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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25174/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bari dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio; lette le conclusioni delle parti civili, tutte rappresentate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso e del pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio; letta la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in cui ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto dei ricorsi e per la carenza di legittimazione a costituirsi parte civile dei singoli consiglieri dell'ordine degli avvocati di Bari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari ha assolto per insussistenza del fatto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di calunnia ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e dei componenti del Consiglio dell'ordire degli avvocati di Bari, così riformando la sentenza del Tribunale di Bari di condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari e le parti civili costituite.

2.1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari ha censurato la pronuncia per violazione di legge e vizio di motivazione in quanto, dopo avere dato atto che l'imputato aveva formalizzato il 10 giugno 2014 una denuncia nei confronti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e di tutti i componenti del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bari, contenentf_precise notitiae criminis, tale da originare un procedimento penale conclusosi con archiviazione, aveva ritenuto insussistente il fatto qualificando le accuse di Telegrafo assolutamente infondate, peraltro, senza neanche menzionare l'elemento soggettivo del delitto.

2.2. Le parti civili costituite, con atto sottoscritto dal difensore, hanno articolato un unico motivo di ricorso.

Violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 546, lett. e) e 530 cod. proc. pen. e 368 cod. pen. in quanto la sentenza, pur dando atto della dettagliata denuncia presentata da Telegrafo, con l'indicazione di precisi reati ascritti ai singoli avvocati e ai componenti dell'intero Consiglio dell'ordine (oltre che della [OSCURATO:PERSONA]), ha illogicamente escluso la configurabilità della calunnia, da un lato, ritenendo la querela priva dei carattere di serietà e, dall'altro lato, omettendo di considerare la comunicazione della notizia di reato del 4 luglio 2014, acquisita all'udienza del 9 ottobre 2019, in cui si dava atto delle corpose indagini svolte dai carabinieri, inclusi l'intervento presso la sede del Consiglio dell'ordine e la sottoposizione dei consiglieri ad un procedimento disciplinare.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, successivamente convertito, le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Si deve premettere che, nel caso di specie, il ricorso è stato proposto non solo dalle parti civili, ma anche dal Procuratore generale, ovviamente ai soli fini penali, cosicché non si pone il problema relativo al regime transitorio dell'art. 573, comma 1 -bis, cod. proc. pen. (norma introdotta dal d.

Igs. n. 150 del 2022), sul quale prende attualmente questione dinanzi alle Sezioni unite, concernente le sentenze impugnate «ai soli effetti civili».

2. Il ricorso del Procuratore generale è inammissibile.

Il delitto di calunnia, commesso da Telegrafo il 10 giugno 2014, si è prescritto il 27 luglio 2022, dopo la sentenza impugnata, in quanto ai sette anni e sei mesi previsti dagli artt. 157 e 161 cod. pen., deve essere aggiunto il periodo di sospensione della prescrizione pari a 7 mesi e 17 giorni per l'astensione degli avvocati in primo grado.

Il Pubblico ministero, con ricorso depositato il 16 maggio 2022, intende ottenere l'annullamento della sentenza con rinvio.

Si tratta di un risultato che non è concretamente perseguibile poiché, stante la causa di estinzione del reato, non sono rilevabili, in sede di legittimità, vizi di motivazione della decisione impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere alla declaratoria della prescrizione (Sez.

U, n.35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244275; Sez. 4, n. 23178 2016, Rv. 267940).

In sostanza, secondo un orientamento maggioritario, a cui questo Collegio ritiene di aderire, l'impugnazione del pubblico ministero che censuri la pronuncia assolutoria di secondo grado per insussistenza del fatto per violazioni di legge e vizio di motivazione, è inammissibile per difetto di interesse quando, nelle more, sia intervenuta la causa estintiva della prescrizione del reato, proprio perché il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, proprio per tutelare un interesse concreto (Sez. 4, n. 16029 del 28/2/2019, Briguglio, Rv. 275651).

