CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28295/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 dicembre 2018, il Tribunale di Potenza ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di cinque anni di reclusione per i reati di lesioni personali aggravate, danneggiamento seguito da incendio, porto ingiustificato di arma da taglio e lesioni personali dolose commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Ha affermato la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 583, comma primo, n. 2, cod. pen. e di quella dell'uso dell'arma di cui all'art. 585 cod. pen., nonché della contestata recidiva, ritenendo le condotte avvinte dal vincolo della continuazione. Con sentenza del 17 luglio 2020, la Corte di appello di Potenza ha confermato la decisione del giudice di primo grado. La Quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 31 gennaio 2022, ha annullato la sentenza della Corte di appello limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 583, comma primo, n. 2, cod. pen, rinviando, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Salerno, rigettando, nel resto, il ricorso. Con sentenza del 29 settembre 2022, la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma dell'impugnata sentenza emessa in data 10 dicembre 2018 dal Tribunale di Potenza, ha escluso la predetta aggravante, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando y.t.S un unico motivo. 2.1. Il ricorrente ha eccepito violazione del divieto di reformatio in peius in sede di appello, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. La sentenza è stata impugnata nella parte in cui ha statuito la condanna a due anni di reclusione dell'imputato, derivante dal seguente calcolo aritmetico: «anni uno per il reato di lesioni ex art. 582 c.p., aumentata ad anni uno e otto mesi ex art. 99 c.p., aumentata ad anni due ex art. 81 cpv». I giudici di merito, nel rideterminare il quantum sanzionatorio, avrebbero erroneamente omesso di attenersi ai minimi edittali previsti per i reati contestati, a differenza di quanto effettuato dal Tribunale di Potenza. In mancanza di un'identica modalità per l'effettuazione del calcolo di pena finale, la Corte di appello di Salerno sarebbe incorsa in violazione di legge, sostanziatasi nell'inosservanza del divieto di reformatio in peius, ai sensi dell'art.597 cod. proc. pen. Il ricorrente, alla luce di tali argomentazioni, ha sollecitato la rideterminazione della pena, considerando come pena base del reato più grave di lesioni personali ex art. 582 cod. pen. la pena di 6 mesi, con gli aumenti conseguenti per il reato continuato e la recidiva, da contenere anch'essi nel minimo della forbice edittale. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La questione posta dal ricorrente riguarda l'estensione del divieto di reformatio in peius del giudice dell'impugnazione che, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, trova la propria disciplina nell'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen. La prima disposizione prevede che «quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado». La seconda stabilisce, inoltre, che «in ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è complessivamente diminuita». 2.1. Nel caso di specie, il trattamento sanzionatorio è stato determinato nel modo seguente (pagg. 20-21 sentenza di primo grado confermata in appello) quanto alla pena base (unico profilo per il quale vi è ricorso e che, quindi, interessa in questa sede): «pena base ex artt. 582 - 583, comma 1, n. 2, c.p. pari ad anni 3 di reclusione: occorre precisare che la pena base è stata calcolata con riferimento ai limiti editali della fattispecie aggravata di cui agli artt. 582 e 583, comma 1, n. 2, c.p., stante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il disposto di cui all'art. 63, comma 4, c.p., secondo cui se concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale (nella specie ricorrono sia la circostanza di cui all'art. 583, comma 1, n. 2, c.p., sia la circostanza soggettiva della recidiva specifica e reiterata), si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave (trattasi, appunto, di quella contemplata dall'art. 583, comma 