CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 32282/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne a decreto ingiuntivo; legittimazione passiva [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]PU Cron. R.G.N. 11368/2017 Dott. LuigiD’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. r.g.22710/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a , giusta procura speciale apposta su «atto di costituzione in sostituzione», dall’[OSCURATO:PERSONA] , dell’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’ufficio di rappresentanza della Regione Campania. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].GE.RI.,in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al 2Cons.Est.LuigiD’Orazio RG 22710/2017 controricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA], con il qual e elettivamente domicilia presso il suo studio in Roma, via Lima n. 7, interno 7 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli , n. 736/2017, depositata in data 17 febbraio 2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 13 ottobre 2010 dal [OSCURATO:PERSONA] in favore del Consorzio Generale ricostruzione – CO.GE.RI - (in seguito Consorzio) per la somma di euro 48.942,12, a titolo di rimbor so dell’indennità di esproprio pagata dal medesimo consorzio, che aveva agito in nome proprio (sulla base di una concessione traslativa ed in forza di legge) e per conto dell’ente concedente, ai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Orsi, quale concessionario delle opere infrastrutturali post-terremoto, ai sensi della legge n. 219/1981, eccependo, tra l’altro, il proprio difetto di legittimazione passiva, e sostenendo sussistere la legittimazione passiva dell’Anas. 2. Il Tribunale di Napoli ha re spinto l’opposizione, ritenendo sussistente la legittimazione passiva della Regione. 3. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli ha rigettato il gravame proposto dalla regione Campania. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che trovava applicazione l’art.3, comma 3, del DPCM 21 3Cons.Est.LuigiD’Orazio RG 22710/2017 febbraio 2000, come modificato dall’art.3 del DPCM 21 settembre 2001; le regioni, dunque, erano subentratein tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti dall’Anas, mentre restavano di competenza di quest’ultima «l’ultimazione dei lavori» ed «il contenzioso instaurato per fatti a ed atti antecedenti […] relativamente ai beni trasferiti». La data deltrasferimento era fissata al 25 ottobre 2001[recte 17 ottobre 2001] , ai sensi del DPCM 21 settembre 2001, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] il 10 ottobre 2001. Quanto all’avvenuta ultimazione dei lavori, era pacifico che erano stati terminati e completati i lavori relativi ai lotti 1/a, 1/b e 1/c, prima del passaggio del bene al demanio regionale; di qui la competenzadella regione Campania. Il mancato completamento del lotto 1/d, stante la sua autonomia funzionale rispetto agli altri, non era idoneo a rendere incompiuti i restanti lotti. Tra l’altro, il motivo d’appello erainfondato anche sotto un diverso angolo prospettico, in quanto all’Anas erano attribuiti, ai sensi dell’art. 3 , comma 3 , del DPCM 21 febbraio 2000, gli oneri relativi al «contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti al trasferimento»; con tale espressione ci riferiva alle «cause ancora pendenti» che, per effetto della deroga di cui al terzo comma dell’art.3 del menzionato DPCM, continuavano a gravare sull’Anas, ma non a quelle «già definite», per le quali non era ipotizzabile alcun trasferimento di titolarità, restando a carico della regione Campania. Le obbligazioni derivanti da giudizi già definiti, al momento del trasferimento, rientravano a pieno titolo tra irapporti passivi inerenti ai beni trasferiti nei quali le regioni erano subentrate per effetto dell’art. 3 , primo comma, delle DPCM 21 febbraio 2000. Il contenzioso intercorso tra i signori Martemucci - D’Orsi e l’Anas, quest’ultima quale concessionaria, per il pagamento dell’indennità di espropriazione, era stato definito con sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 10467 del 22 dicembr e 1999, quindi in epoca 4Cons.Est.LuigiD’Orazio RG 22710/2017 anteriore rispetto all’acquisizione della strada demanio regionale, avvenuta il 25 ottobre 2001, sicché non si era in presenza di un «contenzioso pendente». 