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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33279/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale G. Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, relativo all'anno di imposta 2011, perché estinto per prescrizione ed ha rideterminato la pena inflitta in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e Iva per gli anni 2012 e 2013, nella misura di anni uno e mesi tre di reclusione.4

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata e ne ha chiesto l'annullamento deducendo l'inosservanza di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 e 164 cod.pen.

La Corte d'appello avrebbe illogicamente motivato la prognosi circa la non reiterazione di ulteriori condotte delittuose in ragione di un precedente penale specifico, sull'assenza di collaborazione, precedente penale risalente costituito da un decreto penale esecutivo in data 04/06/2010, non considerando il disposto di cui all'art. 460 cod.proc.pen. secondo cui non può essere di ostacolo alla sospensione condizionale della pena in un nuovo giudizio.

Non avrebbe valutato poi gli elementi positivi sopravvenuti ai sensi dell'art. 133 cod.pen. tra cui l'età dell'imputata.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso per cassazione è inammissibile.

Se è corretta l'affermazione secondo cui in tema di sospensione condizionale della pena, la concessione del beneficio disposta con decreto penale, per reato poi estinto ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., non impedisce la reiterazione del beneficio anche qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con il decreto, superi il limite massimo fissato dall'art. 163 cod. pen. (Sez. 5, n. 11709 del 15/10/2019, Rv. 278926 - 01), non di meno il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale richiede, oltre ai limiti di pena, anche la formulazione da parte del giudice di un giudizio positivo di astensione dalla commissione di altri reati.

In tale ambito, per quanto qui di rilievo, si è affermato che, ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati (Sez. 4, n. 41291 del 11/09/2019, Pagani, Rv. 277355 - 01).

Nel caso in esame, la corte territoriale ha argomentato la prognosi negativa circa l'astensione futura dalla commissione di altri reati non solo sul precedente specifico, ma anche sulla base di altri elementi di valutazione quali la reiterazione del reato per tre annualità, della condotta non collaborativa tenuta e dal precedente specifico.

Il diniego è motivato da una sostanziale prognosi sfavorevole che non viene specificatamente contestata, in un contesto di irrilevanza dell'età dell'imputata.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale G. Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, relativo all'anno di imposta 2011, perché estinto per prescrizione ed ha rideterminato la pena inflitta in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e Iva per gli anni 2012 e 2013, nella misura di anni uno e mesi tre di reclusione.4 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata e ne ha chiesto l'annullamento deducendo l'inosservanza di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 e 164 cod.pen. La Corte d'appello avrebbe illogicamente motivato la prognosi circa la non reiterazione di ulteriori condotte delittuose in ragione di un precedente penale specifico, sull'assenza di collaborazione, precedente penale risalente costituito da un decreto penale esecutivo in data 04/06/2010, non considerando il disposto di cui all'art. 460 cod.proc.pen. secondo cui non può essere di ostacolo alla sospensione condizionale della pena in un nuovo giudizio. Non avrebbe valutato poi gli elementi positivi sopravvenuti ai sensi dell'art. 133 cod.pen. tra cui l'età dell'imputata. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso per cassazione è inammissibile. Se è corretta l'affermazione secondo cui in tema di sospensione condizionale della pena, la concessione del beneficio disposta con decreto penale, per reato poi estinto ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., non impedisce la reiterazione del beneficio anche qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con il decreto, superi il limite massimo fissato dall'art. 163 cod. pen. (Sez. 5, n. 11709 del 15/10/2019, Rv. 278926 - 01), non di meno il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale richiede, oltre ai limiti di pena, anche la formulazione da parte del giudice di un giudizio positivo di astensione dalla commissione di altri reati. In tale ambito, per quanto qui di rilievo, si è affermato che, ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati (Sez. 4, n. 41291 del 11/09/2019, Pagani, Rv. 277355 - 01). Nel caso in esame, la corte territoriale ha argomentato la prognosi negativa circa l'astensione futura dalla commissione di altri reati non solo sul precedente specifico, ma anche sulla base di altri elementi di valutazione quali la reiterazione del reato per tre annualità, della condotta non collaborativa tenuta e dal precedente specifico. Il diniego è motivato da una sostanziale prognosi sfavorevole che non viene specificatamente contestata, in un contesto di irrilevanza dell'età dell'imputata. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cass
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