Ai fini di una diversa conclusione non rileva la presenza delle parti private che agiscono per il risarcimento del danno poiché, in forza di una consolidata giurisprudenza di questa Corte, «l'interesse di tali parti civili ad una pronuncia sui relativi interessi avrebbe legittimato un annullamento della sentenza di merito assolutoria, in presenza della sopravvenuta causa di estinzione, esclusivamente se il ricorso per cassazione fosse stato proposto, agli effetti della responsabilità civile, da quelle parti, cui la legge riconosce il diritto ad una decisione incondizionata sulla propria domanda, giusta il combinato disposto degli artt. 576 e 622 cpp» (Sez. 1, n. 3083 del 23/9/2014, dep. 2015, Rv. 262181).

3. I ricorsi delle parti civili sono fondati.

3.1. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione relativa all'assenza di legittimazione dei ricorrenti, consiglieri dell'ordine degli avvocati di Bari, sollevata da [OSCURATO:PERSONA], fondata sull'erroneo presupposto che non fossero stati direttamente denunciati.

Al contrario, come scritto dal giudice di primo grado, nell'esposto di Telegrafo era stata usata la seguente espressione «dettaglio così importante e penalmente rilevante coinvolgendo la responsabilità dell'ordine degli avvocati», tanto che proprio i consiglieri avevano subìto iniziative disciplinari e accertamenti di polizia giudiziaria presso il Consiglio dell'ordine.

A prescindere da questo, il danneggiato dal reato ha sempre il diritto di ricorrere, per i danni eventualmente subiti, al giudice civile o può esercitare l'azione civile nel processo penale.

Peraltro, nel caso in esame, la costituzione di parte civile dei consiglieri dell'ordine è stata ammessa sia in primo che in secondo grado e la loro domanda è stata accolta dal Tribunale per il risarcimento del danno non patrimoniale subìto, ai sensi dell'art. 185 cod. pen.

I consiglieri dell'ordine, in quanto parti civili costituite, hanno legittimamente proposto il presente ricorso ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., che stabilisce il principio generale per cui la parte civile ha il diritto di impugnare la sentenza penale che non abbia accolto le sue conclusioni agli effetti civili non ostandovi il tipo di reato dal quale ha dimostrato di avere subìto un danno.

3.2. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Bari dopo un'articolata istruttoria, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione oltre che al risarcimento dei danni ritenendo calunniosa la denuncia da questi presentata per i delitti di tentata estorsione, tentata truffa e tentata appropriazione indebita nei confronti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per avergli richiesto la liquidazione di una parcella in cui indicava la causa in cui Io aveva difeso come di "valore indeterminabile" anziché "determinato" e per avere svolto gli atti esecutivi conseguenti al suo mancato pagamento.

La condanna ha riguardato anche l'accusa rivolta da Telegrafo ai Consiglieri dell'ordine degli avvocati di Bari per il delitto di cui all'art. 361 cod. pen. per l'omesso inoltro all'Autorità giudiziaria della sua denuncia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha ritenuto calunniosa la condotta in quanto: la posizione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] era stata archiviata e non aveva avuto seguito il procedimento disciplinare; tutte le doglianze relative alla parcella erano state rigettate in sede civile (opposizione decreto ingiuntivo e opposizione all'esecuzione) e, nella maggior parte dei casi, con condanna per lite temeraria; l'intero Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bari, a seguito delle continue segnalazioni di Telegrafo, in ogni riunione aveva dovuto discutere delle sue doglianze.

3.3. La Corte di appello, dopo avere escluso che le condotte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avessero assunto profili di illiceità penale nei termini denunciati da Telegrafo, avendo espletato il proprio mandato difensivo e la richiesta del pagamento degli onorari dovuti, ha ribaltato la condanna di primo grado assolvendo l'imputato in quanto la sua denuncia appariva «totalmente infondata e come tale non idonea ad avviare procedimenti penali», tanto ail cavere determinato l'archiviazione de plano del relativo procedimento, e priva del carattere della serietà, proprio perché contrastante «con i più elementari principi della logica e del buon senso».

3.4. Nel ribaltare la decisione la Corte di appello non ha tenuto in alcun conto il compendio probatorio esaminato dal Tribunale e non ha confutato, in modo approfondito, come era tenuta, la sentenza d primo grado che su questo si era fondata, così non rispettando il principio di diritto, valido anche rispetto alle parti civili ai fini delle domande risarcitorie, sancito da Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, secondo cui «il giudice di appello che riforma in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva».

3.5. Premesso che, come è noto, ai fini della configurabilità del reato di calunnia, in quanto reato di pericolo, non è richiesto l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato (Sez. 2, n. 14761 del 19112/2017, Lusi, Rv. 272754), la Corte di appello ha erroneamente fondato l'insussistenza dell'elemento oggettivo sulla pronuncia di un decreto di archiviazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], senza in alcun modo dare atto che, dalla sentenza di primo grado, risultasse un ricco materiale probatorio da cui emergeva che: a) la denuncia di Telegrafo, diretta alla Procura della Repubblica, fosse a tal punto dettagliata e puntuale da avere determinato lo svolgimento delle attività investigative compendiate nella comunicazione della notizia di reato, con relativi allegati, acquisita all'udienza del 9 ottobre 2019; b) la denuncia fosse stata trasmessa da Telegrafo anche alla Procura generale, al Ministro della giustizia e al Consiglio dell'ordine degli avvocati; c) l'imputato avesse richiesto l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del Presidente e del Segretario dell'allora Consiglio dell'ordine archiviata dal Consiglio distrettuale di disciplina di Lecce; d) quasi ogni riunione del Consiglio dell'ordine, a partire dal 2014, avesse ad oggetto richieste di Telegrafo tali da imporre ai Consiglieri di attivare polizze assicurative e di richiedere la presenza di un pubblico ministero.

Proprio l'insieme di detti elementi, e le complessive modalità dell'azione, unitamente al rigetto in sede civile di tutte le questioni proposte da Telegrafo in base alla denunciata falsità della congruità della parcella dell'avvocato, con condanna alle spese per lite temeraria, imponevano alla Corte di appello una più approfondita motivazione che, al contrario, si è risolta nella laconica conclusione che la denuncia fosse «totalmente infondata» e comunque priva dei caratteri di serietà e logicità, senza che ne venissero spiegate le ragioni.

3.6. Inoltre, nella sentenza impugnata, in ragione della ritenuta erronea assenza dell'elemento oggettivo del reato è stato del tutto emesso l'esame del dolo sul quale il Tribunale aveva esposto, invece, plurimi argomenti proprio perché nella calunnia questo si intreccia in modo stringente con il requisito oggettivo e può essere escluso solo quando vi sia un riconoscibile margine di serietà delle accuse tale da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez.6, n. 12209 del 18/02/2020, Abbondanza, Rv. 278753).

La decisione impugnata, in conclusione, non ha fornito l'obbligatoria motivazione rafforzata richiesta nella specie in quanto non ha delineato, come dovuto, le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e non ha confutato, in modo specifico, i più rilevanti argomenti contenuti nella motivazione della sentenza di primo grado, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), fino a delineare una decisione, nuova e compiuta, che desse ragione delle difformi conclusioni.

4. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso del Procuratore generale di Bari va dichiarato inammissibile e la sentenza della Corte di appello, inficiata dalle denunciate aporie, deve essere annullata con rinvio, limitatamente agli effetti civili, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile, competente per valore, in grado di appello (Sez.