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Regione Campania, affidandosi ad un unico motivo. 5. Ha resistito con controricorso il Consorzio CO.GE.RI., depositando anche memoria scritta. 6. Con ordinanza interlocutoria del 30 maggio 2022 questa Corte, ha rimesso la causa sul ruolo per la discussione nella pubblica udienza, stante l’interesse nomofilattico della controversia. 7.L’udienza pubblica si è svolta in data 6 ottobre 2022, con le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l.28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente Regione deduce la «fondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Regione Campania - violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi del codice civile in riferimento all’interpretazione dell’art. 101 del decreto legislativo n. 112 del 1998, del DPCM del 21 febbraio 2000 e del DPCM del 21 settembre 2001, in relazione all’art. 36 0, primo comma, n. 3 , c.p.c.». Per la ricorrente la legittimazione passiva spetta all’Anas, in relazione al «contenzioso» relativo a fatti e atti antecedenti al 31 dicembre 2000, ivi comprendendo anche i giudizi già definiti a tale data, e non solo quelli pendenti. Reputava, dunque indifferente che «il contenzioso in parola sia stato definito prima o dopo la succitata data del 31/12/2000». Pertanto, l’Anas era il soggetto responsabile per qualsiasi controversia sorta da eventi (fatti ed atti) intervenuti prima 5Cons.Est.LuigiD’Orazio RG 22710/2017 del 31 dicembre 2000 e la Regione per quelli successivi a tale data. La dizione della norma, del tutto generica, ricomprenderebbe «tutti quei rapporti non ancora esauriti», per cui vi rientrerebbe sia il rapporto di debito e credito derivante da sentenza, sia il contenzioso ancora in corso, per cui l’unico discrimin e sarebbe rappresentato dall’epoca in cui l’evento (atto o fatto) è sorto e, nel caso di specie, l’evento era precedente sia al 17 ottobre 2001, sia al 31 dicembre 2000; infatti, la somma dovuta ai signori Martemucci-D’Orsi, a titolo di indennità espropriativa, era stata liquidata con sentenza n.10467 del 1999, per cui la regione Campania era carente di legittimazione passiva. Tra l’altro, volendo aderire alla tesi prospettata dal giudice d’appello, che reputa esistente la legittimazione passiva dell’Anas esclusivamente per il «contenzioso pendente», ma non per i giudizi già definiti, risulterebbe inutile il riferimento ai «fatti ed atti antecedenti alla scadenza», in quanto, nel contenzioso instaurato prima di tale data non poteva che riferirsi a tali atti o fatti anteriori al 31 dicembre 2000. 2. Il motivo è fondato. 2.1.Va rigettata preliminarmente la richiesta di remissione della decisione della controversia alle sezioni unite di questa Corte, ex art. 374, secondo comma, c.c., non sussistendo alcun contrasto tra le tre decisioni di questa Corte che, sin ad ora, hanno trattato controversie relativa al rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e Regione Campania. In realtà, l’unica pronuncia che ha deciso nel merito la controversia è l’ordinanza 26 maggio 2022, n. 17013, con cui è stato respinto il ricorso per cassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA], ed a tale decisione si farà riferimento in motivazione per condividerne la soluzione. La precedente ordinanza n. 12126 del 22 giugno 2020, che ha rigettato il ricorso per cassazione della Regione Campania, non affronta in alcun modo il merito della controversia, limitandosi 6Cons.Est.LuigiD’Orazio RG 22710/2017 ad affermare che la questione d ella perdurante legittimazione dell’Anas per il «contenzioso instaurato» non era stata in alcun modo posta all’attenzione del giudice di appello, con formazione del «giudicato implicito». Allo stesso modo, l’ulteriore pronuncia di questa Corte (ordinanza n. 39429 del 2021), che ha respinto il ricorso per cassazione articolato dalla Regione Campania, non è entrata nel merito della controversia; si è, infatti, limitata ad affermare che la sentenza d’appello, che aveva confermato la sentenza di prime cure, sifondava su una doppia ratio decidendi, nel senso che, da un lato, i tre lotti erano già stati ultimati alla data del 31 dicembre 2000, e dall’altro, che «non vi era prova che alla data del 31.12.2000 fosse pendente alcun contenzioso fra il Consorzio e l’Anas o fra l’Anas ed i soggetti destinatari degli esborsi controversi, né che fosse stata dimostrata la pendenza di un contenzioso fra il Consorzio ed i soggetti destinatari delle vicende ablative cui si riferivano gli esborsi che la Cogeri chiedeva in restituzione, avendoli anticipati». Per la Regione, in realtà, vi sarebbe stata violazione del principio di non contestazione, come dedotto nel primo motivo di ricorso per cassazione, in quanto l’esistenza del contenzioso non era stata contestata dal Consorzio.Tuttavia, la circostanza che la sentenza si riferisse a fatti anteriori al 31 dicembre 2000, «[non trovava] dimostrazione nell’ingiunzione di pagamento che [era] correlata a titoli di gran lunga successivi alla data sopra indicata[…]». 2.2. Deve,sempre preliminarmente, essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 360 - bis c.p.c., sollevata dal Consorzio, essendo intervenute due pronunce di questa Corte che avrebbero accertato la legittimazione passiva della regione Campania, nella restituzione delle indennità di esproprio anticipate dal consorzio COGERI, quale concessionario ai sensi della legge 219 7Cons.Est.LuigiD’Orazio RG 22710/2017 del 1981 (per la realizzazione di opere infrastruttura li post - terremoto), ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, n. 3 , della convenzione di concessione n.14 del 1 settembre 1982. Infatti, le due pronunce richiamate (Cass., sez. 3, 22 giugno 2020, n. 12126 e Cass., sez. 3, 13 dicembre 2021, n. 39429)non si sono soffermate in alcun modo sulla interpretazione dell’art. 3 , comma 3, del DPCM 21 febbraio 2000.Nel primo caso, il ricorso per cassazione presentato dalla regione Campania è stato ritenuto inammissibileper novità della questione, in quanto la Corte d’appello si era limitata ad affermare che uno dei lotti (1/d) era rimasto incompiuto, con sospensione dei lavori tra il 1996 e il 31 dicembre 2001, ma ciò non impediva di considerare ultimati i lavori per gli atti lotti 1/a, 1/b, 1/c («da quanto appena osservato emerge, dunque, che la questione relativa all’operatività dell’altra ipotesi di deroga alla regola ordinaria[…] ovvero quella di cui alla seconda alinea del comma 3 dell’ art. 3 , cioè il “contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti”, non fuposta all’attenzione del giudice d’appello, sicché in relazione ad essa si deve ritenere formato un giudicato implicito»). Nel secondo caso (Cass. n. 39429 del 2021)il ricorso della regione Campania è stato rigettatonon avendo la stessa dato la prova che alla data del trasferimento fosse pendente alcun contenzioso tra il consorzio e l’Anas o fra l’Anas ed i soggetti destinatari degli esborsi controversi. Inoltre, la sentenza impugnata era fondata su una doppia ratio decidendi, affermando che l’interpretazione dell’art. 3 , comma 3, del DPCM 21 febbraio 2000, con lo scopo derogatorio rispetto alla regola generale della transizione alla competenza regionale, prevedeva due requisiti per mantenere la legittimazione dell’Anas: da una parte che dovessero essere ancora ultimati i lavori per i quali, entro il 31 dicembre 2000 fosse stata definita la progettazione e pubblicato il bando di gara; dall’altra, che fosse stato 8Cons.Est.LuigiD’Orazio RG 22710/2017 instaurato un contenzioso per fatti ed atti antecedenti alla scadenza (sempre del 31/12/2000) relativamente ai beni trasferiti. Il giudice d’appello aveva, quindi, accertato che i primi tre lotti erano già stati ultimati alla data del 31 dicembre 2000, mentre per il quarto lotto il progetto non era stato approvato. Non era poi pendente alcun contenzioso fra le parti. Il motivo di ricorso per cassazione si fondava sulla violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione alla seconda ra tio decidendi, ma «la circostanza che la sentenza si riferisse a fatti antecedenti al 31/12/2000 non trova dimostrazione nell’ingiunzione di pagamento che è correlata a titoli di gran lunga successivi alla data sopra indicata», nel pieno rispetto, quindi, dell’art.115 c.p.c.. 3. Deve essere rigettata anche l’eccezionedi giudicato sollevata dalla Regione Campania, fondata sul precedente tra le stesse parti di cui alla sentenza della Corted’appello di Napoli n. 2806 del 2018. 3.1. Anzitutto, si rileva che la sentenza n.2806 del 2018 è stata depositata l’11 giugno 2018, notificata dal difensore dei creditori istanti al procuratore della regione Campania (passata in giudicato in data 11 settembre 2018), con attestazione del passaggio in giudicato da parte della cancelleria in data 2 gennaio 2019. La sentenza della Corte d’appello, oggetto del presente ricorso per cassazione è stata, invece, depositata l’8 marzo 2018, sicché era consentito al consorzio controricorrente la produzione della sentenza sopra indicata. Infatti, nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed 9Cons.Est.LuigiD’Orazio RG 22710/2017 è, invece, operante ovela parte invochi l'efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo(Cass., sez. 2, 22 gennaio 2018, n. 1534; Cass., sez. 3, 31 maggio 2019, n. 14883). 3.2. Tuttavia, costituisce principio consolidato di legittimità quello per cui, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell’identicopunto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo (Cass., sez. L, 29 dicembre 2021, n. 41895; Cass., sez. 3, 13 dicembre 2021, n. 39429 in motivazione; Cass., n. 6091 del 2020; Cass., sez. 2, 21 febbraio 2019, n. 5138; Cass., sez. 3, 15 maggio 2018, n. 11754; Cass., n. 27403 del 2018; Cass., sez. 3, 20 aprile 2017, n. 9954; Cass., sez. L, 9 dicembre 2016, n. 25269). Tuttavia, si è evidenziato, proprio nel precedente di questa Corte sullo stesso tema della individuazione della legittimazione passiva nei confronti della richiesta del Consorzio di ottenere il rimborso di quanto versato ai privati a titolo di indennizzo espropriativo (Cass., sez. 3, 13 dicembre 2021, n. 39429), che «la valenza del giudicato esterno dovrebbe avere il presupposto, una situazione perfettamente conoscibile sotto il profilo temporale sia in relazione all’esecuzione e completament o dei lavori, sia in relazione all’epoca del contenzioso in quel caso instaurato, circostanze che risultano essere gli elementi determinanti per una corretta interpretazione dell’art.3 DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia per 10Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 22710/2017 gli effetti estensibili, rispetto al caso in esame, del giudicato della pronuncia della Cortepartenopea richiamata». 3.3.Nella specie, dal contenuto della sentenza della Corte d’appello n. 2806 del 2018, non sono in alcun modo enucleabili i presupposti di fatto necessari per la soluzione della controversia, quindi né il profilo temporale e, quindi, i tempi di completamento dei lavori, né l’epoca del contenzioso insorto tra le parti; di qui, l’impossibilità di estendere l’efficacia del giudicato alla controversa in esame. 4. Quanto al merito, si rileva che ai sensi dell’art.22 del decreto- legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e occupazione), convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 341, v’è stato il trasferimento di tutte le opere sia di edilizia residenziale che infrastrutturali di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, al patrimonio dei comuni enti o amministrazioni indicati negli allegati A, B e C del decreto del ministro del bilancio e della programmazione economica del 4 novembre 1994. 4.1.L’art.22 del decreto-legge n. 244 del 1995 ( Disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per l’intervento a Napoli ex titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n 219), al comma 1, prevede che «gli alloggi realizzati in Napoli e nei comuni con termini ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.219, ed indicati nel decreto del ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla [OSCURATO:PERSONA] n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all’atto del trasferimento, i primi al patrimonio disponibile del Comune di Napoli e gli altri al patrimonio dell’Istituto autonomo 11Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 22710/2017 per le case popolari, di seguito denominato IACP, della provincia di Napoli. Il Comune di Napoli e l’IACP della provincia di Napoli subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto. Il Comune di Napoli, e l’IACP procedono, entro il termine di cui al comma 2, al completamento delle operazioni ancora in corso, ivi compreso l’intervento di recupero edilizio nel comune di Afragola indicato nel suddetto decreto ministeriale ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto». 4.2.Al comma 2 dell’ art. 22 si stabilisce che «le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali, individuate negli allegati al citato decreto delministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, sono acquisite all’atto del trasferimento al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, enti o amministrazioni indicati negli allegati stessi, previa consegna degli atti tecnici, amministrativi, contabili prodotti dall’amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza della infrastruttura. I comuni, gli enti e le amministrazioni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, procedono al completamento delle operazioni ancora in corso ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto entro il termine del 31 dicembre 1996». Nell’allegato C del decreto del ministro del bilancio della programmazione economica del 4 novembre 1994 si prevede il trasferimento all’Anas della bretella dell’asse mediano e dell’asse di supporto ASI della circonvallazione esterna di Napoli. 4.3. L’art.101 (Trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59), dispone che «le strade 12Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 22710/2017 e autostrade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell’ art.822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, sono trasferite, con il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art.98 comma 2, del presente decreto legislativo, al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui all’art.4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.59, al demanio degli enti locali. Tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade medesime». 5. Il regime transitorio nei rapporti tra l’Anas e la regione Campania è stato disciplinato dall’art. 3 (Successione dei rapporti giuridici), del DPCM 21 febbraio 2000 (Individuazione e trasferimento, ai sensi dell’art.101, comma 1, del decreto legislativo n.112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e statale nazionale), come modificato dall’art. 3 de l DPCM 21 settembre 2001. Si prevede, dunque, all’art.3, comma 1, del DPCM 21 febbraio 2000, che «le regioni o gli enti locali individuati con legge regionale titolari e gestori delle strade, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendonegli obblighi con le eccezioni indicate al comma 3». L’art. 3 , comma 3 , del medesimo DPCM, dispone che «resta di competenza ed a carico dell’Anas l’ultimazione dei lavori per i quali alla data del trasferimento sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i quali, entro il 31 dicembre 2000, sia stata definita la progettazione e autorizzata dai competenti organi dell’Anas la pubblicazione del bando di gara. Resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti». 6.[OSCURATO:PERSONA] propone una interpretazione meramente letterale della norma che non può essere condivisa. 13Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 22710/2017 7. Nella specie, deve essere individuato il significato del terzo comma dell’art.3 del DPCM 21 febbraio 2000. In particolare, rileva nella presente controversia l’espressione «resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente [ANAS] il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente beni trasferiti». 7.1. L’interpretazione letterale della norma affermatadalla Corte d’appello risulta corretta. 7.2. In linea generale, dunque, tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti dallo Stato alle regioni o agli enti locali individuati con legge regionale si trasferiscono alle regioni ed a tali enti. La competenza dell’Anas «resta» solo in due ipotesi:a) nel caso in cui i lavori debbano essere «ultimati» e per i quali alla data del trasferimento sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i quali, entro il 31 dicembre 2000, sia stata definita la progettazione e autorizzata dei competenti organi dell’Anas la pubblicazione del bando di gara; b) per il «contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente beni trasferiti». Nel caso in esame, essendo pacifico che i lavori sono s tati ultimati con riferimento ai lotti 1/a, 1/b ed 1/c, deve valutarsi l’applicazione della seconda ipotesi, relativa al «contenzioso instaurato». 7.3.La data del trasferimento dei beni è quella del 17 o ttobre 2001. Secondo la ricostruzione, che qui non si condivide, l’utilizzo del verbo «restare» implica, di per sé, una situazione che può essere descrittacome «continuare senza mutamento o interruzione». Pertanto, nonostante il trasferimento dei beni, «resta» di competenza dell’Anas il «contenzioso instaurato».Il verbo coniugato al participio passato («instaurato») rafforza la prospettiva della 14Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 22710/2017 continuità della competenza dell’Anas. Pertanto, con la locuzione «contenzioso instaurato», ossia «già instaurato», non può che farsi riferimento a controversie e contenziosi sorti prima del trasferimento della titolarità delle strade avvenuto il 17 ottobre 2001, ma non a contenziosi sorti successivamente a tale data.Se il legislatore avesse evoluto attribuire all’Anas la legittimazione passiva anche per i giudizi instaurati dopo il 17 ottobre 2001, avrebbe dovuto utilizzare una diversa espressione, ricomprende ente anche i giudizi futuri. 