CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07925/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Messina confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Messina in data 07/07/2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione: si duole il ricorrente che la sentenza della Corte d'appello pur graficamente presente, non evidenzi l'iter argomentativo seguito dal Giudice per pervenire alla decisione adottata; i Giudici d'appello, anziché analizzare i fatti si sono limitati a riportare quanto già deciso dal primo Giudice, omettendo di valutare gli elementi offerti dalla difesa nei motivi d'appello. 3. Il ricorso, proposto sulla base di censure generiche ed aspecifiche, nonché manifestamente infondate, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 4. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente il Giudice d'appello ha analizzato i motivi di gravame posti alla sua attenzione e li ha confutati sia con riferimento al dedotto difetto di elemento soggettivo del reato contestato sia relativamente al trattamento ,sanzionatorio, con motivazione congrua con la quale il ricorrente non si confronta compiutamente. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così