U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087 e Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228), CUi è demandato di riesaminare i profili della decisione affetti dai vizi riscontrati e provvedere, altresì, alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del PG; annulla la sentenza impugnata, limitatamente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bari dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio; lette le conclusioni delle parti civili, tutte rappresentate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso e del pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio; letta la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in cui ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto dei ricorsi e per la carenza di legittimazione a costituirsi parte civile dei singoli consiglieri dell'ordine degli avvocati di Bari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari ha assolto per insussistenza del fatto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di calunnia ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e dei componenti del Consiglio dell'ordire degli avvocati di Bari, così riformando la sentenza del Tribunale di Bari di condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari e le parti civili costituite. 2.1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari ha censurato la pronuncia per violazione di legge e vizio di motivazione in quanto, dopo avere dato atto che l'imputato aveva formalizzato il 10 giugno 2014 una denuncia nei confronti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e di tutti i componenti del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bari, contenentf_precise notitiae criminis, tale da originare un procedimento penale conclusosi con archiviazione, aveva ritenuto insussistente il fatto qualificando le accuse di Telegrafo assolutamente infondate, peraltro, senza neanche menzionare l'elemento soggettivo del delitto. 2.2. Le parti civili costituite, con atto sottoscritto dal difensore, hanno articolato un unico motivo di ricorso. Violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 546, lett. e) e 530 cod. proc. pen. e 368 cod. pen. in quanto la sentenza, pur dando atto della dettagliata denuncia presentata da Telegrafo, con l'indicazione di precisi reati ascritti ai singoli avvocati e ai componenti dell'intero Consiglio dell'ordine (oltre che della [OSCURATO:PERSONA]), ha illogicamente escluso la configurabilità della calunnia, da un lato, ritenendo la querela priva dei carattere di serietà e, dall'altro lato, omettendo di considerare la comunicazione della notizia di reato del 4 luglio 2014, acquisita all'udienza del 9 ottobre 2019, in cui si dava atto delle corpose indagini svolte dai carabinieri, inclusi l'intervento presso la sede del Consiglio dell'ordine e la sottoposizione dei consiglieri ad un procedimento disciplinare. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, successivamente convertito, le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si deve premettere che, nel caso di specie, il ricorso è stato proposto non solo dalle parti civili, ma anche dal Procuratore generale, ovviamente ai soli fini penali, cosicché non si pone il problema relativo al regime transitorio dell'art. 573, comma 1 -bis, cod. proc. pen. (norma introdotta dal d. Igs. n. 150 del 2022), sul quale prende attualmente questione dinanzi alle Sezioni unite, concernente le sentenze impugnate «ai soli effetti civili». 2. Il ricorso del Procuratore generale è inammissibile. Il delitto di calunnia, commesso da Telegrafo il 10 giugno 2014, si è prescritto il 27 luglio 2022, dopo la sentenza impugnata, in quanto ai sette anni e sei mesi previsti dagli artt. 157 e 161 cod. pen., deve essere aggiunto il periodo di sospensione della prescrizione pari a 7 mesi e 17 giorni per l'astensione degli avvocati in primo grado. Il Pubblico ministero, con ricorso depositato il 16 maggio 2022, intende ottenere l'annullamento della sentenza con rinvio. Si tratta di un risultato che non è concretamente perseguibile poiché, stante la causa di estinzione del reato, non sono rilevabili, in sede di legittimità, vizi di motivazione della decisione impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere alla declaratoria della prescrizione (Sez. U, n.35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244275; Sez. 4, n. 23178 2016, Rv. 267940). In sostanza, secondo un orientamento maggioritario, a cui questo Collegio ritiene di aderire, l'impugnazione del pubblico ministero che censuri la pronuncia