7.4. Del resto, una conferma in ordine alla interpretazione restrittiva della locuzione «contenzioso instaurato»si rinverrebbe nel verbale di consegna tra regione Campania e provincia di Napoli del 20 ottobre 2001, laddove si prevede che «il rappresentante dell’amministrazione provinciale di Napoli evidenzia che resta in ogni caso a carico della regione, subentratanelle relative concessioni, il completamento delle strade ex Anas di cui alla legge 219/81, con lo specifico riferimento sia ai lavori, sia alle procedura espropriativa, sia ad ogni attività inerente l’ottenimento dei collaudi definitivi, nonché il relativo contenzioso instaurato ed instaurando con i concessionari e con i terzi». Pertanto, analoga espressione «contenzioso instaurato ed instaurando» poteva essere utilizzata dal DPCM 21 febbraio 2000, ove si fosse evoluto estendere alla competenza dell’Anas anche i giudizi futuri, successivi al trasferimento dei beni in data 17 ottobre 2000. 7.5.Il «contenzioso instaurato» o «già instaurato» non potrebbe che concernere, poi, anche per l’utilizzo dell’avverbio «altresì» i «lavori che dovevano essere ultimati», nei cui giudizi restava parte l’Anas, ma non i diversi giudizi che attenevano al rimborso spettante al Consorzio per l’avvenuto pagamento ai privato dell’indennità espropriativa. L’avverbio «altresì», contenuto nel secondo periodo del terzo comma dell’art. 3 del DPCM del 21 febbraio 2000 , 15Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 22710/2017 collegherebbe la legittimazione passiva dell’ Anas, eccezionalmente perdurante, esclusivamente per il «contenzioso instaurato» collegato ai lavori da ultimare. 7.6.La nozione di «contenzioso instaurato», che amplia e perpetua la competenza dell’Anas e la sua legittimazione passiva, si collegherebbe, poi, strettamente, ai giudizi relativi «ai beni trasferiti». Il contenzioso che continua a gravare sull’Anas, dunque, non può che attenere ai «beni trasferiti», consistenti in strade ed infrastrutture, con esclusione, quindi, dei rapporti tra concedente e concessionario (Consorzio) in ordine alla restituzione delle anticipazioni effettuate da quest’ultimo in favore dei proprietari espropriati e, quindi, indennizzati. Tra l’altro, la restituzione degli indennizzi erogati dal concessionario (Consorzio) in favore dei privati era disciplinata dall’art. 20 n. 3 della convenzione di concessione stipulata il 1° settembre 1982. Si tratterebbe, allora, d ella esecuzione di un obbligo contrattuale, che esulerebbe, allora, dall’ambito del contenzioso previsto dal DPCM del 21 settembre 2001, l’art.3, comma 3, che riguarderebbe, invece, esclusivamente i « beni trasferiti». 7.7. Il contenzioso instaurato, in relazione ai «beni trasferiti», non potrebbeconcernere, dunque, i giudizi di opposizione alla stima e le azioni espropriative in generale, che riguardavano il diverso rapporto tra concessionario (Consorzio) e privati (espropriato), e quindi la richiesta di restituzione da parte del concessionario (Consorzio) delle somme erogate in favore dei privati, assoggettati ad espropriazione; tali restituzione non potrebberoessere soggette a particolari limiti temporali e sarebberodel tutto sganciate da «fatti ed atti antecedenti alla scadenza», costituita dalla data di trasferimento, ossia 17 ottobre 2001. Si tratterebbe, in sostanza, di una mera azione contrattuale tra il concessionario(Consorzio), che 16Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 22710/2017 chiede il rimborso di quanto già pagato i privati espropriati, ed il concedente (Regione) , sicché tali giudizi non po trebbero rientrare nell’ambito delle controversie «relative beni trasferiti».Del resto, la restituzione degli indennizzi sarebbedovuta dall’attuale proprietario delle strade, ossia dalla R egione Campania, che è divenuta beneficiaria delle espropriazioni, che hanno dato luogo ad indennizzi. 7.8. Dovrebbe, poi, farsi riferimento al comportamento complessivo delle parti, e segnatamente della regione Campania, che nel giugno del 2008 ha inviato tutti i concessionari ex lege 29/81 una nota in cui si invitavano i consorzi a fornire una relazione sullo stato attuale delle procedure poste in essere ed un prospetto aggiornato delle somme occorrenti «per la chiusura delle partite pendenti», distinguendo «le somme già anticipate, le somme dovute in conseguenza di sentenze passate in giudicato o di liti ancora pendenti e quelle da corrispondere in favore degli aventi diritto che non hanno ancora promosso azioni legali». Anche in questo caso emergerebbela legittimazione passiva della Regione del pagamento degli indennizzi relativi agli espropri. 7.9.Da ultimo, si èevidenziato che, una volta definito il giudizio inerente alla determinazione dell’indennità di espropriazione spettante a i privati (Martem ucci e D’Orsi), con sentenza del 22 dicembre 1999, quindi prima del DPCM 21 febbraio 2000 e prima della data del trasferimento dei beni del 17 ottobre 2001, l’obbligazione relativa all’importo ivi liquidato, rientrerebbe nell’ipotesi fisiologica del primo comma dell’articolo 3 di CM del 21 febbraio 2000, ossia tra i rapporti passivi inerenti ai beni trasferiti, di competenza della regione Campania. Resterebbe nella competenza dell’Anas esclusivamente l’ultimazione dei lavori non ancora completati ed il «contenzioso pendente», quindi i giudizi già incardinati per «fatti ed atti antecedenti alla scadenza», 17Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 22710/2017 relativamente ai «beni trasferiti», ma non i giudizi appartenenti ad un «contenzioso già definito», che avevano prodottogià un diritto di credito oppure un a obbligazione di pagamento, rientranti tra i rapporti attiv i o passiv i facent i capo alla R egione Campania, e non più all’Anas. 8.Tutte le argomentazioni del Consorzio vanno disattese, seguendo il recente precedente di questa Corte (Cass., ordinanza, sez. 1, 26 maggio 2022, n. 17013), in quanto la effettiva linea di demarcazione del riparto di legittimazione passiva tra Anas (precedente ente responsabile) e Regione Campania (subentrante) si rinviene nitidamente nella locuzione «per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra». 8.1.La norma, sia pure non del tutto perspicua, dopo avere affermato al primo comma, la regola generale del subentro delle regioni e degli enti locali in tutti i rapporti attivi e passiviinerenti ai beni trasferiti, traccia, nel successivo, comma 3, seconda parte, una precisa deroga, segnando un confine netto tra le posizioni di responsabilità dei due enti, rappresentato appunto dai «fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti». 8.2.Se così è, perdono allora di rilevanza le obiezioni puramente «letterali» del Consorzio, in ordine alla permanenza della responsabilità dell’Anas solocon specifico riferimento al contenzione «già instaurato» e quindi «pendente» alla data del trasferimento dei beni.Se, infatti, il «decumano» è rappresentato dagli atti e dai fatti compiuti «antecedenti» al trasferimento dei beni, a cascata vengono risolte tutte le questioni sollevate dalle parti. 9.Pertanto, si è in presenza di tre tipologie diverse tipologie di contenzioso, nell’abito della concessione «traslativa», per cui il concedente Anas ha affida to al concessionario Consorzio COGERI 18Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 22710/2017 l’attività di espropriazione, sicchéil concessionario agisce «in nome proprio» e non in nome del concedente Anas, con specifica previsione di legge (principio di legalità):1.contenzioso in sede di opposizione alla stima tra privati e Consorzio (Concessionario), anche se talora partecipa «impropriamente» al giudizio anche l’Anas concedente, ma trattandosi di concessione «traslativa» vi sarebbe stato difetto di legittima zione passiva a parteciparvi ; 2.contenzioso in sede di «rivalsa» instaurato, su base contrattuale, in virtù della convenzione stipulata,dal Consorzio (concessionario), che ha pagato ai privati, anche a seguito di giudizio di opposizione alla stima, le indennità di espropriazione, e il concedente (Anas prima e Regione poi;3.contenzioso che sorge dalla ultimazione dei lavori da parte dell’Anas ex art. 3, comma 3, prima par te del DPCM 21 febbraio 2000. Se l’actio finium regundorum si impernia sul la data del compimento dei «fatti ed atti antecedenti [al trasferimento dei beni]», allora, a cascata si risolvono tutte le perplessità del [OSCURATO:PERSONA]. 9.1.Il «contenzioso» da considerare come rientrante nella legittimazione passiva dell’Anas ricomprende tutte e tre le tipologie di contenzioso sopra indicate, poiché in tutte le ipotesi indicate, i giudizi originano da fatti ed atti compiuti anteriormente al trasferimento dei beni. 9.2.Le criticità legate all’utilizzo del verbo «restare», del participio «instaurato» e dell’avverbio «altresì» perdono di consistente, dinanzi alla chiara prospettazione della linea di confine rappresentata dai fatti e dagli atti compiuti prima del trasferimento dei beni. Del resto, la nozione di contenzioso «instaurato», può anche essere letta, oltre che come contenzioso «già instaurato», anche come contenzioso che «sarà instaurato», come pure 19Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 22710/2017 contenzioso «instaurato prima e già definito». L’avverbio «altresì», poi, non è riferibile in modo diretto ed univoco alla «ultimazione dei lavori», di cui all’art. 3, comma 3, prima parte, ma anche all’art. 3, comma 1, del DPCM 21 febbraio 2000.Non può, dunque, condurre a limitare la responsabilità dell’Anas esclusivamente ai profili di responsabilità legati alla ultimazione dei lavori. Tra l’altro, è evidente che per l’ultimazione dei lavori effettuata dall’Anas, necessariamente la legittimazione passiva non poteva che spettare all’Anas. 9.3.La circostanza dell’esistenza di una convenzione tra Anas (concedente) e consorzio Cogeri (concessionario), che preveda il diritto di rivalsa del concessionario Cogeri nei confronti dell’Anas per i pagamenti effettuati in favore dei privati espropriati, non scardina l’interpretazione che viene affermata in questa sede, in quanto l’art. 3, comma 3, seconda parte, del DPCM 21 febbraio 2000, delinea il confine del riparto di responsabilità negli atti e fatti compiuti prima del trasferimento dei beni, individuando con precisione il soggetto legittimato passivo nel contenzioso generale, sia quello definito, sia quello pendente, sia quello successivo, futuro ed eventuale. 10.Merita, allora conferma l’orientamento di questa Corte (Cass., 17013 del 2022), per cui «nessun elemento testuale consente di collegare tale inciso finale [contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza…relativamente ai beni trasferiti] alle ipotesi precedenti, né tanto meno di inferire che il contenzioso al quale si fa cenno debba essere iniziato in epoca anteriore alla data del trasferimento dei beni». Pertanto, in base al precedente di legittimità menzionato «l’intentio dell’art.3, c.3, ult. parte, risulta essere proprio quello di escludere la successione in capo alle Regioni quando il contenzioso successivamente instaurato riguardi, appunto, “fatti ed atti antecedenti alla scadenza” che, dunque si collocano in epoca anteriore al trasferimento, per nulla specificandosi che il 20Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 22710/2017 contenzioso al quale si riferisce il comma 3 debba esso stesso collocarsi temporalmente entro la data del trasferimento». L’interpretazione, non letterale, ma sistematica, dell’inciso sopra menzionato con l’intera previsione normativa, va a «[collocare] l’anteriorità alla scadenza dei soli atti e fatti riferiti ai beni trasferiti e non già alla pendenza del contenzioso». 11.Nella specie, tra l’altro, il contenzioso originario, relativo alla opposizione alla stima dei proprietari era sorto tra i privati e l’Anas, pure in presenza di una concessione traslativa che avrebbe dovuto riguardare, in linea generale, solo il consorzio concessionario. 12.Pertanto, alla luce delle sopra esposte considerazioni, risulta che la società concedente (ANAS) che ha trasferito i beni alla regione, resta come parte processuale e, quindi, come legittimata passiva, in ogni contenzioso sorto per fatti ed atti anteriori al trasferimento dei beni, quindi sia per il contenzioso «già pendente», sia per il contenzioso «futuro»,sia per il contenzioso «già definito», tra privati ed Anas, come nel caso che ci riguarda(sentenza del 22 dicembre 1999), in ordine alla azione di r ivalsa contrattuale del Consorzio per la restituzione delle somme versate a titolo di indennizzo ai privati espropriati. 13.la sentenza impugnata deve, quindi, essere accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatti, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi de