CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13890/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso e alla richiesta del Pubblico Ministero insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza dell'Il settembre 2025 della Corte di appello di Palermo che, escluso l'aumento per la recidiva, conla diminuente del rito abbreviato, ha rideterminato la pena irrogatagli in quella di anni uno di reclusione per i reati di evasione (art. 385 cod. pen.), commessi, rispettivamente nei giorni 8 settembre 2018, 11 settembre 2018 e 30 agosto 2018. 2.Con unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia vizio di motivazione, perché carente, in relazione alla misura di aumento di pena per ciascuna evasione e cumulativamente determinata, poiché non si è tenuto conto delle concrete modalità dei fatti e dell'elemento psicologico del reato che avrebbero connotato le condotte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. 2.La Corte di appello, premesso di aver rideterminato "in melius" il trattamento sanzionatorio, ha individuato il reato più grave in quello di evasione commesso 1 111 settembre 2018, come già ritenuto dal giudice monocratico, e, quindi, ha individuato la pena nel minimo edittale di un anno di reclusione, e, a titolo di aumento per la continuazione, ha applicato l'aumento di mesi tre di reclusione, per ciascuno degli altri due episodi dell'8 settembre e 30 agosto 2018, diversamente dal Tribunale che, aveva aumentato la pena per complessivi mesi quattro di reclusione. La Corte di appello ha diffusamente illustrato le ragioni per le quali le reiterate condotte di evasione commesse dall'imputato nel volgere di pochi giorni, a breve distanza dall'applicazione della misura, e le ragioni che avevano determinato la violazione della prescrizione di permanenza nel domicilio, non fossero suscettibili di applicazione delle circostanze attenuanti generiche esprimendo, così, un complessivo giudizio negativo sulla gravità dei fatti e sulla personalità dell'imputato che ridonda sulla determinazione della misura dell'aumento di pena irrogato per la continuazione fra reati che, diversamente dalla sentenza di primo grado, è stata autonomamente, sebbene in misura coincidente, determinata per ciascun episodio. La misura di aumento applicata, sebbene non coincidente con il minimo edittale, è, del resto, decisamente inferiore al triplo ma anche alla misura media di aumento, e, pertanto, non richiedeva altra specifica motivazione, anche tenuto conto dei motivi di appello che, del tutto genericamente, denunciavano il vizio di motivazione sulla continuazione. 23.Ad onta del richiamo alla modifica in melius del trattamento sanzionatorio (evidentemente riferibile al trattamento sanzionatorio per effetto della esclusione della recidiva), la Corte di merito ha violato il divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. proc. pen., vizio di violazione di legge non dedotto con il ricorso e non rilevabile di ufficio non versandosi in ipotesi di illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01). 4. Consegue all'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara i P.Q.M