assolutoria di secondo grado per insussistenza del fatto per violazioni di legge e vizio di motivazione, è inammissibile per difetto di interesse quando, nelle more, sia intervenuta la causa estintiva della prescrizione del reato, proprio perché il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, proprio per tutelare un interesse concreto (Sez. 4, n. 16029 del 28/2/2019, Briguglio, Rv. 275651). Ai fini di una diversa conclusione non rileva la presenza delle parti private che agiscono per il risarcimento del danno poiché, in forza di una consolidata giurisprudenza di questa Corte, «l'interesse di tali parti civili ad una pronuncia sui relativi interessi avrebbe legittimato un annullamento della sentenza di merito assolutoria, in presenza della sopravvenuta causa di estinzione, esclusivamente se il ricorso per cassazione fosse stato proposto, agli effetti della responsabilità civile, da quelle parti, cui la legge riconosce il diritto ad una decisione incondizionata sulla propria domanda, giusta il combinato disposto degli artt. 576 e 622 cpp» (Sez. 1, n. 3083 del 23/9/2014, dep. 2015, Rv. 262181). 3. I ricorsi delle parti civili sono fondati. 3.1. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione relativa all'assenza di legittimazione dei ricorrenti, consiglieri dell'ordine degli avvocati di Bari, sollevata da [OSCURATO:PERSONA], fondata sull'erroneo presupposto che non fossero stati direttamente denunciati. Al contrario, come scritto dal giudice di primo grado, nell'esposto di Telegrafo era stata usata la seguente espressione «dettaglio così importante e penalmente rilevante coinvolgendo la responsabilità dell'ordine degli avvocati», tanto che proprio i consiglieri avevano subìto iniziative disciplinari e accertamenti di polizia giudiziaria presso il Consiglio dell'ordine. A prescindere da questo, il danneggiato dal reato ha sempre il diritto di ricorrere, per i danni eventualmente subiti, al giudice civile o può esercitare l'azione civile nel processo penale. Peraltro, nel caso in esame, la costituzione di parte civile dei consiglieri dell'ordine è stata ammessa sia in primo che in secondo grado e la loro domanda è stata accolta dal Tribunale per il risarcimento del danno non patrimoniale subìto, ai sensi dell'art. 185 cod. pen. I consiglieri dell'ordine, in quanto parti civili costituite, hanno legittimamente proposto il presente ricorso ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., che stabilisce il principio generale per cui la parte civile ha il diritto di impugnare la sentenza penale che non abbia accolto le sue conclusioni agli effetti civili non ostandovi il tipo di reato dal quale ha dimostrato di avere subìto un danno. 3.2. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Bari dopo un'articolata istruttoria, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione oltre che al risarcimento dei danni ritenendo calunniosa la denuncia da questi presentata per i delitti di tentata estorsione, tentata truffa e tentata appropriazione indebita nei confronti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per avergli richiesto la liquidazione di una parcella in cui indicava la causa in cui Io aveva difeso come di "valore indeterminabile" anziché "determinato" e per avere svolto gli atti esecutivi conseguenti al suo mancato pagamento. La condanna ha riguardato anche l'accusa rivolta da Telegrafo ai Consiglieri dell'ordine degli avvocati di Bari per il delitto di cui all'art. 361 cod. pen. per l'omesso inoltro all'Autorità giudiziaria della sua denuncia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha ritenuto calunniosa la condotta in quanto: la posizione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] era stata archiviata e non aveva avuto seguito il procedimento disciplinare; tutte le doglianze relative alla parcella erano state rigettate in sede civile (opposizione decreto ingiuntivo e opposizione all'esecuzione) e, nella maggior parte dei casi, con condanna per lite temeraria; l'intero Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bari, a seguito delle continue segnalazioni di Telegrafo, in ogni riunione aveva dovuto discutere delle sue doglianze. 3.3. La Corte di appello, dopo avere escluso che le condotte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avessero assunto profili di illiceità penale nei termini denunciati da Telegrafo, avendo espletato il proprio mandato difensivo e la richiesta del pagamento degli onorari dovuti, ha ribaltato la condanna di primo grado assolvendo l'imputato in quanto la sua denuncia appariva «totalmente infondata e come tale non idonea ad avviare procedimenti penali», tanto ail cavere determinato l'archiviazione de plano del relativo procedimento, e priva del carattere della serietà, proprio perché contrastante «con i più elementari principi della logica e del buon senso». 3.4. Nel ribaltare la decisione la Corte di appello non ha tenuto in alcun conto il compendio probatorio esaminato dal Tribunale e non ha confutato, in modo approfondito, come era tenuta, la sentenza d primo grado che su questo si era fondata, così non rispettando il principio di diritto, valido anche rispetto alle parti civili ai fini delle domande risarcitorie, sancito da Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, secondo cui «il giudice di appello che riforma in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva». 3.5. Premesso che, come è noto, ai fini della configurabilità del reato di calunnia, in quanto reato di pericolo, non è richiesto l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato (Sez. 2, n. 14761 del 19112/2017, Lusi, Rv. 272754), la Corte di appello ha erroneamente fondato l'insussistenza dell'elemento oggettivo sulla pronuncia di un decreto di archiviazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], senza in alcun modo dare atto che, dalla sentenza di primo grado, risultasse un ricco materiale probatorio da cui emergeva che: a) la denuncia di Telegrafo, diretta alla Procura della Repubblica, fosse a tal punto dettagliata e puntuale da avere determinato lo svolgimento delle attività investigative compendiate nella comunicazione della notizia di reato, con relativi allegati, acquisita all'udienza del 9 ottobre 2019; b) la denuncia fosse stata trasmessa da Telegrafo anche alla Procura generale, al Ministro della giustizia e al Consiglio dell'ordine degli avvocati; c) l'imputato avesse richiesto l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del Presidente e del Segretario dell'allora Consiglio dell'ordine archiviata dal Consiglio distrettuale di disciplina di Lecce; d) quasi ogni riunione del Consiglio dell'ordine, a partire dal 2014, avesse ad oggetto richieste di Telegrafo tali da imporre ai Consiglieri di attivare polizze assicurative e di richiedere la presenza di un pubblico ministero. Proprio l'insieme di detti elementi, e le complessive modalità dell'azione, unitamente al rigetto in sede civile di tutte le questioni proposte da Telegrafo in base alla denunciata falsità della congruità della parcella dell'avvocato, con condanna alle spese per lite temeraria, imponevano alla Corte di appello una più approfondita motivazione che, al contrario, si è risolta nella laconica conclusione che la denuncia fosse «totalmente infondata» e comunque priva dei caratteri di serietà e logicità, senza che ne venissero spiegate le ragioni. 3.6. Inoltre, nella sentenza impugnata, in ragione della ritenuta erronea assenza dell'elemento oggettivo del reato è stato del tutto emesso l'esame del dolo sul quale il Tribunale aveva esposto, invece, plurimi argomenti proprio perché nella calunnia questo si intreccia in modo stringente con il requisito oggettivo e può essere escluso solo quando vi sia un riconoscibile margine di serietà delle accuse tale da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez.6, n. 12209 del 18/02/2020, Abbondanza, Rv. 278753). La decisione impugnata, in conclusione, non ha fornito l'obbligatoria motivazione rafforzata richiesta nella specie in quanto non ha delineato, come dovuto, le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e non ha confutato, in modo specifico, i più rilevanti argomenti contenuti nella motivazione della sentenza di primo grado, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), fino a delineare una decisione, nuova e compiuta, che desse ragione delle difformi conclusioni. 4. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso del Procuratore generale di Bari va dichiarato inammissibile e la sentenza della Corte di appello, inficiata dalle denunciate aporie, deve essere annullata con rinvio, limitatamente agli effetti civili, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile, competente per valore, in grado di appello (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087 e Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228), CUi è demandato di riesaminare i profili della decisione affetti dai vizi riscontrati e provvedere, altresì, alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del PG; annulla la sentenza impugnata, limitatamente
Sentenza Cassazione n. 25174/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris