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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 08791/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 13370-2016 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA]; 522 - intimato - avverso la sentenza n. 8438/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/11/2015 R.G.N. 6695/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 30 novembre 2015, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della Giustizia, condannando il Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate ex art. 22,

I. n. 354/1975 in relazione all'attività lavorativa svolta presso le varie Case di reclusione alle quali era stato via via assegnato, nell'importo di euro 4.962,74, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sussistente il credito a prescindere dall'onere della prova, ritenuto non assolto dal primo giudice, avendo la domanda riferimento al c.d.

"minimo assoluto" comunque dovuto, ai sensi dell'ad. 22,

I. n. 354/1975, nella misura dei due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, corretto l'importo risultante dal conteggio prodotto e dovuto sulla sorte oltre agli interessi la rivalutazione monetaria non operando nella specie, non riconducibile ad una ipotesi di lavoro pubblico, il divieto di cumulo; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il Bruzzone, pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 429, comma 3, c.p.c. e22,

I. n. 354/1975 e 16, comma 6,

I. n. 412/1991, lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale in punto applicazione all'importo riconosciuto a credito del Bruzzone di interessi e rivalutazione monetaria dovendosi ritenere nella specie operante il divieto di cumulo sancito per i dipendenti privati di enti pubblici non economici, secondo quanto statuito da Corte cost. n. 459/2000; che il motivo merita accoglimento alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 4652/2011 e Cass. n. 16284/2005) inteso ad identificare la ratio della pronunzia di illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36,

I. n. 724/1994 che sottrae al divieto di cumulo i crediti retributivi dei dipendenti privati in ragioni di contenimento della spesa pubblica da cui discende l'inapplicabilità del cumulo con riferimento a quei rapporti per i quali ricorrono le medesime ragioni, ancorché si tratti di rapporti privatizzati, ivi compresi i rapporti di lavoro carcerario, che, nonostante il carattere privatistico dell'organizzazione del lavoro, è riferibile al Ministero della Giustizia quanto alla titolarità degli stessi ed all'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento delle strutture aziendali presso le quali le relative prestazioni vengono rese; che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata )jcj Y6- 09i D i (hi ì-tot v.iz i Mb cassat-ares la causa, non essendo necessari altri accertamenti in fatto, decisa nel merito, limitando l'onere accessorio del Ministero rispetto al credito del Bruzzone quale determinato nella sentenza impugnata al maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, con condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite dei gradi di merito negli stessi importi già liquidati dalla sentenza impugnata, da distrarsi in favore del difensore del Bruzzone, dichiaratosi antistatario e compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità; - P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione e, decidendo nel merito, condanna il Ministero ricorrente a pagare sulle somme già riconosciute dalla sentenza impugnata a favore di [OSCURATO:PERSONA] il maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale.

Condanna altresì il Ministero ricorrente a pagare al Bruzzone le spese dei gradi di merito negli stessi importi già liquidati dalla sentenza impugnatalspese da distrarsi in favore del difensore del Bruzzone, dichiaratosi antistatario.

Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 9 febbraio 2022.

Il Presidente n.17_

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 13370-2016 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA]; 522 - intimato - avverso la sentenza n. 8438/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/11/2015 R.G.N. 6695/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 30 novembre 2015, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della Giustizia, condannando il Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate ex art. 22, I. n. 354/1975 in relazione all'attività lavorativa svolta presso le varie Case di reclusione alle quali era stato via via assegnato, nell'importo di euro 4.962,74, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sussistente il credito a prescindere dall'onere della prova, ritenuto non assolto dal primo giudice, avendo la domanda riferimento al c.d. "minimo assoluto" comunque dovuto, ai sensi dell'ad. 22, I. n. 354/1975, nella misura dei due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, corretto l'importo risultante dal conteggio prodotto e dovuto sulla sorte oltre agli interessi la rivalutazione monetaria non operando nella specie, non riconducibile ad una ipotesi di lavoro pubblico, il divieto di cumulo; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il Bruzzone, pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 429, comma 3, c.p.c. e22, I. n. 354/1975 e 16, comma 6, I. n. 412/1991, lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale in punto applicazione all'importo riconosciuto a credito del Bruzzone di interessi e rivalutazione monetaria dovendosi ritenere nella specie operante il divieto di cumulo sancito per i dipendenti privati di enti pubblici non economici, secondo quanto statuito da Corte cost. n. 459/2000; che il motivo merita accoglimento alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 4652/2011 e Cass. n. 16284/2005) inteso ad identificare la ratio della pronunzia di illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, I. n. 724/1994 che sottrae al divieto di cumulo i crediti retributivi dei dipendenti privati in ragioni di contenimento della spesa pubblica da cui discende l'inapplicabilità del cumulo con riferimento a quei rapporti per i quali ricorrono le medesime ragioni, ancorché si tratti di rapporti privatizzati, ivi compresi i rapporti di lavoro carcerario, che, nonostante il carattere privatistico dell'organizzazione del lavoro, è riferibile al Ministero della Giustizia quanto alla titolarità degli stessi ed all'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento delle strutture aziendali presso le quali le relative prestazioni vengono rese; che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata )jcj Y6- 09i D i (hi ì-tot v.iz i Mb cassat-ares la causa, non essendo necessari altri accertamenti in fatto, decisa nel merito, limitando l'onere accessorio del Ministero rispetto al credito del Bruzzone quale determinato nella sentenza impugnata al maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, con condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite dei gradi di merito negli stessi importi già liquidati dalla sentenza impugnata, da distrarsi in favore del difensore del Bruzzone, dichiaratosi antistatario e compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità; - P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione e, decidendo nel merito, condanna il Ministero ricorrente a pagare sulle somme già riconosciute dalla sentenza impugnata a favore di [OSCURATO:PERSONA] il maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale. Condanna altresì il Ministero ricorrente a pagare al Bruzzone le spese dei gradi di merito negli stessi importi già liquidati dalla sentenza impugnatalspese da distrarsi in favore del difensore del Bruzzone, dichiaratosi antistatario. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 9 febbraio 2022. Il Presidente n.17_
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