1, n. 2, c.p.), ma il giudice può aumentarla (fino a un terzo)».Ciò a fronte di una cornice edittale della pena da tre a sette anni di reclusione. Il Tribunale, quindi, è partito, nella commisurazione del trattamento sanzionatorio del reato più grave, dal minimo edittale. Nella sentenza impugnata, invece, esclusa l'aggravante dell'art. 583, comma primo, n. 2, cod. pen., la Corte non ha operato negli stessi termini, essendo stata determinata la pena base per il reato di cui all'art. 582 cod pen. in anni uno di reclusione, a fronte di una pena che va dal minimo di sei mesi al massimo di tre anni di reclusione. L'unico profilo di censura riguarda la violazione del divieto di reformatio in peius, per non avere il giudice dell'impugnazione, in sede di rinvio della Corte di cassazione, applicato la misura minima della sanzione prevista per il reato più grave. 3. Sulla questione controversa la giurisprudenza di questa Corte esprime orientamenti non del tutto costanti. Si registrano diversi interventi delle Sezioni Unite a seguito dei quali, tuttavia, continuano ad emergere oscillazioni interpretative. Con la prima (Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196894 - 01, avente ad oggetto la disciplina del codice di procedura penale del 1930) è stato affermato il principio di diritto secondo cui «il divieto della reformatio in peius fissato dall'art. 515 c.p.p. del 1930 non può condizionare i poteri di cognizione e di decisione del Giudice del gravame che, infatti, è legittimato a dare al reato una definizione giuridica diversa e anche più grave di quella attribuitagli dal Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e, nel caso in cui sia stato richiesto dall'appellante il riconoscimento del vincolo della continuazione, ad individuare, ai sensi dell'art. 81 c.p., la violazione più grave, con l'unico limite, fissato dalla stessa norma, di non irrogare, nel primo caso, una pena di maggiore entità o gravità rispetto a quella già inflitta e, nell'altro, di determinarla, conformemente alle finalità dell'istituto, in misura complessivamente inferiore alla quantità che risulterebbe, in applicazione della regola del cumulo materiale, dalla sommatoria delle singole pene inflitte per i singoli reati. Il divieto suddetto concerne, infatti, la parte dispositiva della sentenza e non si estende alla motivazione della stessa, nella cui formulazione il giudice non può subire condizionamenti a seguito del dedotto gravame o, nel caso di giudizio di rinvio, del disposto annullamento». E' stato precisato che «la limitazione dei poteri fissati dall'art. 515 c.p.p. del 1930 non è diretta a garantire all'imputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello usatogli nel precedente grado, ma solo ad impedirgli un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello inflitto dal primo giudice». Con la seconda decisione (Sez. U, n. 5978 del 12/05/1995, P., Rv. 201034 01) è stata affrontata la questione dei rapporti tr'S il terzo e il quarto comma dell'art. 597 cod. proc. pen. e si è affermato che «le due norme regolano aspetti diversi del giudizio d'appello, ma interagiscono, nel senso che il divieto della reformatio in peius ha una portata generale e pone un limite ai poteri del Giudice al quale, nei casi previsti dall'art. 597 co. 4 c.p.p., si aggiunge il dovere di diminuire la pena complessiva irrogata in misura corrispondente all'accoglimento dell'impugnazione. Diversamente dal divieto della reformatio in peius, che sorge quando appellante è il solo imputato (art. 597 co. 3 c.p.p.), il dovere di diminuire la pena, di cui all'art. 597 co. 4 c.p.p., esiste in ogni caso, cioè anche quando, oltre all'imputato, è appellante il Pubblico Ministero, la cui impugnazione può avere effetti di aumento sugli elementi della pena ai quali si riferisce, ma non impedire le diminuzioni corrispondenti all'accoglimento dei motivi dell'imputato relativi a reati concorrenti o a circostanze. E di queste diminuzioni il Giudice d'appello nella motivazione è tenuto a dare conto». La Corte ha precisato che la diminuzione della pena deve essere operata dal giudice tenendo conto dell'effetto devolutivo dell'appello essendole precluso di intervenire su elementi di pena relativi a capi o a punti non coinvolti dall'impugnazione. E' stato così affermato il principio di diritto secondo cui «nei casi previsti dell'art. 597 co. 4 c.p.p. (accoglimento dello appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti), il Giudice, oltre ad essere vincolato dal generale divieto della reformatio in peius posto dal comma 3 del medesimo articolo, ha in ogni caso il dovere di diminuire la pena complessivamente irrogata in misura corrispondente all'accoglimento dell'impugnazione, e ciò anche quando, oltre all'imputato, sia appellante il Pubblico Ministero, il cui gravame può avere effetti di aumento sugli elementi della pena ai quali si riferisce, ma non impedire le diminuzioni corrispondenti allo accoglimento dei motivi dell'imputato». Permanendo una giurisprudenza non del tutto uniforme sul tema qui in rilievo, si è reso necessario un ulteriore intervento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066) che, nel ribadire il principio affermato nel 1995, hanno anche reso alcune precisazioni ulteriori. In primo luogo, è stata segnalata l'identità di formulazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. rispetto all'art. 515 cod. proc. pen. del 1930 e la portata innovativa della disposizione di cui al quarto comma che, in base a quanto evidenziato nella Relazione preliminare al codice del 1988, assolve alla funzione di «rafforzare il divieto della reformatio in peius» che, con il codice abrogato, veniva sostanzialmente eluso dalla giurisprudenza allorché lo considerava riferibile solo alla pena complessivamente inflitta, consentendo di lasciare privi di conseguenze il riconoscimento di attenuanti, l'esclusione di aggravanti o il proscioglimento da alcune delle imputazioni contestate come concorrenti. Le Sezioni Unite hanno così affermato che «proprio a seguito dell'introduzione di una previsione innovativa, come quella contenuta nel quarto comma dell'art. 597 c.p.p. appare, infatti, superato l'orientamento giurisprudenziale, formatosi soprattutto sotto il vigore dell'art. 515 co. 3 c.p.p. del 1930, in base al quale il divieto della "reformatio in peius " andava riferito alla pena in definitiva irrogata e non ai singoli elementi che la compongono ed ai calcoli effettuati per giungere alla determinazione complessiva di essa. Deve, quindi, affermarsi che il divieto di "reformatio in peius" riguarda - oggi - non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena. La disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 597 c.p.p. individua, infatti, quali elementi autonomi, pur nell'ambito della pena complessiva, sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, che l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione. Conseguenza di tale autonomia non è solo l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, in caso di accoglimento dell'appello in ordine alle circostanze o al concorso di reati, anche se unificati per la continuazione, come espressamente previsto dall'art.597 co. 4 c.p.p., ma anche l'impossibilità di elevare la pena comminata, per detti singoli elementi, pur risultando diminuita quella complessiva a seguito dell'accoglimento dell'appello proposto con riferimento non alle circostanze o al concorso di reati, ma per altri motivi. Il divieto di aumento di pena consegue all'effetto devolutivo dell'appello, di cui all'art. 597 co. 1 c.p.p., che riafferma un principio già contenuto nell'art. 515 co. 1 del codice di rito del 1930». Si segnala, inoltre, anche l'ulteriore arresto delle Sezioni Unite secondo cui «il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione» (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660). 