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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 novembre 2024

Cassazione n. 26931/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 27/11/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ((r [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO.

I..

Il ricorso avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ha riformato solo quoad poenam quella di primo grado, è stato proposto personalmente dall'imputato, che ha sottoscritto l'atto inviato alla Corte a quo, con firma autenticata dal difensore, peraltro non abilitato alla difesa presso questa giurisdizione di legittimità. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.).

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.

2.1. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 27/11/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ((r [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO. I.. Il ricorso avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ha riformato solo quoad poenam quella di primo grado, è stato proposto personalmente dall'imputato, che ha sottoscritto l'atto inviato alla Corte a quo, con firma autenticata dal difensore, peraltro non abilitato alla difesa presso questa giurisdizione di legittimità. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.). 2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato. 2.1. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno
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