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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43394/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 147RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il primo motivo (relativo al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve) articola censure generiche, non correlate alla effettiva motivazione della sentenza impugnata che ha adeguatamente vagliato e disatteso tale punto con corretti argomenti giuridici e volte a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità; il secondo motivo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo, propone censure aspecifiche con riferimento alla recidiva qualificata (cfr. ultima pagina della sentenza) e quindi al dedotto giudizio di bilanciamento delle circostanze generiche, mentre alcun altro motivo specifico era stato proposto in appello sulla pena; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 9/2021. [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 147RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il primo motivo (relativo al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve) articola censure generiche, non correlate alla effettiva motivazione della sentenza impugnata che ha adeguatamente vagliato e disatteso tale punto con corretti argomenti giuridici e volte a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità; il secondo motivo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo, propone censure aspecifiche con riferimento alla recidiva qualificata (cfr. ultima pagina della sentenza) e quindi al dedotto giudizio di bilanciamento delle circostanze generiche, mentre alcun altro motivo specifico era stato proposto in appello sulla pena; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 9/2021. [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore
Sentenza Cassazione n. 43394/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris