplice pronuncia di cassazione con rinvio della causa, restando precluso, sulla base degli elementi che si evincono dall’impugnazione, lo scrutinio, con piena cognizione di causa, delle doglianze proposte in questa sede.

Le spese seguono la soccombenza.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, pari ad €. 4500,00 per onorari ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24317/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 65. –RICORRENTE– contro CONSIGLIO DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 122. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA], PAESAGGISTI E CONSERVATORI, in persona del Presidente p.t.. [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t.. Oggetto: disciplinare professionisti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. –INTIMATI– avverso la decisione del C onsiglio N azionale degli A rchitetti n . 22/2021, depositata in data 15.7.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.6.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con pronuncia n. 21/2022 il Consiglio nazionale ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione a carico di [OSCURATO:PERSONA], per aver questi assunto l’incarico di collaudatore in corso d’opera in difetto del requisito dell’iscrizione all’albo da almeno dieci anni prescritto dall’art. 67, D.P.R. 380/2011. Per la cassazione della pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in17 motivi, illustrati con memoria, cui il Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Salerno ha resistito con controricorso. Le altre parti non hanno formulato difese. 2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 88 e 149 comma terzo, c.p.c., sostenendo che la nullità della notifica, oltre ad impedire che il provvedimento di sospensione divenisse definitivo, aveva reso inapplicabile la sanzione, anche in considerazione del fatto che il Consiglio nazionale avrebbe dovuto ordinare al Consiglio territoriale di ottemperare alle due sentenze di legittimità con cui erano state cassate le precedenti decisionidi merito. Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c.,per non aver il Consiglio pronunciato sulla invalidità della notifica della delibera sanzionatoria, sulla prescrizione, sulla rilevanza disciplinare dell’incarico differito e sulla contestata falsità della dichiarazione resa dal ricorrente all’atto dell’accettazione dell’incarico, assumendo che sarebbero state applicate norme disciplinari non in vigore al momento dell’illecito addebitato al ricorrente.Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 88 c.p.c. e del punto 3.2.8 delle norme deontologiche, per aver il Consiglio disatteso entrambe le pronunce di legittimità nn. 11773/2019 e 2114/2021, con cui era stata disposta la cassazione delle decisioni impugnate anche per la regolazione delle spese dei precedenti giudizi di merito. Il quarto mot i vo denuncia l’omess o esame di un fatto decisivo e la violazionedegli artt. 88, 112 c.p.c. e dei punti 1.7, comma secondo, cpv. quarto, quinto e sesto, 1.8, comma secondo, e 2.1 della guida ai procedimenti disciplinari , per aver la pronuncia, in violazione delle sentenza di legittimità, dichiarato valida la notifica del provvedimento di sospensione e per non aver rimosso gli atti illegittimi adottati, inclusa la comunicazione con cui era stata data notizia dell’efficacia della sospensione dall’esercizio della professione, omettendo di rilevare che, avendo l’incolpato proposto ricorso, il provvedimento disciplinare non era divenuto definitivo in data 16.11.2016, per cui la sospensione non poteva avere effetto dal 16.12.2016 al 16.1.2017, essendo l’esecuzione della misura differita fino al passaggio in giudicato della decisione sul ricorso. Il quinto motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione degli artt. 112 c.p.c., 2 e 6, comma primo e terzo, lettera d), della CEDU, 111 Cost., 37, comma terzo, 38, comma primo, del codice deontologico, nonché dei punti 1.6e 3.2.8 della guida ai procedimenti disciplinari, per aver il Consiglio ritenuto irrilevante l’omesso esame di documenti, memorie e dichiarazioni depositate dall’incolpato durante il procedimento disciplinare, sicché la sanzione sarebbe stata adottata sulla sola base della relazione istruttoria, senza tener conto dei plurimi elementi a discolpa acquisiti al processo. Il sesto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione degli artt. 112 c.p.c., 2 e 6, comma primo e terzo, lettera d), della CEDU, 111 Cost., 37, comma terzo, 38, comma primo, del codice deontologico, nonché dei punti 1.6e 3.2.8 della guida ai procedimenti disciplinari, contestando al Consiglio nazionale di non avere esaminato la lettera di incarico e l’allegato A contenente l’accettazione di un incarico differito e l’affidamento del futuro collaudo, e di non aver tenuto conto delle comunicazioni inviate al dirigente del Genio civile di Salerno con cui il Gargano aveva dichiarato di essere iscritto all’albo da meno di dieci anni oltre che del fatto che il periodo di iscrizione doveva farsi decorrere dalla presentazione della domandae che l’incarico sarebbe stato espletato dopo il decennio dall’iscrizione ( a far data dal 2015 ) , assumendo infine che la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di legge non era falsa e che il ricorrente non aveva, in ogni caso, effettuato né il collaudo,né la progettazione, né la direzione de i lavori . Il settimo motivo denuncia la violazione dell’art. 88 c.p.c. e 41, comma secondo, punto secondo, e comma quarto, secondo capoverso, del codice deontologico. Si lamenta cheil Consiglio abbia ritenuto congrua la sanzione assumendo che l’incolpato avesse agito con dolo,ed abbia giudicato irrilevante la dichiarazione resa con atto separato ed informale all’ente pubblico committente, che era parte integrante dell’incarico, occorrendo stabilire se fosse legittimo il conferimento di un incarico differito, destinato ad avere effetto al momento in cui il professionista avrebbe maturato il requisit o dell’iscrizione all’albo da almeno dieci anni . Di conseguenza, la violazione poteva al più considerarsi colposa, risultando non proporzionata ed eccessiva la durata della sospensione. L’ottavo motivo denuncia la violazione degli artt. 88 c.p.c., 67, comma secondo, del DPR 380/2001, 4, comma secondo, 10, 27, comma secondo, e 40, comma primo, del codice deontologico, deducendo l’assenza di responsabilità per il fatto contestato sull’assunto che l’incarico era differito al 2015 e non prevedeva l’esecuzione di alcun collaudo né la p rogettazione o direzione dei lavori, e per aver l’interessato immediatamente informato il committente su tutti gli aspetti procedurali e sulla tempistica dell’incarico.Il Consiglio non avrebbe individuatole norme violate, enunciate solo nel provvedimento impugnato , e d avrebbe sanzionato il ricorrente per una fattispecie diversa da quella emersa dagli accertamenti, riconducibile alla previsione d e gli artt. 4, 8 e 10 del codice deontologico. Il nono motivo deduce la violazione dell’art. 24 Cost., sostenendo che negli atti del procedimento disciplinare sarebbe mancata l’indicazione specifica dei fatti e delle circostanze contestate, in violazione del diritto di difesa. Il decimo motivo denuncia la violazione degli artt. 88 c.p.c. e del punto 1.5. della Guida al procedimento disciplinare, lamentando che dopo una prima seduta, tenutasi in data 6.4.2016, il Collegio di disciplina aveva rinviato per acquisire documentazione senza effettuare alcuna comunicazione della data della nuova riunione. L’undicesimo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione dell’art. 40, comma secondo, del codice deontologico, sostenendo che la condotta contestata andava esaminata nel suo complesso,valorizzando il contenuto complessivo del mandato professionale come risultante da lettera di incarico differito,con il relativo allegato. Il dodicesimo motivo denuncia la violazione degli artt. 88 c.p.c., 10 e 40, comma primo, del codice deontologico, ribadendo che l’esecuzione dell’incarico era differita ad una data in cui il ricorrente avrebbe acquisito i requisiti per il suo espletamento e che nelle more nessuna attività professionale era stata svolta, non essendovi stata né una condotta fraudolenta ai danni del committente , pienamente edotto di tutte le circostanze relative all’espletamento dell’attività professionale, né la consumazion e di un falso in dichiarazione , circostanze di cui il Consiglio avrebbe dovuto necessariamente tener conto. Il tredicesimo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla successione cronologica de i fatti contestati, nonché la violazione degli artt. 88 c.p.c., 2 e 6, comma primo e terzo, lettera d), della CEDU, 111 Cost., dei punti 3.2.1.e 3.2.5 della guida ai procedimenti disciplinari, assumendo che la decisione abbia fatto menzione solo della riunione del 6.4.2016 e della successiva del 9.6.2014 senza nulla dire riguardo al deposito, effettuato il 29.4.2016 , della documentazione precedentemente inviata al genio civile di Salerno eal Collegio di disciplina, e di quanto dichiarato dal ricorrente in data 6.4.2016 circa l’esistenza degli allegati alla dichiarazionedi accettazione dell’incarico , in violazione dei diritti di difesa e dell’obbligo di valutazione della causa con equità e in modo imparziale. Il quattordicesimo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 88, 112 c.p.c., 108 Cost., 38, comma primo,del codice deontologico, nonché dei punti 3.2.8 della guida ai procedimenti disciplinari, censurando la decisione per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione della sanzione maturata dalla data di impugnazione del provvedimento a quella della pronuncia di legittimità. Il quindicesimo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 44 del codice deontologico, per aver il Consiglio deciso la causa sulla base delle norme in vigore nel 2014, sebbene le condotte contestate fossero state poste in essere nel 2013. Il sedicesimo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 88, 112 c.p.c., 38, comma secondo, del codice deontologico, sostenendo che, nel confermare la sospensione per 30 gg., il Collegio abbia violato il principio di parità di trattamento, essendo stati applicati, in casi analoghi, l’avvertimento o lasospensione per un periodo mai superiore a 10 giorni . Il diciassettesimo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 88 c.p.c., 10 del codice deontologico e del punto 1.6 della guida ai procedimenti disciplinari, sostenendo che il Consiglio non poteva dichiarare falsa la dichiarazione di accettazione dell’incarico professionale, dovendo la falsità essere accertata dal giudice. 3. Il ricorso è inammissibile , poiché carente di un’adeguata illustrazione dei fatti di causa. Nel giudizio di cassazione il requisito di cui all’art. 366, comma primo, n. 3 c.p.c., è prescritto a pena di inammissibilità, poiché l'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda portata all’esame del giudice di legittimità è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. 10072/2018; Cass. s.u. 11308/2014). L’indicazione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni delle parti deve potersi ricavare esclusivamente dal ricorso, da esaminare nella sua interezza, senza necessità di ricorrere ad altre fonti (sentenza impugnata o controricorso), stante la necessaria autonomia dell’impugnazione (Cass. su 22575/2019; Cass. 29093/2018; Cass. s.u. 11308/2014; Cass. su 11826/2013). Occorre quindi l’illustrazione, in modo chiaro e sintetico, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le abbiano giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fondano le sentenza dottate e le difese svolte dalle parti nei vari gradi di causa (Cass. 1352/2024; Cass. 8117/2022). 3.1. Nel caso in esame l’impugnazione esordisce, a pag. 2, con una sintetica descrizione delle vicende processuali (in particolare, con la sola menzione del ricorso avverso il provvedimento di sospensione, del dispositivo della decisione del Consiglio territoriale di disciplinae delle successive pronunce del Consiglio nazionale e di questa Corte di legittimità), passando poi –a pag. 4 – all’esposizione dei motivi di ricorso.Manca – in primo luogo – una più puntuale descrizione dei fatti e delle circostanze che hanno condotto all’apertura del procedimento disciplinare e –comunque –nulla è dedotto, con la dovuta specificità, in merito al contenuto delle originarie deduzioni difensive nel corso del procedimento sanzionatorio, al contenuto del provvedimento del Consiglio di disciplina, alle ragioni delle decisioni adottate dal Consiglio nazionale e della duplice pronuncia di cassazione con rinvio della causa, restando precluso, sulla base degli elementi che si evincono dall’impugnazione, lo scrutinio, con piena cognizione di causa, delle doglianze proposte in questa sede. Le spese seguono la soccombenza. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, pari ad €. 4500,00 per onorari ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comm
Sentenza Cassazione n. 24290/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris