CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 febbraio 2026
Cassazione n. 08130/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 febbraio 1981 avverso la sentenza del 12 settembre 2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli in data 12 marzo 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di danneggiamento seguito da incendio nell'ipotesi di cui all'art. 424, comma 2, cod. pen. commesso in Napoli in data 21 giugno 2021. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, l'interessato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente il ricorso. Osserva il collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] re estensore ,.1.1.\\Presidente [OSCURATO:PERSONA] M [OSCURATO:PERSONA] ql1USEPPE [OSCURATO:PERSONA] / CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE.. oggi Rame, li O 202