3.1. Il principio affermato dalle Sezioni Unite Morales ha trovato numerose declinazioni applicative trasfuse in decisioni che hanno, in parte, inteso quanto affermato dalla Corte in termini rigorosi, in altre, sostanzialmente disatteso il principio sopra riportato.In termini conformi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, si registrano numerosi precedenti con i quali è stata ribadita l'estensione del divieto di reformatio in peius al procedimento che deve essere seguito dal giudice nella determinazione della pena finale. Così, fra le altre, Sez. 4, n. 47341 del 28/10/2005, Salah, Rv. 233177; Sez. 6, n. 36573 del 04/07/2012, Bonsignore, Rv. 253377; Sez. 3, n. 17113 del 16/12/2014, C., Rv. 263387; Sez. 4, n. 34342 del 24/06/2021, Bovati, Rv. 281829 - 02; Sez. 2, n. 16995 del 28/01/2022, Somma, Rv. 283113. In numerosi casi, passando così, alla rapida rassegna dell'orientamento che individua nel solo calcolo finale della sanzione concretamente irrogata, è stato affermato che il giudice dell'impugnazione, non è vincolato ai calcoli intermedi compiuti dal giudice di primo grado. In tal senso, fra le molte, Sez. 3, n. 25606 del 24/03/2010, Capolino, Rv. 247739; Sez. 2, n. 33563 del 14/07/2016, Canzonieri, Rv. 267858; Sez. 5, n. 1281 del 12/11/2018, dep. 2019, Melone, Rv. 274390, Sez. 5, n. 15130 del 03/03/2020, Mbaye, Rv. 279086 - 02. 3.2. Con riguardo ai criteri di individuazione della pena base, si segnala quanto deciso da Sez. 3, n. 3903 del 13/05/2014, dep. 2015, Tufano, Rv. 263193, con la quale è stato affermato che «in tema di divieto di "reformatio in peius" a seguito di impugnativa proposta dal solo imputato, il giudice dell'appello, anche quando riconosca una circostanza attenuante e di conseguenza irroghi una sanzione complessiva inferiore rispetto a quella già applicata, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata dal giudice di primo grado». Si tratta di orientamento ribadito, più recentemente, fra le altre, da Sez. 3, n. 24860 del 26/04/2021, M., Rv. 281428 e che si inscrive, evidentemente nel primo dei filoni giurisprudenziali sopra descritti collocandosi in continuità con il principio espresso dalle Sezioni Unite. Nel complesso quadro giurisprudenziale di riferimento, nel contesto del quale le difformità di valutazione sono spesso correlate alla specificità delle situazioni prese in considerazione, si registrano altri importanti arresti, fra cui, si segnala, riguardando proprio il giudizio di rinvio, Sez. 6, 28723 del 19/06/2013, Costa, Rv. 257101 con la quale è stato affermato che «in presenza di un reato continuato in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione su ricorso del solo imputato, la pena base deve essere rideterminata per effetto della riqualificazione giuridica del fatto in termini più favorevoli per l'imputato, il divieto della "reformatio in peius" impone il rispetto dei criteri aritmetici seguiti nella sentenza annullata per la commisurazione tanto della pena base quanto dei singoli aumenti a titolo di continuazione o di circostanze aggravanti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza che, dovendo rideterminare a seguito di precedente annullamento la pena base in relazione a reato derubricato da consumato a tentato, aveva fissato la stessa nel massimo edittale, sebbene in precedenza, per l'ipotesi consumata, fosse stata computata una sanzione in misura intermedia tra il massimo ed il minimo, ed aveva calcolato gli aumenti per aggravanti e continuazione nella medesima entità stabilita dalla decisione anteatta senza tener conto della nuova qualificazione data al reato)». 3.3. Con più specifico riguardo a fattispecie coincidente con quella in esame, questa Corte (Sez. 5, n. 24661 del 11/12/2013, dep. 2014, Adelfio, Rv. 259868) ha enunciato il principio per cui «viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza d'appello che, in riforma di quella di primo grado, la quale aveva ritenuto la sussistenza di circostanze aggravanti e determinato la pena in quella minima prevista dalla legge per il delitto circostanziato, esclude le indicate circostanze e, tuttavia, non ridetermina la pena nella misura del minimo edittale contemplato per il delitto non circostanziato». Nell'affermare tale principio, tuttavia, la Corte si è limitata a richiamare proprio i precedenti con i quali è stato affermato che il divieto di determinazione del trattamento sanzionatorio peggiorativo impone di avere riguardo ad ogni componente dello stesso e, quindi, ad ogni elemento autonomo che concorre alla sua determinazione. In tal senso ha fatto espresso riferimento (par. 79) a Sez. 2, n. 45973 del 18/10/2013, A., Rv. 257522 (che riguarda, tuttavia, «gli aumenti e le diminuzioni apportati alla pena-base per le circostanze») e Sez. 2, n. 44332 del 15/10/2013, Ardizzone, Rv. 257444 che ha affermato il medesimo principio in relazione alla «entità della componente intermedia inerente all'aumento per la recidiva». 3.4. Contrariamente a quanto sostenuto dai precedenti ora richiamati, sia pure con riguardo alla diversa fattispecie della riqualificazione del reato in una ipotesi meno grave, è stato precisato che il divieto di reformatio in peius non opera quando il giudice di appello, dopo avere effettuato la riqualificazione (nella fattispecie il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 era stato riqualificato in quello di cui al quinto comma della medesima disposizione), non confermi la pena quantificata in primo grado nel minimo edittale in quanto il secondo giudice non è «vincolato, per l'autonomia e la diversità del reato riqualificato, ad uniformarsi al trattamento sanzionatorio commisurato in precedenza». In tal senso Sez. 3, n. 9737 del 10/11/2021, Hjieb, Rv. 282840.4. Questa Corte, diversamente da quanto deciso con il precedente Sez. 5, n. 24661 del 2013, ritiene applicabile il principio da ultimo riportato anche alla fattispecie della eliminazione di una circostanza aggravante. Nei limiti dell'oggetto devoluto all'esame della questione attraverso la formulazione del motivo di ricorso, si osserva che nessuna violazione del divieto di reformatio in peius discende dalla determinazione della pena base, per il reato "depurato" dalla circostanza aggravante di cui all'art. 583, comma primo, n. 2, cod. pen., in misura non coincidente con il minimo edittale. La conclusione si giustifica, essenzialmente, con il richiamo al dato testuale dell'art. 597, comma 4, cod. pen. che disciplina espressamente l'ipotesi dell'accogliento dell'appello dell'imputato avente ad oggetto circostanze o reati concorrenti. Ricorre tale ipotesi nel caso in esame, in cui l'impugnazione è stata accolta nel giudizio di rinvio proprio con riferimento ad un elemento circostanziale che è stato conseguentemente eliminato. In tal caso, la norma citata delimita esattamente l'ampiezza del vincolo derivante al giudice che conosce della relativa questione individuandolo nella diminuzione della «pena complessiva irrogata». Ciò anche nel caso in cui l'appello trovi accoglimento quando vi siano reati concorrenti unificati in continuazione. Deve ritenersi che la disposizione si applichi anche all'ipotesi di accoglimento dell'appello riferito ad un elemento circostanziale di un reato unificato in continuazione, così spiegandosi il riferimento alla pena «complessiva» contenuto nella norma. Il limite insuperabile si giustifica con l'impossibilità di operare un trattamento sanzionatorio concretamente applicabile in misura deteriore rispetto alla posizione dell'imputato in assenza di una impugnazione della parte pubblica, ma non vincola il giudice all'adozione dei medesimi criteri di determinazione della pena base adottati dal primo giudice di merito in relazione al reato più grave. Con riferimento a tale fattispecie, infatti, il giudice dell'appello conserva la propria autonomia, potendo, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., determinare la pena, nell'ambito della forbice sanzionatoria riferita alla fattispecie depurata dalla circostanza aggravante eliminata, certamente in misura inferiore a quella del precedente giudice, ma non necessariamente attraverso i medesimi criteri. La diminuzione della pena base e degli aumenti per gli elementi circostanziali eventualmente residui e per i reati ritenuti in continuazione (fattispecie che ricorre nel caso in esame) non implica anche il vincolo al rispetto del minimo edittale al quale si sia attenuto il giudice che ha emesso la prima sentenza. L'individuazione del parametro di riferimento al quale ancorare la valutazione del divieto di reformatio in peius nella pena complessivamente determinata e, comunque, con riguardo ad elementi estranei alla determinazione della pena base per il reato più grave, costituisce principio affermato anche da Sez. 5, n. 12136 del 2/12/2011, dep. 2012, Mannavola, Rv. 252699, oggetto di espresso richiamo dalla recente Sez. 1, n. 18740 del 18/01