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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16026/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1799/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ ANTONINA, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del foro di Agrigento, che ha indicato recapito PEC, avendo il controricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, al [OSCURATO:PERSONA] I n. 100 in Canicattì (AG); –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilian. 5736/14/2021, depositata in data 16 giugno 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 4 maggio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; Irpef 2008 - accertamento - Società di persone -non operativa - società e soci - litisconsorzio necessario - violazione - conseguenze Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate istituiva il contraddittorio e all’esito, ritenuta applicabile la disciplina delle società non operative, notificava alla [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA], ai fini delle [OSCURATO:PERSONA], dell’Iva e dell’Irap, l’avviso di accertamento avente ad oggetto l’anno 2008, mediante il quale contestava alla società un reddito imponibile di Euro 198.451,00.

Ai soci, ciascuno nella misura del 50%, Fiorino SalvatoreRusso e l’odierna controricorrente, erano notificati separati atti impositivi relativi al reddito di partecipazione ritenuto conseguito.

L’avviso di accertamento indirizzato adAntonina Casà ai fini Irpef, recante n.

TY501T301728/2013, è oggetto del presente giudizio.

2. La contribuente impugnava l’atto impositivo emesso nei suoi confronti innanzi alla Commissione T ributaria Provinciale di Agrigento, proponendo censure procedimentali e di merito, in relazione al preteso reddito accertato nei confronti della società e nei suoi a titolo personale.La CTP riteneva infondate le critiche proposte dalla contribuente e rigettava il suo ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia.

La CTR riteneva che risultasse provata l’oggettiva impossibilità, da parte della società, di avviare l’attività produttiva conseguendo dei ricavi, non avendo potuto riscuotere parte di un contributo pubblico, e pertanto riformava la decisione adottata dalla CTP ed annullava l’avviso di accertamento.

4. Avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi di impugnazione.

La contribuente resiste mediante controricorso e propone, altresì, un motivo di ricorso incidentale.

5. Il 3/5/2024 la difesa erariale ha depositato memoria ex art. 380bis comma 1 cod. proc. civ. chiedendo l’accoglimento del ricorso, in conformità alle decisioni della Corte di Cassazione, nn. 3310/2024 e 3088/2024.Considerato che:

1. C on il suo primo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione degli artt. 14, 29 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e degli artt. 101, 102, 112, 157 e 159, cod. proc. civ., nonché dell’art. 111 Cost., conseguendone la nullità della decisione impugnata, per avere la CTR pronunciato in violazione delle regole del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci.

2. Mediante il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 30, commi 1 e 4bis, della legge n. 724 del 1994, e dell’art. 2697 cod. civ., in cui è incorsa la CTR per aver erroneamente ritenuto che la società abbia provato la ricorrenza di cause oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, operando riferimento all’omessa percezione di un’ultima parte di un finanziamento pubblico. 3.

Con il suo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ.

«per omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza gravata in merito all’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento … per difetto di legittimazione attiva, quale conseguenza del difetto di sottoscrizione» (controric., p.

XII).

4. Con il suo primo mezzo di impugnazione l’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione delle regole del litisconsorzio necessario tra la società di persone ed i soci.

La critica attiene a questione molto nota e ricorrente ed è esposta con chiarezza, riguardando problematica di puro diritto.

La censura proposta, pertanto, supera le contestazioni di inammissibilità avanzate dalla controricorrente.

Occorre in proposito preliminarmente ricordare che all’epoca dei fatti per cui è causa la [OSCURATO:PERSONA] sas era una società di persone con il capitale ripartito, nella misura del 50% ciascuno, tra i coniugi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] .

4.1. Questa Corte regolatrice ha ripetutamente statuito, anche pronunciando a Sezioni Unite, che «in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato , con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art.1 4 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio»(Cass., Sez.

U., 4/6/2008 n. 14815; conf., tra le tante, Cass. 25/6/2018 n. 16730).

Ne consegue che «in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado» (Cass.22/1/2018 n. 1472).

4.2. Invero questa Corte di legittimità non ha mancato di precisare che «nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci determina la rimessione della causa al primo giudice che, tuttavia, non è necessaria ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione; ciò si verifica quando, oltre a sussistere la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, la complessiva fattispecie sia caratterizzata da: identità oggettiva quanto a ”causa petendi” dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento dellarettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici» (Cass.24/2/2022 n. 6073).

5. Nella specie, pacifica la mancata partecipazione della società e dell’altro socio ([OSCURATO:PERSONA]) ai gradi di merito , non può farsi luogo, in questa sede, alla riunione dei processi relativi alla società ed all’altro socio in quanto i rispettivi ricorsi per cassazione (NN.RR.GG. 2125/2022 e 2134/2022) sono già stati decisi con ordinanze dichiarative della nullità degli interi giudizi con rimessione alla CTPdi Agrigento (ord. nn. 3110/2024 e 3088/2024).

Ne discende che deve dichiararsi la nullità dell’intero giudizio con rimessione della causa al giudice di primo grado, perché possa procedere alla trattazione unitaria del processo con tutti i litisconsorti.

Il secondo strumento di impugnazione, ed il ricorso incidentale introdotto dalla contribuente, rimangono assorbiti.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, assorbiti il secondo ed il ricorso incidentale, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto dichiarando la nullità dell’intero giudizio, e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio nel rispetto delle regole del litisconsorzio necessario tra la società ed i s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1799/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ ANTONINA, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del foro di Agrigento, che ha indicato recapito PEC, avendo il controricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, al [OSCURATO:PERSONA] I n. 100 in Canicattì (AG); –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilian. 5736/14/2021, depositata in data 16 giugno 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 4 maggio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; Irpef 2008 - accertamento - Società di persone -non operativa - società e soci - litisconsorzio necessario - violazione - conseguenze Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate istituiva il contraddittorio e all’esito, ritenuta applicabile la disciplina delle società non operative, notificava alla [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA], ai fini delle [OSCURATO:PERSONA], dell’Iva e dell’Irap, l’avviso di accertamento avente ad oggetto l’anno 2008, mediante il quale contestava alla società un reddito imponibile di Euro 198.451,00. Ai soci, ciascuno nella misura del 50%, Fiorino SalvatoreRusso e l’odierna controricorrente, erano notificati separati atti impositivi relativi al reddito di partecipazione ritenuto conseguito. L’avviso di accertamento indirizzato adAntonina Casà ai fini Irpef, recante n. TY501T301728/2013, è oggetto del presente giudizio. 2. La contribuente impugnava l’atto impositivo emesso nei suoi confronti innanzi alla Commissione T ributaria Provinciale di Agrigento, proponendo censure procedimentali e di merito, in relazione al preteso reddito accertato nei confronti della società e nei suoi a titolo personale.La CTP riteneva infondate le critiche proposte dalla contribuente e rigettava il suo ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia. La CTR riteneva che risultasse provata l’oggettiva impossibilità, da parte della società, di avviare l’attività produttiva conseguendo dei ricavi, non avendo potuto riscuotere parte di un contributo pubblico, e pertanto riformava la decisione adottata dalla CTP ed annullava l’avviso di accertamento. 4. Avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi di impugnazione. La contribuente resiste mediante controricorso e propone, altresì, un motivo di ricorso incidentale. 5. Il 3/5/2024 la difesa erariale ha depositato memoria ex art. 380bis comma 1 cod. proc. civ. chiedendo l’accoglimento del ricorso, in conformità alle decisioni della Corte di Cassazione, nn. 3310/2024 e 3088/2024.Considerato che: 1. C on il suo primo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione degli artt. 14, 29 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e degli artt. 101, 102, 112, 157 e 159, cod. proc. civ., nonché dell’art. 111 Cost., conseguendone la nullità della decisione impugnata, per avere la CTR pronunciato in violazione delle regole del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci. 2. Mediante il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 30, commi 1 e 4bis, della legge n. 724 del 1994, e dell’art. 2697 cod. civ., in cui è incorsa la CTR per aver erroneamente ritenuto che la società abbia provato la ricorrenza di cause oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, operando riferimento all’omessa percezione di un’ultima parte di un finanziamento pubblico. 3. Con il suo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ. «per omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza gravata in merito all’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento … per difetto di legittimazione attiva, quale conseguenza del difetto di sottoscrizione» (controric., p. XII). 4. Con il suo primo mezzo di impugnazione l’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione delle regole del litisconsorzio necessario tra la società di persone ed i soci. La critica attiene a questione molto nota e ricorrente ed è esposta con chiarezza, riguardando problematica di puro diritto. La censura proposta, pertanto, supera le contestazioni di inammissibilità avanzate dalla controricorrente. Occorre in proposito preliminarmente ricordare che all’epoca dei fatti per cui è causa la [OSCURATO:PERSONA] sas era una società di persone con il capitale ripartito, nella misura del 50% ciascuno, tra i coniugi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] . 4.1. Questa Corte regolatrice ha ripetutamente statuito, anche pronunciando a Sezioni Unite, che «in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato , con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art.1 4 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio»(Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14815; conf., tra le tante, Cass. 25/6/2018 n. 16730). Ne consegue che «in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado» (Cass.22/1/2018 n. 1472). 4.2. Invero questa Corte di legittimità non ha mancato di precisare che «nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci determina la rimessione della causa al primo giudice che, tuttavia, non è necessaria ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione; ciò si verifica quando, oltre a sussistere la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, la complessiva fattispecie sia caratterizzata da: identità oggettiva quanto a ”causa petendi” dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento dellarettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici» (Cass.24/2/2022 n. 6073). 5. Nella specie, pacifica la mancata partecipazione della società e dell’altro socio ([OSCURATO:PERSONA]) ai gradi di merito , non può farsi luogo, in questa sede, alla riunione dei processi relativi alla società ed all’altro socio in quanto i rispettivi ricorsi per cassazione (NN.RR.GG. 2125/2022 e 2134/2022) sono già stati decisi con ordinanze dichiarative della nullità degli interi giudizi con rimessione alla CTPdi Agrigento (ord. nn. 3110/2024 e 3088/2024). Ne discende che deve dichiararsi la nullità dell’intero giudizio con rimessione della causa al giudice di primo grado, perché possa procedere alla trattazione unitaria del processo con tutti i litisconsorti. Il secondo strumento di impugnazione, ed il ricorso incidentale introdotto dalla contribuente, rimangono assorbiti. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, assorbiti il secondo ed il ricorso incidentale, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto dichiarando la nullità dell’intero giudizio, e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio nel rispetto delle regole del litisconsorzio necessario tra la società ed i s
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